Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4729. Lo stato passivo fallimentare non ha efficacia di giudicato e pertanto il fallito tornato in bonis, ancorché le ripartizioni effettuate nel fallimento non possano più essere messe in discussione, può comunque opporsi al creditore che non ha avuto integrale soddisfazione nella procedura.

Lo stato passivo fallimentare non ha efficacia di giudicato e pertanto il fallito tornato in bonis, ancorché le ripartizioni effettuate nel fallimento non possano più essere messe in discussione, può comunque opporsi al creditore che non ha avuto integrale soddisfazione nella procedura. Questo in quanto i provvedimenti di ammissione al passivo producono efficacia soltanto ai fini del concorso e dunque il debitore, non essendo vincolato dai provvedimenti di accertamento del passivo della procedura fallimentare, una volta chiuso il fallimento, può sempre contestare i crediti residui ancorché, ab origine, integralmente ammessi al passivo.

Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4729
Data udienza 15 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. CENICCOLA Raffaele – est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6576/2013 proposto da:

(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) (CF (OMISSIS)), in persona e del legale rapp.te p.t., (OMISSIS) (CF (OMISSIS)), (OMISSIS) (CF (OMISSIS)), rapp.ti e difesi per procura in calce al ricorso dagli avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso quest’ultima in (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) s.p.a., (CF (OMISSIS)), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura a margine del controricorso dagli avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in (OMISSIS);

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1603/2012 del 23 luglio 2012 della Corte di Appello di Venezia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

con sentenza n. 1603 del 2012 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Rovigo, revocava il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di (OMISSIS) s.a.s., (OMISSIS) e (OMISSIS) e rigettava l’appello da costoro proposto riguardo alla domanda avanzata nella causa n.r.g. 469/98;

osservava la Corte, per quanto ancora di interesse, che prioritario era l’esame del rilievo, operato dal primo giudice, della impossibilita’ per gli attori di pretendere la restituzione di pagamenti eseguiti nel corso delle procedure fallimentari, essendo cio’ impedito dal principio di stabilita’ ed immutabilita’ dei piani di riparto; sul punto la Corte rilevava che se e’ vero che nel procedimento fallimentare il decreto di approvazione dello stato passivo conferisce all’accertamento dei crediti ammessi un grado di stabilita’ tale da precludere l’ulteriore proposizioni di questioni attinenti all’entita’ del credito ed alla sussistenza di cause di prelazione, e’ anche vero che tale preclusione conserva una valenza solo endoprocedimentale, essendo ormai pacifico che l’accertamento del giudice delegato non e’ destinato ad acquistare autorita’ di cosa giudicata al di fuori della procedura concorsuale. Ben potevano gli appellati, dunque, nel caso in esame contestare il credito ammesso in favore della banca con riferimento alla validita’ degli interessi ultralegali;

in accoglimento dei primi due motivi di gravame, quindi, la Corte revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la nullita’ della clausola contenuta nei contratti di conto corrente che nella determinazione degli interessi operava un rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, essendo l’ammontare degli interessi liquidato nel decreto superiore a quello dovuto e comunque non esattamente determinato;

veniva tuttavia respinta la domanda di ripetizione della somma versata in adempimento del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, non risultando documentato il relativo pagamento;

con riferimento, poi, ai motivi di impugnazione riguardanti i capi della sentenza riferiti alla causa n.r.g. 469/1998, avente ad oggetto la domanda di ripetizione dell’indebito per somme versate nell’ambito della procedura fallimentare e non dovute per l’applicazione della clausola di rinvio degli interessi al tasso d’uso piazza, rilevava la Corte che, quanto all’onere della prova, la posizione delle parti era invertita, dovendo essere gli attori a dimostrare i presupposti di fondatezza della domanda proposta. E poiche’ nel caso in esame l’asserito indebito era costituito dai pagamenti effettuati in favore della banca in esecuzione dei piani di ripartizione finale dell’attivo realizzato nei tre fallimenti, la mancanza degli estratti conto periodici dei conti correnti non permetteva di verificare la parte di tali crediti riferibile agli interessi ultralegali, ne’ poteva essere accolta la domanda di ordine di esibizione degli estratti conto, non essendovi alcuna certezza circa il loro possesso da parte della banca (essendo decorsi piu’ di dieci anni dalla chiusura dei conti avvenuta nel 1983);

avverso tale sentenza (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; resiste (OMISSIS) s.p.a. che ha proposto ricorso incidentale condizionato; le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, ossia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, avendo la Corte territoriale rigettato la domanda di ripetizione della somma versata in pagamento del decreto ingiuntivo ritenendo non documentato il pagamento e non avvedendosi, invece, che tale pagamento non solo risultava da un documento allegato al fascicolo di parte attrice della causa riunita n. 469/98 ma anche ammesso espressamente dalla banca con la dichiarazione contenuta a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 469/98; tale pagamento costituiva del resto una circostanza pacifica ed incontroversa tra le parti;

con il secondo motivo lamentano la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte territoriale trascurato di considerare che la prova dell’ammontare degli interessi ultralegali poteva essere desunta, almeno in parte, considerando la differenza tra il saldo complessivo dei conti correnti alla data della revoca (pari a Lire 701.342.084) e l’importo complessivamente insinuato al passivo dei tre fallimenti (pari a Lire 1.266.229.494), differenza che rendeva evidente la sussistenza di un indebito richiesto dalla banca;

con il terzo motivo lamentano la violazione del disposto dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. Fall., articolo 91, in quanto l’auspicato accoglimento dei motivi di ricorso sopra formulati comporterebbe la liquidazione delle spese di tutti i gradi di giudizio in ragione del criterio della soccombenza;

con il ricorso incidentale, proposto condizionatamente all’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, l’istituto lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3) avendo la Corte errato nel non considerare che i pagamenti, ottenuti dal (OMISSIS) nell’ambito dei citati fallimenti, erano avvenuti a seguito dell’approvazione da parte del giudice delegato dei relativi piani di riparto, onde tali pagamenti, per il principio di stabilita’ ed immutabilita’ del riparto, non potevano essere in nessun caso essere rimessi in discussione dai falliti;

per una corretta ricostruzione della fattispecie in esame, giova preliminarmente precisare che la controversia riguarda due differenti aspetti del medesimo rapporto, inizialmente oggetto di separate iniziative giudiziarie e successivamente riunite nel giudizio di prime cure;

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *