Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 20 febbraio 2018, n. 8090. Anche gli spazi condominiali rientrano nelle “appartenenze” dell’abitazione, ai sensi dell’art. 614 comma 1 c.p. e nei cui luoghi viene presunto il rapporto di proporzione che legittima la privata difesa ex art. 52 c.p. comma 2

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2.1. In primo luogo, non si puo’ non rilevare che la Corte territoriale esclude in radice la possibilita’ di applicazione della legittima difesa “domiciliare” con l’affermazione che “durante tutto lo svolgimento della discussione, fino al suo epilogo fatale, (OMISSIS) si mantenne sulla soglia della porta di ingresso perche’ validamente fronteggiato da (OMISSIS), dalle sue figlie e da sua moglie”: di conseguenza, l’omicidio non sarebbe avvenuto “nei casi previsti dall’articolo 614 c.p., commi 1 e 2”, e “nei luoghi ivi indicati”.

Sul punto, la sentenza impugnata smentisce quella di primo grado che, al contrario, con ampia motivazione – del tutto tralasciata dal giudice di appello giungeva alla conclusione secondo cui “ricorre sicuramente il presupposto della violazione di domicilio da parte del (OMISSIS)”, sulla base della posizione del corpo rinvenuto dalla polizia giudiziaria e dal medico legale (che era stato accertato non essere stato spostato) e delle testimonianze delle figlie e della moglie dell’imputato (pag. 31 sentenza di primo grado).

Il ricorrente, con la documentazione e la documentazione prodotta, non fa che evidenziare il travisamento del dato da parte della Corte territoriale.

2.2. Si deve aggiungere, per di piu’, un ulteriore dato: anche gli spazi condominiali rientrano nelle “appartenenze” dell’abitazione, ai sensi dell’articolo 614 c.p., comma 1.

Questa Corte, non a caso, ha affermato, in tema di violazione di domicilio, che rientra nella nozione di “appartenenza” di privata dimora il pianerottolo condominiale antistante la porta di un’abitazione, ritenendo, quindi, consumato e non solo tentato il reato da parte di chi si introduca, invito domino, all’interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e avanti alla soglia dell’abitazione di uno dei condomini, avente, come gli altri, diritto di escludere l’intruso (Sez. 5, n. 12751 del 20/10/1998 – dep. 03/12/1998, Palmieri, Rv. 213418); in precedenza era stato ritenuto che anche l’androne di uno stabile integra il concetto di appartenenza, ad esso si estendendosi la tutela prevista dalla legge per la violazione di domicilio (Sez. 2, n. 6962 del 20/03/1987 – dep. 27/05/1987, Marocchi, Rv. 176081); una piu’ risalente sentenza aveva specificamente ritenuto sussistente il reato di chi si introduce o si trattiene sulla soglia dell’abitazione altrui, contro la volonta’ di chi abbia il diritto di escluderlo (Sez. 5, n. 1067 del 10/12/1981 – dep. 04/02/1982, De Sena, Rv. 151989).

Dalla sentenza di primo grado, del resto, emerge che (OMISSIS) si era introdotto nell’edificio condominiale contro la esplicita volonta’ di (OMISSIS): la teste (pag. 19 sentenza di primo grado) aveva infatti risposto al citofono, al compagno che le diceva che “sarebbe venuto su (cioe’ al terzo piano, dove si trova l’appartamento) e avrebbe fatto confusione”, di non salire, perche’ lei sarebbe scesa per parlare con lui; ma (OMISSIS) era ugualmente entrato e aveva preso l’ascensore salendo al terzo piano, sorprendendo la giovane proprio mentre stava per prendere l’ascensore per scendere al piano terreno.

Che, poi l’imputato e i suoi familiari avessero ripetutamente chiesto a (OMISSIS) di allontanarsi dall’abitazione risulta dalle testimonianze prodotte; la sentenza impugnata, in un passaggio equivoco, sottolinea che ” (OMISSIS) aveva dimestichezza sia con i familiari della ragazza sia con la loro abitazione nella quale, fino a quel momento, era stato ammesso”, aggiungendo subito dopo che, in quell’occasione, era rimasto sulla soglia dell’appartamento “perche’ validamente fronteggiato da (OMISSIS), dalle sue figlie e da sua moglie”, in sostanza rappresentando quello di (OMISSIS) come di un tentativo di entrare nell’appartamento, per di piu’ compiuto in buona fede (perche’ in occasioni precedenti vi era entrato): ma le testimonianze, riportate nella sentenza di primo grado e nella documentazione prodotta dal ricorrente, riferiscono un evento differente, cioe’ di un ingresso di (OMISSIS) nell’appartamento cui era seguito un reiterato e inutile invito (che la (OMISSIS) aveva addirittura accompagnato usando l’ombrello) da parte di tutti i (OMISSIS) ad allontanarsi.

2.3. La sentenza impugnata non affronta adeguatamente nemmeno la questione del furto (o rapina) delle chiavi dell’autovettura di proprieta’ di (OMISSIS).

In effetti, il provvedimento da’ atto che “la vittima… si era limitata a reclamare, con arroganza, la consegna delle chiavi dell’autovettura intestata a (OMISSIS) ( (OMISSIS)), strappandogliele di mano dopo che questa si era rifiutata”, ma non valuta tale condotta dal punto di vista giuridico, vale a dire per verificare se ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 52 c.p., comma 2, lettera b), se cioe’ vi fosse necessita’ di difendere beni altrui, quando non vi e’ desistenza e vi e’ pericolo di aggressione.

