Il delitto di millantato credito si differenzia da quello di traffico di influenze, di cui all’art. 346 bis cod. pen. in quanto presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto meno l’influenza; mentre il traffico di influenze postula una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale.

Sentenza 23 novembre 2017, n. 53332
Data udienza 27 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia – rel. Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/03/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EMILIA ANNA GIORDANO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LUCA TAMPIERI, Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore:
L’avvocato (OMISSIS) del foro di REGGIO EMILIA, nominato di fiducia in data odierna, in difesa di (OMISSIS), si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di (OMISSIS) alla pena di anni uno di reclusione. Il (OMISSIS), in qualita’ maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di Reggio Emilia Principale al quale il (OMISSIS) aveva presentato una denuncia, aveva ottenuto il (OMISSIS) da (OMISSIS) la somma di Euro mille (rispetto a quella maggiore richiesta di Euro 2.600), millantando di dovere comprare il favore del sostituto procuratore della Repubblica che aveva in carico il procedimento relativo alla denuncia, procedimento che, altrimenti, sarebbe rimasto fermo, con conseguente ulteriore fermo delle vetture in sequestro per le quali il denunciante aveva interesse alla restituzione.
2. Nella sentenza impugnata si da’ atto che, rispetto alla qualificazione giuridica dei fatti, sostanzialmente incontroversi, operata dal giudice di primo grado, secondo il quale la condotta era sussumibile nella fattispecie di cui all’articolo 346 bis c.p., la vicenda andava, piu’ propriamente, ricondotta alla fattispecie di cui all’articolo 346 c.p.. La Corte territoriale ha premesso, in fatto, che il maresciallo (OMISSIS) aveva riferito al (OMISSIS) di avere parlato della denuncia con il magistrato inquirente; che gli aveva, altresi’, rappresentato che la situazione avrebbe potuto sbloccarsi verso il pagamento della somma di duemilaseicento Euro e che, in occasione della consegna della somma di mille Euro, gli aveva espressamente ribadito che il magistrato avrebbe dato corso, con maggiore solerzia alla denuncia sporta dal (OMISSIS), che, in caso contrario, sarebbe rimasta ferma. Cio’ che rileva, conclude la sentenza impugnata, ai fini della ritenuta qualificazione giuridica della condotta come delitto di millantato credito, e che costituisce la differenza di tale fattispecie rispetto al delitto di traffico di influenze illecite, non e’ la esistenza di un effettivo rapporto tra l’agente ed il soggetto pubblico ma la rappresentazione esplicita, da parte dell’imputato, della corruttibilita’ del magistrato inquirente, nel caso fatta intendere al (OMISSIS).
3. Con i motivi di ricorso, sottoscritti personalmente e di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., il (OMISSIS) denuncia: 3.1 il vizio di violazione di legge per la ritenuta sussistenza del reato di cui all’articolo 346 c.p., poiche’ la esistenza di una relazione di ufficio tra il maresciallo (OMISSIS) e il magistrato inquirente, che sul punto non era mera una mera vanteria del (OMISSIS), costituisce il discrimen tra le fattispecie previste dall’articolo 346 bis c.p.; 3.2 la violazione del principio del favor rei, che la diversa qualificazione giuridica del fatto in grado di appello ha comportato; 3.3 la contraddittorieta’ tra dispositivo della sentenza impugnata – nella quale si conferma la sentenza di primo grado – e la motivazione della stessa sentenza nella quale viene operata la disposta modifica della contestazione; 3.4 la mancata applicazione delle circostanze di cui all’articolo 346 bis c.p., comma 5 e articolo 62 c.p., n. 4 in presenza di un lucro di importo decisamente esiguo e di indici della condotta – il rapporto di amicizia con la persona offesa – che connotano il fatto in termini di speciale tenuita’; 3.5 la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che, anche tenuto conto della pregressa condanna alla pena di mesi sei di reclusione inflitta al (OMISSIS) con sentenza del Tribunale di Belluno del 25 ottobre 2005, non supera i limiti di cui all’articolo 164 c.p.. L’effetto della subita detenzione in carcere e la ritrovata stabilita’ economica e lavorativa dell’imputato conducono ad una positiva prognosi sulla commissione di ulteriori reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ fondato il primo motivo di ricorso con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, da sussumere nella fattispecie di traffico di influenze illecite aggravato, ai sensi dell’articolo 346 bis c.p.. Sono infondati, per aspetti anche manifesti, gli ulteriori motivi di ricorso.
