Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 20 febbraio 2018, n. 8090. Anche gli spazi condominiali rientrano nelle “appartenenze” dell’abitazione, ai sensi dell’art. 614 comma 1 c.p. e nei cui luoghi viene presunto il rapporto di proporzione che legittima la privata difesa ex art. 52 c.p. comma 2

Anche gli spazi condominiali rientrano nelle “appartenenze” dell’abitazione, ai sensi dell’art. 614 comma 1 c.p. e nei cui luoghi viene presunto il rapporto di proporzione che legittima la privata difesa ex art. 52 c.p. comma 2

Sentenza 20 febbraio 2018, n. 8090
Data udienza 8 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOVIK Adet Toni – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/07/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ZACCO Franca, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

Udito i difensori avvocato (OMISSIS) che si e’ associato alle conclusioni del PG e ha depositato conclusioni e nota spese e avvocato (OMISSIS) che ha insistito nei motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Roma, in riforma di quella della Corte di assise di Frosinone di condanna di (OMISSIS) alla pena di anni quindici di reclusione per il delitto di omicidio volontario di (OMISSIS), riconosciuta l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 2, riduceva la pena ad anni dieci di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Secondo l’imputazione, (OMISSIS) aveva colpito al petto (OMISSIS) con un colpo di pistola cal. 38 speciale, regolarmente detenuta, dopo che tra i due uomini si era verificato un alterco dovuto ai maltrattamenti cui (OMISSIS) sottoponeva la figlia di (OMISSIS), con lui convivente. La Corte di assise di Frosinone aveva gia’ concesso all’imputato le attenuanti generiche.

L’autopsia aveva dimostrato che il colpo era stato esploso a brevissima distanza dalla vittima; il proiettile era fuoriuscito dalla schiena della vittima ed era stato rinvenuto sotto il suo corpo: si trattava di proiettile della stessa specie di quelli contenuti nel caricatore della pistola Arminius cal. 38 special rinvenuta nel garage dell’abitazione dell’imputato, completa di sei bossoli di cui uno esploso.

Secondo il racconto delle testimoni, dopo che la figlia dell’imputato, (OMISSIS), era tornata a casa dei genitori riferendo di un’ennesima lite con il compagno, questi aveva continuato ad ingiuriarla e a minacciarla per telefono e poi era giunto presso l’abitazione dei genitori della giovane.

Nel corso della lite davanti alla porta dell’abitazione erano intervenuti anche il padre Enrico, la madre e la sorella; in una fase concitata, (OMISSIS) aveva brandito l’ombrello contro la madre e poi verso il padre della convivente ma, in quel momento, si era sentito lo sparo e (OMISSIS) era caduto a terra di schianto.

Secondo l’atto di appello, (OMISSIS) aveva esploso involontariamente il colpo, essendosi armato della pistola solo per spaventare (OMISSIS) e non per ucciderlo: mancava, quindi, l’elemento psicologico del reato; sussisteva, inoltre, la legittima difesa “domiciliare”, quanto meno putativa, essendosi (OMISSIS) introdotto nell’abitazione del (OMISSIS) senza il suo consenso, avendo inveito contro la convivente e i suoi congiunti, essendosi impossessato delle chiavi dell’autovettura di proprieta’ di (OMISSIS), strappandogliele di mano, avendo minacciato la madre della giovane con l’ombrello e cercato di colpire (OMISSIS) con una testata.

I difensori chiedevano, in via subordinata, l’attenuante per il rito abbreviato e il riconoscimento dell’attenuante della provocazione (come si e’ anticipato, riconosciuta dalla Corte territoriale); avanzavano richiesta di riapertura dell’istruttoria mediante perizia balistica e sui liquidi biologici prelevati in sede di autopsia nonche’ l’audizione del soggetto che aveva accompagnato (OMISSIS) all’abitazione dei (OMISSIS).

La Corte rigettava la richiesta relativa al rito abbreviato: le testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), alla cui escussione la richiesta di rito abbreviato era stata condizionata, erano gia’ state sentite nel corso delle indagini preliminari, cosicche’ l’atto sarebbe stato un’inutile ripetizione; le perizie richieste avrebbero potuto provocare una sospensione del giudizio superiore a sessanta giorni e non erano rilevanti.

Non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della legittima difesa: durante tutto lo svolgimento della discussione e fino al suo epilogo finale, (OMISSIS) si era mantenuto sulla soglia della porta di ingresso perche’ validamente fronteggiato da (OMISSIS), le sue figlie e la moglie; non aveva danneggiato alcun bene della famiglia, ad eccezione dell’ombrello, ne’ era venuto alle mani con un componente della famiglia (OMISSIS), limitandosi a reclamare la consegna delle chiavi dell’autovettura di proprieta’ di (OMISSIS), in un secondo momento strappandogliele di mani; nell’alterco, egli si era proteso verso (OMISSIS) piu’ per intimorirlo che per colpirlo.

Da parte sua l’imputato aveva avuto il tempo di abbandonare momentaneamente i presenti e di recarsi alla propria camera da letto e prendere la pistola; non aveva invece avvisato i carabinieri.

In definitiva, da una parte non si applicava la presunzione di proporzionalita’ tra offesa e difesa di cui all’articolo 52 c.p., comma 2, dall’altra non sussisteva la necessita’ di contrastare un pericolo attuale e concreto; per le stesse ragioni non ricorrevano ne’ la legittima difesa putativa ne’ l’ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa.

La Corte disattendeva la versione dell’imputato di essersi munito della pistola solo per intimorire (OMISSIS) e di avere esploso il colpo accidentalmente, perche’ urtato: tutto indicava che, al contrario, lo sparo fosse stato volontario, mentre non emergeva affatto che (OMISSIS) fosse stato urtato.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *