Configura l’elemento oggettivo e soggettivo del reato, di cui all’art. 544-ter del codice penale, il maltrattato con crudeltà e senza necessità di cuccioli di cane, a cui siano state cagionate delle lesioni e che siano stati allontanati prematuramente dalla madre, ostacolandone la corretta crescita e l’adeguato sviluppo.

Sentenza 15 gennaio 2018, n. 1448
Data udienza 13 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/07/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA CIRIELLO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito il difensore presente, Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con sentenza del 14.07.2016 la Corte di Appello di Milano, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza del 04.12.2014 del Tribunale di Lodi, che aveva condannato (OMISSIS), oltre che alle pene accessorie, alla pena di anni tre di reclusione e al risarcimento nei confronti della parte civile costituita, da determinarsi innanzi il giudice civile, e al pagamento di una provvisionale di Euro 15.000,00, per avere il medesimo, in qualita’ di titolare dell’impresa ” (OMISSIS)”, con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in concorso con altri:
-in violazione dell’articolo 544 ter c.p., commi 1, 2 e 3, maltrattato con crudelta’ e senza necessita’ 112 cuccioli di cane, cagionando loro delle lesioni, allontanandoli prematuramente dalla madre ostacolandone la corretta crescita e l’adeguato sviluppo, sottoponendoli a trattamenti di vaccinazione antirabbica prima del tempo, comportando cosi’ la morte di 28 cuccioli per malattie quali il cimurro e la parvovirosi canina, trasportato i cuccioli dall’Ungheria in Italia senza preventivo esame clinico, da effettuarsi 24 ore prima della spedizione, da parte di veterinario abilitato dall’autorita’ competente, consentendo cosi’ la diffusione delle malattie contratte da alcuni esemplari; omesso di dotare i contenitori che ospitavano i cani di ciotole per il cibo e il beveraggio, omesso di approntare le dovute cure ai cuccioli ammalati, relegandoli in spazi fatiscenti nelle loro gravi condizioni, abbandonato un cucciolo agonizzante avvolto in una coperta all’interno di un freezer in disuso.
– in violazione dell’articolo 515 c.p., per avere nell’esercizio dell’attivita’ di commercio degli animali, venduto ai propri acquirenti esemplari che per origine, qualita’ e provenienza differivano da quella dichiarata e pattuita – in particolare celavano la provenienza ungara degli animali e riportavano nei libretti di vaccinazione un’eta’ differente da quella effettiva.
– in violazione degli articoli 477 e 482 c.p., contraffacevano i passaporti canini in tutto o in parte, in particolare in venti passaporti veniva apposto un timbro contraffatto di un veterinario ungaro che provvedeva all’inoculazione del microchip di riconoscimento del cane e all’attestazione sul passaporto, risultando quindi in seguito ad accertamenti a campione, la falsita’ del numero di microchip in quanto gia’ attribuito ad altri passaporto, la falsita’ dell’eta’ dei cuccioli; la falsita’ delle attestazioni inerenti il protocollo vaccinale antirabbico seguito.
2. – Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l’imputato personalmente, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con il primo motivo di ricorso l’imputato deduce la violazione di legge, in relazione agli articoli 477 e 482 c.p., in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato pervenendo ad una sentenza di condanna del ricorrente per fatto altrui (non essendo stata fornita la prova su chi effettivamente avesse contraffatto i certificati addebitando) ed in carenza dell’elemento soggettivo del falso materiale.
Avrebbe omesso di considerare, la corte, rendendo una motivazione carente, il fatto che il (OMISSIS), nell’espletamento delle sue attivita’ commerciali, si e’ spesso recato all’estero, seguendo le procedure normative pubbliche e comunicando sempre con anticipo all’ASL di riferimento dove sarebbero stati collocati i cuccioli acquistati e consegnando all’ASL tutta la documentazione, acquisita con sequestro dagli Operanti al momento della perquisizione, aspetto che, nella prospettazione difensiva, rileverebbe in quanto evidenzierebbe la buona fede del ricorrente che non era consapevole della contraffazione del timbro del veterinario ungherese.
2.2. Con il secondo motivo la difesa rileva la nullita’ della sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), per mancata assunzione di prova decisiva, di cui la parte aveva fatto richiesta, ossia l’esame radiologico che avrebbe consentito in maniera piu’ certa la corretta eta’ del cucciolo, rispetto a quello della conformazione dentaria.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso l’imputato deduce la nullita’ della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al reato di cui all’articolo 544 ter c.p., per non aver escluso la sussistenza dello stesso sulla base del rilievo che solo una minima quantita’ di cuccioli non era in possesso del requisito anagrafico per l’allontanamento dalla madre.
2.4.- Con il quarto motivo la difesa denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge, da cui la sentenza sarebbe affetta, per aver omesso una motivazione adeguata circa il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sulle quali anche il Tribunale di Lodi aveva omesso di pronunciarsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ inammissibile.
Il vaglio di legittimita’, a cui e’ stata sottoposta l’impugnata pronuncia, consente di rilevare la logicita’ e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dai giudici di merito conformemente, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato in contestazione e alla ascrivibilita’ di esso in capo al prevenuto.
Preliminarmente, va evidenziato che, con le censure mosse in grado di legittimita’ il ricorrente ribadisce, le stesse ragioni gia’ esaminate dal giudice impugnato, dallo stesso ritenute infondate e rigettate.
La Corte distrettuale, invero, ha puntualmente ed esaustivamente, riscontrato i motivi posti a base dell’atto di appello, evidenziandone la infondatezza e pervenendo all’affermazione di responsabilita’ conformemente alla sentenza di primo grado.
3.1. In particolare, quanto alla sussistenza del reato di cui all’articolo 544 ter c.p.p., sono state valorizzate, conformemente alle affermazioni contenute nella sentenza di primo grado, sulla base delle fonti di prova raccolte, le condizioni nelle quali sono stati ritrovati i 106 cuccioli acquistati dalla ditta del ricorrente, tenuti nella cascina in locali subaffittati al (OMISSIS) da (OMISSIS). Si e’ dato atto del fatto che i cuccioli erano ammassati all’interno di casse di plastica troppo piccole per il numero dei cuccioli ivi posti, mancavano nelle ciotole situate all’interno delle casse di plastica cibo e acqua le ciotole erano sporche di trucioli di legno e pezzi di carta, che costituivano la lettiera delle casse di plastica; il locale ove erano poste le casse di plastica aveva un pavimento in calcestruzzo non lavabile, ne’ erano presenti lavandini o comunque fonti di acqua necessaria per la pulizia; il sistema di riscaldamento non consentiva il mantenimento di una temperatura omogenea e sufficiente a riscaldare i cuccioli, inoltre si sviluppava tramite un sistema di ventilazione controindicato rispetto al rischio di diffusione dei virus; i cuccioli in condizioni di salute piu’ gravi erano tenuti in una stanza separata, fatiscente, con acqua gocciolante dal soffitto, in casse di plastica sotto lampade ad infrarossi inidonee ad aumentare la temperatura; un cucciolo agonizzante – poi deceduto – veniva rinvenuto in un freezer in disuso, avvolto in una coperta. Tutte queste circostanze, neppure specificamente contestate dall’imputato hanno indotto i giudici di merito a rinvenire l’elemento oggettivo del reato di cui all’articolo 544 ter c.p., (Cass. sez. 3 sentenza n.39159 del 27.3.14) nonche’ l’elemento soggettivo, che richiede il dolo generico.

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