La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello che non riconosceva la responsabilità civile di un condominio che non aveva posto alcuna protezione e neppure un segnale di pericolo sulla zona dove si trovava un vetrata di un lucernario, posto sul garage condominiale coperto di neve , all’interno del quale cadeva un minore che conduceva uno slittino. E’ stata affermata l’esclusiva responsabilità dei genitori del bambino infortunato che consentivano un uso improprio della cosa, ben individuata e ben conosciuta , così da integrare un caso fortuito esonerante la responsabilità del «custode».

Sentenza 12 dicembre 2017, n. 29662
Data udienza 26 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17072-2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS) SA, in persona del procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MENATO giusta procura in elce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
sul ricorso 17256-2016 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SA, (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 141/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 19/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VITIELLO MAURO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e cassazione con rinvio;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2010 (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali genitori del figlio minorenne (OMISSIS), convenivano davanti al Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, (OMISSIS), in proprio e quale amministratore del Condominio (OMISSIS) in (OMISSIS), per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dal minore caduto con lo slittino, per rottura del lucernaio del garage del condominio coperto di neve, di alcuni metri fino alla sottostante scala di cemento, sinistro avvenuto il 2 gennaio 2009.
Il convenuto si costituiva, resistendo e chiedendo tra l’altro, quale amministratore del condominio, l’autorizzazione a chiamare la compagnia assicuratrice di esso, (OMISSIS) s.a., nonche’, in proprio, le sue compagnie assicuratrici, (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A..
Essendo state autorizzate le chiamate, si costituiva (OMISSIS), chiedendo a sua volta di essere autorizzata a chiamare in causa (OMISSIS), nonno del minore infortunato, quale incaricato dal condominio della manutenzione delle parti comuni, e chiedendo altresi’, nella denegata ipotesi che fosse accertata la responsabilita’ condominiale, che il suo obbligo fosse limitato a quanto determinato in polizza e che fosse pure accertata la responsabilita’ dei genitori e del nonno del bambino nella causazione del sinistro con conseguente loro condanna a rimborsare la compagnia assicuratrice di quanto da essa corrisposto.
Si costituivano altresi’ le compagnie assicuratrici (OMISSIS) e (OMISSIS), ciascuna eccependo l’inoperativita’ della polizza e comunque resistendo.
(OMISSIS) veniva autorizzata a chiamare (OMISSIS), che pure si costituiva resistendo, e tra l’altro adducendo la sussistenza della responsabilita’ dello (OMISSIS) e del condominio essendo stata pronunciata sentenza di condanna penale dello (OMISSIS) dal giudice di pace di Fondo.
Con sentenza del 10 marzo 2015, il Tribunale dichiarava responsabili in solido lo (OMISSIS) e il condominio al 70% nonche’ gli attori al 30%, condannando quindi solidalmente lo (OMISSIS) e il condominio a corrispondere la relativa quota di risarcimento dei danni; rigettava poi la domanda di manleva proposta dallo (OMISSIS) nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici, e accoglieva la domanda di manleva proposta dal condominio nei confronti di (OMISSIS) nonche’ la domanda di quest’ultima di rivalsa parziale nei confronti dei genitori del minore.
Il Tribunale riteneva che l’amministratore condominiale fosse custode ex articolo 2051 c.c. della parte comune del condominio, che quest’ultimo non avesse provato l’esistenza di un caso fortuito e che l’amministratore non avesse posto alcuna protezione ne’ alcun avviso di pericolo sulla zona dove si trovavano le vetrate che poi si erano infrante, per evitare che queste fossero utilizzate come discesa per slittini e altri mezzi, pur essendo stato segnalato in precedenza – e anche nel periodo natalizio del 2008 da (OMISSIS) – lo stato instabile e incrinato delle vetrate stesse. Riteneva altresi’ che fossero stati privi di prudenza e di diligenza i genitori del bambino consentendogli di giocare sul pendio della tettoia del garage coperta di neve, senza accertare se questa poteva o no cedere sotto il peso della nevicata.
(OMISSIS) proponeva appello principale, cui facevano seguito appello incidentale dello (OMISSIS) in proprio, appello incidentale del condominio, appello incidentale dei genitori in proprio e per il figlio; le altre parti si costituivano resistendo, tranne (OMISSIS) e (OMISSIS) che restavano contumaci.

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