2. L’esame delle deduzioni difensive comporta, in primo luogo, la disamina degli elementi costitutivi del reato di millantato credito e del delitto di traffico di influenze illecite, figura di reato introdotta dopo la commissione del fatto ascritto al (OMISSIS), onde individuare quali siano gli imprescindibili connotati della condotta che orientano verso la sussunzione del fatto nell’una piuttosto che nell’altra fattispecie incriminatrice.
3.La giurisprudenza di legittimita’ ha delineato con nettezza, fin dai piu’ risalenti arresti sul punto, l’elemento strutturale del delitto di cui all’articolo 346 c.p., comma 1, e il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice, individuandoli nel comportamento del soggetto attivo che si concreti in una vanteria, cioe’ in un’ostentazione della possibilita’ di influire sul pubblico ufficiale che venga fatto apparire come persona avvicinabile, cioe’ sensibile a favorire interessi privati in danno degli interessi pubblici di imparzialita’, di economicita’ e di buon andamento degli uffici, cui deve ispirarsi l’azione della pubblica amministrazione. Tale condotta, si e’ precisato, deve indurre a far intendere alla vittima che il millantatore abbia la capacita’ di esercitare un’influenza sui pubblici poteri tale da rendere i detti principi vani e cedevoli al tornaconto personale, con la conseguenza che alla persona del danneggiato (vera parte offesa, che la norma intende proteggere) deve apparire evidente la lesione del prestigio della pubblica amministrazione che deve emettere l’atto o tenere un dato comportamento, senza che importi che siano individuati i singoli funzionari e i reali rapporti che il millantatore intrattiene con essi (Sez. 6, 2645 del 27/01/2000, Agrusti, Rv. 215651).
4. L’accezione della condotta del millantare – che evoca immediatamente all’interprete il fingere, per vanteria, cose non vere – era stata estesa dalla giurisprudenza, rendendo configurabile il delitto di cui all’articolo 346 c.p., anche all’ipotesi in cui il credito vantato presso il pubblico ufficiale o impiegato sia effettivamente sussistente, ma venga artificiosamente magnificato e amplificato dall’agente in modo da far credere al soggetto passivo di essere in grado di influire sulle determinazioni di un pubblico funzionario e correlativamente di poterlo favorire nel conseguimento di preferenze e di vantaggi illeciti in cambio di un prezzo per la propria mediazione (Sez. 6, n. 11317 del 18/05/1989, Canz, Rv. 181968).
Si osservava che, nel delitto di millantato credito, la condotta offensiva ha ad oggetto la vanteria dell’agente di essere nelle condizioni di poter frustrare per personale tornaconto i principi che presiedono all’azione amministrativa a garanzia della collettivita’ amministrata. Non vengono in discussione ne’ rilevano i rapporti reali o presunti tra l’agente ed il pubblico ufficiale, poiche’ l’ostentazione di tali rapporti per tornaconto personale definisce la portata offensiva del delitto in esame, essendo essa stessa idonea ad esporre a pericolo l’interesse tutelato. D’altra parte, non puo’ non ritenersi amplificata ovvero esagerata la facolta’ di intrattenere rapporti, con il pubblico ufficiale tutte le volte in cui essa venga riferita alla possibilita’ di determinare l’azione pubblica per il tornaconto personale (Sez. 6, n. 5071 del 04/02/1991, Manuguerra, Rv. 187561).
5. Pacifico, fin dalla piu’ risalente giurisprudenza, era anche il tratto differenziale delle ipotesi di millantato credito previste nell’articolo 346 c.p., commi 1 e 2, ciascuna costituente ipotesi autonoma di reato, determinato non in ragione alla oggettiva destinazione del denaro o altra utilita’ data o promessa all’agente, ma alla prospettazione che l’agente ne fa al danneggiato e che consiste nel prezzo per la propria mediazione presso il pubblico ufficiale (articolo 346 c.p., comma 1) ovvero nel costo della corruzione (articolo 346 c.p., comma 2) (Sez. 6, n. 17923 del 19/03/2001, dep. 2003, Lamanda, Rv. 224514). Ai fini della sussistenza dell’ipotesi delittuosa prevista dall’articolo 346 c.p., comma 2, si aggiungeva, non e’ necessaria ne’ la millanteria ne’ una generica mediazione.

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