Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 27 febbraio 2018, n. 8995. Il liquidatore di societa’ risponde del delitto di omesso versamento delle ritenute certificate

Il liquidatore di societa’ risponde del delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-bis, non per il mero fatto del mancato pagamento, con le attivita’ di liquidazione, delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, ma solo qualora distragga l’attivo della societa’ in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti.
La responsabilita’ per il suddetto reato si configura se i soggetti preposti alla liquidazione distraggano l’attivo della societa’ finalizzato al pagamento delle imposte e lo destinino a scopi differenti, ma non deriva, invece, dal mero inadempimento fiscale; si e’ posta inoltre in evidenza l’irragionevolezza di una diversa lettura della norma che porterebbe alla illogica conseguenza della imposizione al liquidatore, da un lato, dell’obbligo di osservare un ordine gerarchico nell’assolvimento delle posizioni debitorie – tra le quali rientrano anche quelle fiscali – e, dall’altro, della previsione di responsabilita’ nel caso in cui l’osservanza di tale criterio di riparto abbia comportato la non volontaria omissione del versamento delle ritenute.

Sentenza 27 febbraio 2018, n. 8995
Data udienza 30 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SOCCI Matteo Angelo – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 13/04/2017 del TRIB. LIBERTA’ di SANTA MARIA CAPUA VETERE;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GASTONE ANDREAZZA;

udite le conclusioni del PG Dott. Sante Spinaci che ha chiesto l’annullamento con rinvio;

Udito il difensore di fiducia Avv. (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto ricorso avverso la ordinanza del Tribunale medesimo in data 13/04/2017 che, in accoglimento della relativa richiesta di riesame, ha disposto l’annullamento del decreto di sequestro preventivo diretto finalizzato alla confisca della somma di denaro di Euro 365.274,24 del G.i.p. dello stesso Tribunale per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis in relazione al mancato versamento, da parte di (OMISSIS), quale legale rappresentante per l’anno 2013, e (OMISSIS) quale liquidatore per l’anno 2014, della ” (OMISSIS) s.r.l.”, delle ritenute dovute o risultanti dalla certificazione rilasciate ai sostituiti, sequestro eseguito sulle somme presenti sul conto corrente intestato al concordato preventivo.

2. Con un unico complessivo motivo lamenta la violazione dell’articolo 321 c.p.p. e articolo 322 ter c.p. in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis e L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, nonche’ articolo 168 L. Fall..

In particolare deduce, a fronte della ritenuta, dal Tribunale, impossibilita’ per il liquidatore di versare le ritenute stante il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive ex articolo 168 L. Fall., che mentre il liquidatore rientra per legge tra i sostituti d’imposta obbligati al versamento, il divieto di cui all’articolo 168 cit. e’ rivolto ai soli creditori. Con riferimento poi al mancato versamento da parte del legale rappresentante e alla ritenuta non sequestrabilita’ delle somme in realta’ nella esclusiva disponibilita’ della procedura concordataria e non della societa’, deduce che le somme oggetto di profitto rappresentate dal risparmio di spesa, in quanto assoggettabili a confisca diretta senza necessita’ di una derivazione dal reato, pur giacenti su un conto corrente intestato alla procedura concordataria, sono entrate nella piena disponibilita’ della societa’; inoltre il Tribunale non avrebbe considerato che, a differenza del fallimento, il concordato preventivo omologato non spossessa il debitore, ammesso alla procedura, della titolarita’ e gestione del suo patrimonio, con conseguente ulteriore titolarita’ delle somme in capo alla societa’. Aggiunge, anche richiamando la sentenza n. 11170 del 2015 di questa Corte, come la procedura concordataria abbia natura privatistica e come su di essa prevalga il sequestro preventivo anche a fronte del rilievo pubblicistico dell’obbligo di versamento.

Successivamente, la Difesa degli indagati ha presentato memoria con cui si chiede dichiararsi inammissibile o comunque manifestamente infondato il ricorso del P.M. o in subordine sollevarsi questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 10 bis cit. in relazione all’articolo 3 Cost..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

Quanto anzitutto alla contrastata, in ricorso, ritenuta inconfigurabilita’ di addebito nei confronti del liquidatore della societa’ (OMISSIS), il ricorrente muove dalla generale disposizione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 64, comma 1, che individua il sostituto d’imposta (soggetto attivo del reato di cui all’articolo 10 bis cit.) in colui che, in forza di disposizioni di legge, e’ obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto”. Ora, se la generale dizione di tale norma non puo’ certamente escludere che anche il liquidatore possa rivestire, in forza delle incombenze di legge a lui facenti carico, tra cui l’obbligo di pagamento delle imposte, la “qualifica” di sostituto d’imposta, devono d’altra parte considerarsi le delimitazioni desumibili dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 36 che hanno gia’ portato questa Corte a stabilire che il liquidatore di societa’ risponde del delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-bis, non per il mero fatto del mancato pagamento, con le attivita’ di liquidazione, delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, ma solo qualora distragga l’attivo della societa’ in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti (Sez. 3, n. 21987 del 28/04/2016, dep. 26/05/2016, Bareato, Rv. 267337),.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *