Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 20 febbraio 2018, n. 8090. Anche gli spazi condominiali rientrano nelle “appartenenze” dell’abitazione, ai sensi dell’art. 614 comma 1 c.p. e nei cui luoghi viene presunto il rapporto di proporzione che legittima la privata difesa ex art. 52 c.p. comma 2

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Il Giudice del merito avrebbe dovuto, quindi, chiedersi in che modo (OMISSIS) avrebbe potuto sostituire la condotta con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto. In effetti, non sussiste il requisito della necessita’ della reazione armata tutte le volte in cui l’aggredito possa, senza alcuna difficolta’, rifugiarsi nella propria abitazione (dalla quale invocare soccorso) o comunque allontanarsi dal luogo della aggressione armata (Sez. 1, n. 4890 del 10/12/2008 – dep. 04/02/2009, P.G. in proc. Bazzu, Rv. 243369); ma, appunto, la situazione appariva opposta.

La valutazione della possibilita’ di una reazione diversa, o di un commodus discessus, deve essere apprezzata ex ante. La necessita’ di un piu’ approfondito esame della fattispecie concreta venne rilevata da questa Corte in una fattispecie simile alla presente, di un soggetto ricacciato nella propria abitazione dal suo dirimpettaio e ivi colpito insieme alla figlia con un bastone, non avendo il giudice del merito spiegato adeguatamente in che modo la dinamica degli eventi e la loro progressione concreta consentissero o meno all’imputato, che a quel punto dell’aggressione si era procurato un coltello con il quale aveva ferito il vicino di casa, di porre in essere senza pericolo per se’ e per la figlia, una iniziativa qualificabile come commodus discessus (Sez. 5, n. 25653 del 14/05/2008 – dep. 24/06/2008, Diop e altro, Rv. 240447).

In effetti, il riferimento alla possibile telefonata ai Carabinieri – senza dubbio esatto, ben avendo potuto (OMISSIS) chiamarli – sembra soffrire di astrattezza: la necessita’ della reazione deve essere valutata nel momento dell’aggressione; quindi, di per se’, il dato (come si e’ detto, di origine incerta) che il litigio nell’ingresso dell’abitazione durasse da un po’ di tempo non costituiva, di per se’, garanzia che, nel tempo in cui i carabinieri potevano intervenire, non vi sarebbe stata aggressione fisica (come – secondo la difesa del ricorrente e le testimonianze riprodotte nella sentenza di primo grado – invece vi fu).

2.6. Le considerazioni fin qui espresse impongono l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Benche’ la motivazione fin qui esposta abbia inevitabilmente affrontato il merito della vicenda, cio’ e’ stato fatto esclusivamente per segnalare l’evidente vizio motivazionale, anche sotto il profilo del travisamento delle prove, ricavabile dal confronto con la ricostruzione operata dal giudice di primo grado e dalla documentazione processuale prodotta a sostegno del ricorso.

L’unica indicazione vincolante in linea di diritto e’ la qualificazione degli spazi condominiali (e, quindi, del pianerottolo antistante l’appartamento), come facenti parte dei luoghi indicati dall’articolo 614 c.p., comma 1, cio’ rendendo irrilevante – ai fini dell’astratta applicazione della legittima difesa “domiciliare” il dato discusso se (OMISSIS) si fosse o meno fermato “sulla soglia” o fosse entrato nell’ingresso dell’appartamento.

Il giudice del rinvio, pertanto, riesaminera’ liberamente, ma approfonditamente, la vicenda in concreto al fine di pervenire ad una decisione relativa all’applicabilita’ della scriminante adeguatamente motivata.

3. Anche il secondo motivo di ricorso e’ fondato limitatamente alla questione della scriminante “putativa”.

In effetti, l’ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa non sembra avere spazio nel caso di specie in cui la legittima difesa – se sussistente – fu “domiciliare” ai sensi dell’articolo 52 c.p., comma 2: poiche’ la norma stabilisce preventivamente la sussistenza della proporzione tra l’aggressione e la difesa, non vi puo’ essere eccesso colposo ai sensi dell’articolo 55 c.p..

Con riferimento alla circostanza erroneamente supposta, si colgono due passaggi apparentemente illogici della motivazione della sentenza.

In primo luogo la (fin troppo sintetica, come si e’ visto) narrazione del fatto riferisce (pag. 5) che (OMISSIS) “si era proteso, in due diversi momenti, verso il (OMISSIS), piu’ per intimorirlo che per colpirlo”.

Si e’ gia’ visto che le testimoni sembrano non concordare su questa ricostruzione; in realta’, non viene indicato alcun elemento sulla base del quale la Corte territoriale ha individuato l’effettiva intenzione di (OMISSIS) di soltanto intimidire, e non colpire, il padre della compagna.

A prescindere da tali considerazioni, nell’ottica della scriminante putativa il giudice del merito avrebbe dovuto chiedersi in che modo (OMISSIS) avrebbe potuto comprendere, quando (OMISSIS) aveva apparentemente tentato di colpirlo con una testata, che si trattava di un atto esclusivamente intimidatorio e che egli non correva il rischio di essere colpito.

La motivazione con cui la Corte territoriale ha concesso l’attenuante della provocazione negata dal Giudice di primo grado (pag. 6 sentenza di appello), inoltre, non puo’ non rilevare in una nuova analisi in concreto della sussistenza della scriminante putativa.

Si legge, infatti, che l’imputato (che gia’ aveva visto sua figlia ritornare piu’ volte a casa dei genitori e, quindi, sapeva che la relazione con (OMISSIS) non stava procedendo felicemente) aveva appreso che la figlia era “in fuga dal proprio compagno”, che ” (OMISSIS) la picchiava, che aveva devastato la casa nella quale vivevano insieme e che tale situazione durava ormai da un anno”; nelle ore successive (OMISSIS) aveva “certamente assistito all’agitazione e al malessere della figlia, tempestata, dal (OMISSIS), di telefonate minacciose e ingiuriose”; infine, “quando il predetto era giunto a casa sua, urlando e minacciando”, si era mostrato “sordo ad ogni invito alla calma”. Dalla sentenza di primo grado si evince che le minacce erano rivolte anche contro i genitori della compagna.

Esatta o meno questa rappresentazione di (OMISSIS) ( (OMISSIS) aveva confermato agli inquirenti la sua condotta violenta e l’ispezione dell’abitazione del defunto aveva mostrato una furia incontrollata dell’uomo), il Giudice del merito non poteva non chiedersi se la violenza esercitata prima con le testate verso l’imputato e poi agitando l’ombrello con il puntale metallico verso di lui e la moglie avessero fatto ritenere (erroneamente o meno) a (OMISSIS) che sussistesse un effettivo pericolo per l’incolumita’ sua, del coniuge o delle figlie, tanto da essere costretto a difendere da un pericolo attuale.

Anche questa valutazione e’ stata omessa dalla Corte territoriale e dovra’ essere effettuata dal giudice del rinvio, la cui decisione sara’ supportata da adeguata motivazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma.

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