Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 4 dicembre 2017, n. 5691. Così come nel giudizio civile, anche nel giudizio amministrativo, la soccombenza solo teorica non sia condizione sufficiente per la proposizione dell’appello, essendo necessaria la soccombenza sostanziale o pratica

Così come nel giudizio civile, anche nel giudizio amministrativo, la soccombenza solo teorica non sia condizione sufficiente per la proposizione dell’appello, essendo necessaria la soccombenza sostanziale o pratica.

Sentenza 4 dicembre 2017, n. 5691
Data udienza 19 ottobre 2017

Integrale

Processo amministrativo – Impugnative – Appello – Soccombenza sostanziale o pratica – Necessità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 278 del 2017, proposto da:
A.G. Ve. s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Do. Ia., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso (…) (Studio Legale Le.);
contro
Se. s.p.a. e Le. s.p.a., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, Sez. I, n. 1158/2016, resa tra le parti, concernente l’annullamento della nota prot. 1295 del 12.5.2016 a firma del Direttore Generale di AGSM di comunicazione di esclusione della ricorrente; della lettera di invito, Capitolato Generale d’Appalto e Specifiche di fornitura, nella parte in cui disciplinano i requisiti di partecipazione degli operatori; della comunicazione di conferma esclusione e diniego della AGSM alla richiesta della ricorrente di annullamento/revoca in autotutela del provvedimento di esclusione prot. n. 1497 del 3.6.2016; dei verbali di gara; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per l’appellante l’avvocato Pa., su delega di Ia.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La A.G. Ve. s.p.a. è una società a partecipazione pubblica, il cui capitale è interamente detenuto dal Comune di Verona, che ha come scopo sociale la gestione e lo sviluppo delle attività di produzione e distribuzione dell’energia; la A.G. En. s.p.a., è una sua controllata per il 94%, che ha quale scopo sociale la vendita sul libero mercato di energia elettrica, gas naturale e teleriscaldamento alle imprese, ai privati cittadini e alle pubbliche amministrazioni.

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