Cassazione 4

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE

SEZIONE III

sentenza 15 febbraio 2016, n. 6119

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 5 novembre 2013 il Tribunale di Milano, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato A.P. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 11.000 di multa per il reato di cui all’art. 600 ter, comma 1, cod. pen. (perché nel corso di conversazioni tramite SMS con la minore G.M. la aveva indotta ad esibizioni pornografiche in pratiche autoerotiche, riprodotte in un video che la minore aveva inviato all’imputato e che quest’ultimo aveva diffuso), condannandolo anche al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, liquidati in euro 100.000.

2. La Corte d’appello di Milano, investita dell’impugnazione dell’imputato, con sentenza del 22 settembre 2014 ha ricondotto il fatto contestato all’ipotesi di cui all’art. 600 ter, comma 3, cod. pen., rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa e riducendo il risarcimento liquidato a favore dei genitori della minore alla somma di euro 10.000 ciascuno, e quindi alla somma complessiva di euro 20.000.

Ha ritenuto la Corte d’appello, nel riqualificare il fatto contestato all’imputato come violazione dell’art. 600 ter, comma 3, cod. pen., che non vi fosse prova di induzione della parte offesa, che aveva realizzato il video di contenuto pornografico nell’ambito di una condivisa dinamica di provocazioni e di sollecitazioni reciproche, quale strumento per riconquistare il favore dell’imputato, con la conseguente spontaneità della condotta posta in essere dalla minore. La Corte d’appello, a seguito della riqualificazione del fatto, ha ridotto la misura del risarcimento dei danno, tenendo conto del ruolo dei due protagonisti della vicenda.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i genitori della parte offesa, in proprio e nella loro veste di legali rappresentanti della stessa, mediante i loro difensori, affidato ad un unico articolato motivo, deducendo vizio di motivazione in ordine alla rideterminazione della liquidazione del danno in loro favore.

Hanno evidenziato, in particolare, l’irrilevanza, quanto alla gravità del danno risarcibile, della riqualificazione giuridica del fatto e della minor gravità dei reato ritenuto dalla Corte d’appello, in quanto i gravi danni psichici, relazionali e di immagine subiti dalla minore erano conseguenza della diffusione del video e non della sua realizzazione, chiedendo di conseguenza l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al risarcimento del danno, con rinvio per la sua rideterminazione.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato, non sussistendo il denunciato vizio di motivazione in ordine alla rideterminazione della misura del risarcimento del danno.

La Corte d’appello di Milano, nell’escludere la contestata induzione della minore alla realizzazione del video con immagini pornografiche e riconducendo il fatto alla ipotesi di cui all’art. 600 ter, comma 3, cod. pen., ha evidenziato la consapevole partecipazione della minore alla vicenda, nell’ambito del rapporto intercorrente tra la stessa e l’imputato, ed ha sottolineato il ruolo attivo e la consapevolezza della parte offesa. Nel rideterminare, a seguito di tale riqualificazione del fatto, la somma liquidata alle parti civili quale risarcimento del danno, la Corte d’appello la ha ridotta tenendo conto del ruolo avuto nella vicenda dalla minore, in tal modo considerando il concorso della parte offesa nella produzione del danno dalla stessa lamentato, in relazione al quale si è costituita parte civile (rappresentata dai genitori, che hanno agito anche in proprio) ed ha proposto domanda di risarcimento.

Tale decisione costituisce corretta applicazione della regola generale dettata, in materia di inadempimento delle obbligazioni, dall’art. 1227, comma 1, cod. civ., secondo cui se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

In particolare la Corte d’appello di Milano, nell’escludere l’induzione della parte offesa alla realizzazione del video di contenuto pornografico poi divulgato dall’imputato, ha descritto il ruolo di protagonista attiva svolto dalla minore nella vicenda, nell’ambito di una condivisa dinamica di provocazioni e sollecitazioni reciproche, in una sorta di malinteso gioco di esplicito contenuto erotico e sessuale, di cui entrambi i soggetti (l’imputato e la parte offesa) erano protagonisti attivi e nel cui contesto la minore agiva per compiacere l’imputato e procurarsene il favore. Sulla base di tale ricostruzione della vicenda e, soprattutto, dei ruolo che vi ebbe la minore parte offesa, la Corte d’appello non ha, come sostenuto dai ricorrenti, affermato che il danno derivato dalla condotta dell’imputato sia di minore entità in conseguenza della riqualificazione del fatto (benché nella valutazione del danno psichico lamentato dalla minore debba, comunque, tenersi conto dei suo ruolo attivo e della sua consapevole partecipazione alla vicenda, caratterizzata da sollecitazioni reciproche), ma ha ritenuto che nella determinazione dei risarcimento da liquidare alle parti civili dovesse tenersi conto del ruolo dei due protagonisti della vicenda (quale descritto nella ricostruzione della stessa e che aveva determinato l’esclusione dell’induzione della minore da parte dell’imputato): dunque la Corte d’appello non ha ritenuto il danno conseguente al reato di minore entità, ma ha fatto riferimento al concorso della parte offesa nella verificazione dell’evento produttivo dei danni che la stessa ha lamentato, in quanto la volontaria realizzazione dei video e la sua trasmissione all’imputato costituì un antecedente causale necessario della successiva sua divulgazione, da cui derivarono i danni lamentati dalla minore, danni che sono quindi riconducibili anche ad una condotta colposa concorrente della danneggiata, da valutare nella liquidazione dei risarcimento ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ.

Costituisce, infatti, principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l’esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità dei danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. (Sez. 3 Civ., Sentenza n. 11698 del 26/05/2014, Tornassi contro Ina Assitalia Spa ed altri, Rv. 631111).

Ora, nella specie, la volontaria e consapevole realizzazione dei video da parte della minore e la trasmissione dello stesso all’imputato ha costituito volontaria esposizione al rischio della sua diffusione da parte della minore, con la consapevolezza di porsi in una situazione da cui conseguiva la probabilità che si producesse a proprio danno un evento pregiudizievole (e cioè la diffusione del video), e determina una corresponsabilità nella verificazione del danno conseguente alla diffusione dei video, sicché risulta corretta la decisione della Corte d’appello di ridurre il risarcimento alla luce dei ruolo avuto dalla minore nella vicenda.

Non sussiste, di conseguenza, il vizio di motivazione denunciato dai ricorrenti, in quanto, sia pure con riferimento alla precedente ricostruzione della vicenda e dei ruolo che vi ebbe la parte offesa, la Corte d’appello ha spiegato con l’assenza di induzione e con il ruolo svolto dai due protagonisti la riduzione del risarcimento, facendo corretta applicazione dei suddetti principi in materia di concorso del fatto colposo del creditore, di cui ha dato, sia pure in sintesi, conto nella motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame deve, quindi, essere respinto, non sussistendo il denunciato vizio di motivazione, ed i ricorrenti debbono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta ricorsa- e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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