È rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 147, comma 2, della l. n. 89 del 1913 – nella parte in cui prevede la sanzione disciplinare della destituzione del notaio ogni qual volta questi, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per violazione del medesimo art. 147, violi nuovamente la medesima disposizione nei dieci anni successivi.
Ordinanza 15 novembre 2017, n. 27099
Data udienza 18 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22933-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 1605/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/07/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/07/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente, che ha chiesto l’accoglimento del controricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – La notaio (OMISSIS), esercente in (OMISSIS), fu sottoposta a procedimento disciplinare su richiesta del Consiglio Notarile di Milano e, con decisione n. 144 del 2015 della Commissione amministrativa regionale di disciplina (CO.RE.DI.) della Lombardia, fu condannata alla sanzione disciplinare della destituzione.
Era avvenuto che, in vari esposti pervenuti al Consiglio Notarile di Milano, diversi clienti della notaio avevano lamentato che quest’ultima, quale sostituto di imposta, non aveva versato all’erario le somme trattenute – in occasione degli atti da lei rogati – ai fini del pagamento delle imposte indirette, cosicche’ l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto ai clienti della medesima di versare le imposte de quibus.
Per fatti analoghi la notaio (OMISSIS) era stata gia’ sottoposta per due volte a procedimento disciplinare dinanzi alla CO.RE.DI. della Lombardia ed era stata condannata, con decisione n. 100 del 2012, alla sanzione di mesi due di sospensione e, con decisione n. 120 del 2013, alla sanzione di un anno di sospensione.
2. – Avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina della Lombardia, l’incolpata propose reclamo alla Corte di Appello di Milano, che, con ordinanza del 12.7.2016, rigetto’ il gravame.
3. – Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di sei motivi.
Ha resistito con controricorso il Consiglio Notarile di Milano, che ha proposto altresi’ ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano e il Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale sono rimasti intimati.
La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col ricorso la notaio (OMISSIS) lamenta, tra le altre doglianze, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex articolo 360 c.p.c., n. 3), nonche’ il vizio di motivazione del provvedimento impugnato (ex articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello ritenuto che l’articolo 147, comma 2, dell’ordinamento del notariato imponga sempre la irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione qualora il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per violazione del medesimo articolo 147, violi nuovamente la medesima disposizione e per avere, altresi’, ritenuto che l’irrogazione della destituzione non possa essere esclusa dalla concessione delle attenuati generiche.
Va premesso che la L. 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 144, comma 1, (“Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”), come sostituito dal Decreto Legislativo 1 agosto 2006, n. 249, articolo 26 stabilisce: “Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l’infrazione, si e’ adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria e’ diminuita di un sesto e sono sostituiti l’avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall’articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione”.
L’articolo 147 dell’ordinamento del notariato, come sostituito dal Decreto Legislativo 1 agosto 2006, n. 249, articolo 30 stabilisce poi: “E’ punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi piu’ gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignita’ e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell’opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicita’ non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.
La destituzione e’ sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all’ultima violazione”.
Nel quadro del trattamento sanzionatorio previsto per il notaio che si renda responsabile di illecito disciplinare, puo’ rilevarsi come la disposizione dell’articolo 144 detti una norma di “carattere generale”, che vale per tutti i casi in cui non venga altrimenti disposto; una norma in forza della quale, ogni volta che ricorrono circostanze attenuanti, deve applicarsi una sanzione piu’ lieve (nei termini previsti dalla stessa disposizione) rispetto a quella edittale.
Al contrario, l’articolo 147, comma 2, detta una norma di “carattere speciale” rispetto alla detta regola generale: essa, per gli illeciti disciplinari previsti dal primo comma della medesima disposizione, stabilisce che “La destituzione e’ sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all’ultima violazione”.
[…segue pagina successiva]
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