Con l’Ordinanza n. 18562 dell’8 giugno 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha fornito rilevanti chiarimenti in merito ai presupposti necessari per il riconoscimento dell’assegno divorzile, focalizzandosi in particolare sulla sua funzione perequativo-compensativa e sui confini del principio di autoresponsabilità.
Il caso e la vicenda di merito
La vicenda trae origine da un giudizio di divorzio nel quale uno dei due ex coniugi aveva chiesto l’attribuzione di un assegno divorzile e la ridefinizione delle misure di mantenimento per i figli maggiorenni.
La Corte d’Appello di Firenze, confermando la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda di assegno divorzile, rilevando che la parte richiedente non aveva fornito alcuna prova di aver sacrificato concrete occasioni lavorative o professionali a causa del matrimonio, né di aver contribuito alla crescita del patrimonio dell’altro coniuge con attività ulteriori rispetto al normale lavoro casalingo (quest’ultimo considerato, in sé, non sufficiente a fondare il diritto all’assegno in assenza di rinunce dimostrabili). Per quanto riguarda i figli, la Corte territoriale aveva escluso la necessità di un assegno perequativo, accertando che entrambi i genitori, e in particolare il padre, provvedevano già in via diretta alle ingenti spese legate al loro percorso di studio fuori sede (rette universitarie, alloggi, trasporti), in linea con le esigenze della prole ormai maggiorenne e in gran parte autonoma nelle proprie scelte di vita.
La parte esclusa dall’assegno ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra i vari motivi, la violazione delle norme sull’assegno divorzile (art. 5, L. n. 898/1970) e sostenendo che la Corte d’Appello avesse sminuito il valore del lavoro casalingo e della deduzione familiare ai fini della funzione compensativa dell’assegno.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo la decisione dei giudici di merito pienamente conforme ai principi di diritto consolidati in materia (in particolare a partire dalla storica sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018).
La funzione perequativa-compensativa e il nesso causale: La Cassazione ha ribadito che l’assegno di divorzio non ha lo scopo di garantire la conservazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio, né di colmare in modo automatico qualsiasi disparità economica tra gli ex coniugi. Quando entrambi mantengono, anche dopo la separazione, una condizione economico-patrimoniale autonoma e agiata, la funzione perequativa-compensativa dell’assegno presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale. Deve cioè essere provato che lo squilibrio economico esistente al momento del divorzio sia l’effetto diretto e concreto dei sacrifici e delle rinunce professionali fatti dal coniuge economicamente più debole per dedicarsi interamente o prevalentemente alle esigenze della famiglia, d’accordo con l’altro coniuge.
Il ruolo dell’autoresponsabilità: Il principio di autoresponsabilità, che impegna ciascun ex coniuge a rendersi autonomo dopo la fine del matrimonio, può essere derogato o bilanciato dall’assegno compensativo solo quando sia dimostrato che uno dei partner ha attivamente contribuito alla formazione del patrimonio dell’altro o di quello comune, rinunciando a proprie realistiche aspettative di crescita professionale. Se manca la prova di questo nesso tra le scelte comuni del passato e la disparità attuale, l’assegno non può essere concesso a fini compensativi.
Le esigenze strettamente assistenziali: In assenza della prova del suddetto nesso causale, l’assegno divorzile può essere giustificato solo da esigenze di tipo meramente assistenziale. Tali esigenze, tuttavia, scattano esclusivamente se il coniuge richiedente non dispone di mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa e si trova nell’oggettiva impossibilità di procurarseli, situazione che la Corte ha escluso nel caso in esame, data la persistente agiatezza di entrambe le parti.
Mantenimento diretto dei figli maggiorenni: In merito al mantenimento della prole, la Cassazione ha ritenuto corretto l’operato della Corte d’Appello. La legge (art. 337-ter c.c.) favorisce, dove possibile, il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore. Avendo i giudici accertato che i figli, seppur non autosufficienti, vivevano ormai fuori sede per motivi di studio e che il padre provvedeva direttamente e ampiamente a ogni loro necessità d’intesa con la madre, è stata legittimamente esclusa la necessità di imporre un assegno periodico o perequativo.
In conclusione, con l’ordinanza n. 18562/2026, la Cassazione riafferma che il lavoro domestico e la dedizione alla famiglia sono valori fondamentali, ma per dare diritto a un assegno compensativo in presenza di patrimoni comunque consistenti, occorre dimostrare che essi abbiano comportato un effettivo e irreversibile sacrificio di opportunità lavorative individuali.
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 giugno 2026| n. 18562.
Assegno divorzile solo con prova del sacrificio
Massima: L’assegno di divorzio, nella sua funzione perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Sentenza Integrale
Tag/parola chiave: Famiglia – Separazione – Divorzio – Assegno – Assegno divorzile solo con prova del sacrificio
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta da
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Relatore
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18332/2025 R.G. proposto da
Pa.El., rappresentata e difesa dall’avvocato Ia.To.
-ricorrente-
Contro
Fo.Gi., rappresentato e difeso dall’avvocato Pi.Ba.
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 995/2025 depositata il 26/05/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dal Consigliere Laura Tricomi.
Assegno divorzile solo con prova del sacrificio
FATTI DI CAUSA
Pa.El. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze n.908/2023 con tre mezzi, illustrati con memoria. Fo.Gi. ha replicato con controricorso seguito da memoria con cui ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Nel giudizio di divorzio in corso tra le parti, la Corte fiorentina ha respinto l’appello proposto da Pa.El. ed ha confermato la decisione di primo grado che aveva definito le condizioni di divorzio rigettando la domanda di riconoscimento di assegno divorzile proposta da Pa.El. e disponendo, a far data dal mese di settembre 2023, il mantenimento ordinario e straordinario dei figli fuori sede ad esclusivo carico del padre, fatta esclusione delle spese per le attività sportive, poste in via esclusiva a carico della madre (ferme restando le condizioni economiche come disciplinate in via provvisoria fino alla pronuncia della sentenza e, quanto alla figlia Fo.Fe., la previsione, fino all’agosto 2023, di un contributo per il relativo mantenimento, pari ad Euro 2.500 mensili, gravante sul padre in favore della madre).
Assegno divorzile solo con prova del sacrificio
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. – Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 5 L. 898/1970 e segg. e dell’art. 143 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per aver la Corte di appello ritenuto che non sussiste il diritto all’assegno divorzile in funzione compensativa e perequativa in quanto la moglie non avrebbe dimostrato di aver sacrificato occasioni lavorative a causa del matrimonio e di aver contribuito al reddito e al patrimonio del marito con un’attività ulteriore rispetto al lavoro c.d. casalingo sancito dall’art. 143, terzo comma c.c. non ritenendo tale ultimo ruolo di per sé sufficiente al riconoscimento in punto di an e quantum del diritto succitato.
2.2.- Il primo motivo è infondato e va respinto.
2.3. – È opportuno rammentare che le modifiche più significative apportate all’art. 5, comma 6, L. 898/1970 dall’art. 10, comma 1, L. 74/1987 attengono all’accorpamento nella prima parte della norma degli elementi di rilievo – quali “le condizioni dei coniugi”, il “reddito di entrambi” (relativi al criterio assistenziale), “il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune” (attinente al criterio compensativo) e le “ragioni della decisione” (relative al criterio risarcitorio) – di cui il giudice deve “tenere conto”, anche in rapporto alla durata del matrimonio, nel disporre l’assegno di divorzio, quando l’ex coniuge che richieda l’assegno non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Questi indicatori prefigurano una funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e riequilibratrice dell’assegno di divorzio che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole (Cass. Sez. U. n.18287/2018; Cass. n.35434/2023; Cass. n.4328/2024).
Assegno divorzile solo con prova del sacrificio
In particolare, le Sezioni Unite n.18287/2018 hanno indicato un percorso interpretativo che tenga conto dell’esigenza riequilibratrice ed hanno rimarcato che – il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l’esistenza e l’entità dello squilibrio determinato dal divorzio, sia onerando le parti che potenziando i poteri officiosi attribuiti al giudice ai fini probatori, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco; – all’esito di tale accertamento può venire in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell’assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro; – possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile; – in entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell’ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l’accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
In relazione a questo ambito, ove chiaramente è evincibile la distinzione tra “assegno strettamente assistenziale” ed “assegno adeguato”, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che “l’adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti… dovendo procedersi all’effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell’altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l’entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all’assolvimento dei doveri indicati nell’art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l’espressione tipica dell’autodeterminazione e dell’autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.”.
Sul tema dell’autoresponsabilità va ribadito, secondo quanto è stato chiarito di recente, che ” l’autoresponsabilità deve… percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all’inizio del matrimonio (o dell’unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno; alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l’autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l’autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un’importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole” (Cass. n. 35434/2023).
