Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 4 dicembre 2017, n. 28945. Il correntista che agisce in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla banca

Il correntista che agisce in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla banca ha l’onere di dimostrare, nella sua precisa entità, l’appostazione in conto di somme non dovute, successivamente oggetto di riscossione da parte dell’istituto di credito. Il correntista, ove non provveda a produrre gli estratti conto dall’inizio del rapporto, dando così integrale dimostrazione degli addebiti e delle rimesse che siano stati operati, non può pretendere l’azzeramento del saldo debitorio documentato dal primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare ed avere tra le parti, dovendo l’accertamento giudiziale prendere le mosse proprio da tale evidenza contabile

Ordinanza 4 dicembre 2017, n. 28945
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27801-2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, e per essa (OMISSIS) SRL CON SIGLA (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 689/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata l’01/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Messina, con sentenza del 23 aprile 2008, definiva il giudizio di opposizione proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), relativo all’esposizione debitoria determinatasi con riferimento ad alcuni rapporti bancari: in particolare, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo pronunciato su ricorso di (OMISSIS) s.p.a., disponeva la cancellazione dell’ipoteca iscritta in forza del titolo provvisoriamente esecutivo e confermava l’ordinanza ex articolo 186 ter c.p.c. pronunciata in corso di causa, avente ad oggetto la ripetizione di somme indebitamente corrisposte all’istituto di credito.

2. – Il 1 dicembre 2015 la Corte di appello di Messina accoglieva parzialmente il gravame avanti ad essa proposto: erano in particolare disposte la revoca dell’ordinanza ingiuntiva emessa dal primo giudice e la condanna di (OMISSIS) s.p.a. al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma complessiva di Euro 165.557,23, oltre interessi. La pronuncia era resa a seguito dell’appello proposto da (OMISSIS) s.p.a., gia’ mandataria di (OMISSIS) s.p.a., nella resistenza (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) e con la partecipazione al giudizio di (OMISSIS) s.p.a., societa’ chiamata di integrare il contraddittorio nella qualita’ di successore universale di (OMISSIS).

3. – La pronuncia della Corte sicula e’ stata impugnata per cassazione dai (OMISSIS) e (OMISSIS) con un ricorso basato su due motivi.

Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. rappresentata in giudizio da (OMISSIS) s.r.l. – la quale si assume cessionaria del credito per cui e’ causa. Sono state depositate le memorie ex articolo 378 c.p.c. da parte dei ricorrenti e di (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione degli articoli 100, 110 e 323 c.p.c., la carenza di legittimazione a impugnare la sentenza (da parte di (OMISSIS), a mezzo della mandataria (OMISSIS)) e l’inammissibilita’ dell’appello. Rilevano che la (OMISSIS), nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva concluso con la societa’ (OMISSIS) un contratto di cessione del credito da essa vantato nei confronti degli odierni ricorrenti; (OMISSIS) aveva poi successivamente concluso un contratto di cessione pro solido dei detti crediti, dando corso a un processo di cartolarizzazione che aveva comportato l’emissione di titoli negoziabili collegati ai crediti oggetto della cessione precedentemente intercorsa con la (OMISSIS). In conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto da (OMISSIS) nell’atto di appello, a quest’ultima non poteva essere stato trasferito il credito a sofferenza vantato nei confronti dei ricorrenti, giacche’ alla data della cessione operata in favore dell’appellante tali credito era gia’ stato ceduto dalla (OMISSIS) a (OMISSIS).

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