E’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata

Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 20 aprile 2018, n. 9930.

E’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Ordinanza 20 aprile 2018, n. 9930
Data udienza 22 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 05573/2013 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa da se medesima, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Bologna, depositato il giorno 13 febbraio 2013, nel procedimento iscritto al n.r.g. 18645/2011;
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2018 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) propose opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in relazione ai crediti professionali vantati per l’attivita’ di consulenza legale prestata in favore della societa’ poi fallita.
Con decreto depositato il giorno 13 febbraio 2013, il Tribunale di Bologna respinse l’opposizione, affermando che la documentazione prodotta dall’opponente era priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento e, quindi, inopponibile alla massa; soggiunse il giudice di merito che la parcella vistata dal competente consiglio dell’ordine degli avvocati, come pure la prova per testi dedotta dall’istante – stante il contenuto generico del suo articolato -, risultavano inidonee a dimostrare l’esecuzione delle singole prestazioni professionali oggetto della domanda.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Bologna, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre mezzi; il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce la ricorrente violazione della L. Fall., articolo 99, comma 4, e dell’articolo 2704 c.c., nonche’ vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il tribunale erroneamente ritenuto priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, l’istanza di “opinamento” relativa ai compensi professionali maturati nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., depositata presso il consiglio dell’ordine degli avvocati di Bologna, nell’anno precedente all’apertura del concorso della ridetta societa’.
Con il secondo motivo lamenta la ricorrente violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. e della L. Fall., articolo 99, comma 4, nonche’ vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito omesso di considerare che l’anteriorita’ della prestazione professionale resa, risultava dall’ammissione proveniente dal medesimo fallimento, in ordine all’avvenuto invio ai propri debitori da parte della societa’ poi fallita, di missive in precedenza approntate da essa ricorrente.
Con il terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 2724 c.c. e dell’articolo 244 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il tribunale erroneamente respinto la richiesta istruttoria di ammissione di una prova per testi, tesa a dimostrare l’esecuzione dell’attivita’ professionale in favore della societa’ poi fallita.
2. Il primo motivo e’ inammissibile.
Invero, poiche’ e’ qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la cui riformulazione, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione.
Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s. u. 7/04/2014, n. 8053).
Nella vicenda all’esame, invece, il tribunale ha ampiamente dato conto delle ragioni che inducevano a ritenere che il c.d. “opinamento” della parcella presentata dall’avvocato (OMISSIS) fosse inidoneo a dimostrare l’anteriorita’ della prestazioni rese, rispetto alla dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l.,; e cio’, per un verso, avuto riguardo alla sicura circostanza che il parere risulto’ reso dall’ordine professionale dopo l’apertura della procedura concorsuale, e per altro verso, non potendosi dall’istanza presentata da un avvocato, tesa a ottenere un parere di mera congruita’ sulle somme richieste per talune prestazioni professionali, trarre prova della pregressa esecuzione delle stesse.
3. Il secondo motivo e’ parimenti inammissibile.
Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte con la proposizione del ricorso in sede di legittimita’, il ricorrente non puo’ rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in se’ coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, e’ sottratto al sindacato di legittimita’, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non e’ conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilita’ e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 07/04/2017, n. 9097; Cass. 06/04/2011, n. 7921).
Dunque, inammissibili si mostrano tutte le doglianze tese a contestare la valutazione della documentazione prodotta dall’opponente per dimostrare l’esecuzione della prestazione professionale resa e, in particolare, tutte le missive trasmesse ai debitori della fallita e finalizzate al recupero di taluni crediti, dall’esame delle quali il Tribunale di Bologna ha ritenuto, con accertamento in fatto qui non sindacabile, che non fosse consentito trarre prova sufficiente dell’opera professionale vantata.
4. Il terzo motivo e’ infondato.
Correttamente il giudice di merito ha giudicato priva della necessaria specificita’ la prova per testi articolata dall’opponente, considerato che nel suo articolato essa si limitava a domandare ai testi, se “tutte le attivita’ indicate nei documenti prodotti” fossero state svolte dall’avvocato, senza illustrare quali fossero le singole prestazioni di lavoro intellettuale rese e, soprattutto, omettendo di chiarire in quale contesto di tempo – rispetto alla dichiarazione di fallimento della parte assistita – siffatta opera professionale sarebbe stata svolta.
6. Nulla sulle spese, in difetto di attivita’ difensiva dell’intimato fallimento. Sussistono i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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