Cio’ e’ comprensibile, in quanto la Corte territoriale aveva escluso in radice la violazione del domicilio, come si e’ detto: dall’esposizione della sentenza di primo grado, comunque, risulta con certezza che l’autovettura era di proprieta’ di (OMISSIS) e che l’obiettivo di (OMISSIS) nel giungere in piena notte a casa dei genitori della compagna (oltre a quello di fare “confusione”) era proprio l’impossessamento dell’autovettura, come aveva dimostrato con le parole e con la condotta. Un elemento secondario (l’esito dell’ispezione nell’abitazione della vittima da parte dei Carabinieri) sembrava infatti dimostrare che (OMISSIS) considerasse chiusa la relazione con (OMISSIS), tanto che aveva messo tutti i vestiti e gli oggetti di proprieta’ della compagna in sacchi per rifiuti riposti fuori dall’appartamento; cosicche’ non e’ emerso che (OMISSIS) fosse giunto in piena notte per riallacciare i rapporti con la giovane.

L’impossessamento con violenza delle chiavi e il rifiuto di restituirle erano ovviamente finalizzati a sottrarre il veicolo.

Non si coglie la rilevanza dell’osservazione presente in sentenza secondo cui “non consta che, durante lo svolgimento dell’alterco, il (OMISSIS) danneggiasse i beni dell’imputato, ad eccezione dell’ombrello” (pag. 5), tenuto conto che la norma sopra richiamata si riferisce anche alla difesa di beni altrui: quindi anche dell’autovettura di proprieta’ della figlia.

2.4. Occorre ora affrontare il tema della “difesa della propria o altrui incolumita’” e al “pericolo di aggressione”.

La sentenza ammette “la possibilita’ di una degenerazione della condotta prepotente e rabbiosa del (OMISSIS)”, ma esclude l’attualita’ del pericolo e la necessita’ della reazione, osservando che “il (OMISSIS), per tutta la durata, non breve, dell’alterco, aveva avuto la possibilita’ di sollecitare, telefonicamente i Carabinieri, al contrario ha preferito abbandonare momentaneamente i presenti, recarsi nella propria camera da letto, scegliere tra la pistola Glock e la pistola Armenius quella piu’ appropriata alla circostanza, ritornare all’ingresso della sua abitazione e sparare”; di conseguenza, “la condotta dell’imputato (…) e’ censurabile (…) sotto (il profilo) dell’assenza della necessita’ di contrastare un pericolo concreto ed attuale”.

Anche in questo caso, si nota una ricostruzione assolutamente sintetica della condotta dell’imputato che contrasta decisamente con quanto in dettaglio ripercorso nella sentenza di primo grado, senza smentirla espressamente, e che pare “cancellare” alcuni aspetti della vicenda. Secondo la Corte territoriale, mentre le altre persone presenti litigavano, l’imputato si sarebbe sostanzialmente disinteressato di quanto avveniva e avrebbe deciso (prima ancora di allontanarsi dall’ingresso dell’appartamento per recarsi nella stanza) di uccidere (OMISSIS) (o quanto meno di sparargli): avrebbe infatti scelto l’arma “piu’ adatta” (espressione che la sentenza non spiega, non confrontando le prestazioni delle due pistole detenute legalmente dall’imputato) e, appena tornato nell’ingresso, avrebbe sparato.

Come si e’ detto, tale ricostruzione elide condotte che la sentenza di primo grado riteneva sussistenti: la sentenza, infatti, si limita ad osservare che “non consta nemmeno che (OMISSIS) fosse venuto alle mani con alcuno del nucleo familiare dell’imputato o con il (OMISSIS) medesimo”, ma dalle testimonianze emergeva che la vittima aveva spinto violentemente la ex convivente dentro l’appartamento, aveva dato (o tentato di dare) una o piu’ testate proprio contro (OMISSIS), tanto che la (OMISSIS) aveva tentato di separarli e, infine, aveva minacciato sia (OMISSIS) che la (OMISSIS) con l’ombrello che, in un primo momento, la donna aveva cercato di usare per allontanarlo dall’abitazione.

Non si vuole affermare che sicuramente tali condotte erano state poste in essere e avevano determinato – o almeno influenzato – (OMISSIS) a sparare; si vuole solo sottolineare che la Corte territoriale, evitando l’analisi minuziosa ed attenta svolta dalla Corte di primo grado (pagg. 15 – 26 sentenza di primo grado), ne’ espressamente confermandone o smentendone le conclusioni, ha fornito una motivazione nettamente insufficiente che legittima le censure del ricorrente e rende quanto meno verosimile un travisamento del dato probatorio complessivo proprio con riferimento al ruolo e alla condotta dell’imputato e al motivo per cui egli, ad un certo momento della lite, aveva sparato.

La Corte territoriale non poteva evitare di rispondere al quesito decisivo: (OMISSIS) aveva sparato perche’ (OMISSIS), dopo avere urlato, insultato e minacciato i presenti, stava puntando l’ombrello con la punta metallica contro di lui e/o contro la moglie-

2.5. L’argomentazione surriportata presenta anche una debolezza logica.

A parte il fatto che la sentenza non chiarisce quale sia il dato processuale che indichi che la lite nell’ingresso del suo appartamento aveva gia’ avuto una “durata non breve”, il riferimento alla possibilita’ di telefonare ai Carabinieri sembra sovrapporsi ad un dato non esaminato: quello dell’impossibilita’ di un commodus discessus per l’imputato e la sua famiglia.

In effetti, (OMISSIS) era entrato abusivamente nell’immobile e nell’appartamento, minacciava ed insultava i presenti, aveva strappato di mano a (OMISSIS) le chiavi dell’autovettura, esercitava in qualche modo una violenza e, contestualmente, rifiutava di allontanarsi dall’abitazione, nonostante i ripetuti inviti.

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