Assegno divorzile solo con prova del sacrificio
Inoltre, come efficacemente chiarito da Cass. n. 21926/2019, deve essere riconosciuto il diritto all’assegno divorzile, nell’ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all’interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due.
Sul versante opposto si colloca, invece, la differente ipotesi – cui è riconducibile quella in esame nel presente giudizio – della conservazione di una condizione economico patrimoniale particolarmente agiata e rilevante per entrambi gli ex coniugi, tale da determinare un livello reddituale autonomo anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In questa seconda ipotesi, secondo il parametro composito esplicitato dalle SS.UU. n. 18987/2018, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell’esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale rilevante disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali realistiche di uno dei coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo esplicito intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (Cass. n. 4328/2024; Cass. n. 35434/2023; Cass. n. 24795/2024).
Va aggiunto che l’assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (Cass. n. 32354/2024), mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. n. 26520 del 11/10/2024).
Assegno divorzile solo con prova del sacrificio
2.4.- Nel caso di specie, la Corte di appello ha svolto ogni indagine con puntualità, attendendosi ai principi prima ricordati, e la censura lungi dal prospettare una violazione di legge, sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie conforme a quanto auspicato dalla parte, senza che sia indicato alcun elemento decisivo tempestivamente dedotto di cui sia stato omesso l’esame.
3.1.- Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337 septies c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. in ragione del principio della c.d. perequazione e proporzionalità per non aver liquidato un assegno c.d. perequativo per il mantenimento dei figli ed aver attribuito un mantenimento diretto a favore del genitore che non convive con la prole.
3.2.- Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 337 septies c.c. e dell’art. 99 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per aver violato il c.d. principio della domanda in quanto se il figlio maggiorenne convivente con l’altro genitore non avanza una domanda propria al contributo al mantenimento questo spetta al genitore convivente.
3.3.- I due motivi, da trattare congiuntamente perché strettamente avvinti, sono inammissibili.
3.4.- Giova ricordare che entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo (Cass. n. 2536/2024; Cass. n.4145/2023).
La disciplina del diritto al mantenimento rivela un favor del legislatore per soluzioni che si inseriscano in un quadro di relazioni familiari equilibrate e convergenti. In questo senso è significativo che l’art. 337-ter c.c. si soffermi, innanzi tutto, sulla regolamentazione delle modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento e preveda come caso normale la modalità di adempimento diretto, nel senso che ciascun genitore dovrebbe provvedervi in natura, erogandolo direttamente in misura adeguata alle esigenze della prole e proporzionale ai propri redditi e alle proprie sostanze; quindi, solo in via successiva dispone che “ove necessario” il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico di importo predeterminato per garantire il principio della proporzionalità.
Assegno divorzile solo con prova del sacrificio
Nel caso in esame, come la Corte di appello ha accertato anche mediante l’ascolto dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – in quanto ancora impegnati nell’attività di formazione professionale secondo i percorsi di studio dagli stessi prescelti che li hanno portati prevalentemente a ridurre sensibilmente i tempi di permanenza con il genitore di maggiore riferimento – come sia stato dimostrato che il padre provvede ad assicurare il mantenimento dei figli e garantire, sul piano economico, che siano soddisfatte le loro esigenze personali connesse al percorso di studio seguito non solo corrispondendo rette e tasse universitarie, ma anche garantendo adeguate soluzioni abitative, spese di trasporto e quanto altro utile.
La Corte di appello, quindi, lungi dal violare le disposizioni indicate, ha accertato in concreto, con giudizio di merito di sua spettanza, che nel caso in esame il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni e già in parte autonomi, se non economicamente, ma nell’assunzione delle determinazioni in merito alle scelte di studio e di vita che hanno intrapreso, è assolto da entrambi i genitori in via diretta, e ciò ha fatto attraverso il ponderato apprezzamento delle spese di maggior rilievo sostenute da ciascuno e dei tempi di permanenza presso i genitori e, quindi, ha escluso di dover provvedere alla determinazione di un assegno perequativo.
La decisione risulta pertanto immune da vizi e la censura non si confronta con la specifica ragione decisoria espressa.
4.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Assegno divorzile solo con prova del sacrificio
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte controricorrente che liquida in 4.000,00 Euro =, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Dispone il raddoppio il contributo unificato, ove dovuto;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma il 26 maggio 2026.
Depositato in Cancelleria l’8 giugno 2026.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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