Anche l’intimazione di sfratto può contenere la disdetta, in quanto da essa si trae l’inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto, e che tale intimazione è direttamente riferibile al locatore in virtù della procura al difensore, che l’ha sottoscritta, posta a margine della citazione, e dello stesso mandato alle liti, estensibile ad una dichiarazione che, pur avendo natura sostanziale, costituisce il presupposto dell’intimazione di sfratto, e vale, quindi, ad integrare una disdetta valida ed efficace
Corte di Cassazione
sezione sesta civile
ordinanza 12 ottobre – 29 novembre 2017, n. 28471
Presidente Amendola – Relatore Sestini
Fatto e diritto
Rilevato che:
la …… ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 688/16 con cui la Corte di Appello dell’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di sfratto per finita locazione proposta dal Comune di L’Aquila -in relazione ad un fondo ad uso diverso- ritenendo che una precedente intimazione di sfratto notificata il 21.6.2012 costituisse idonea disdetta in riferimento alla scadenza del 7.8.2013;
l’intimato ha resistito con controricorso;
la ricorrente ha depositato, unitamente alla memoria ex art. 380 bis, 2 co. cod. proc. civ., copia della sentenza 1091/2014 della Corte di Appello dell’Aquila, corredata di certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.;
la ricorrente ha anche fatto pervenire – in corso di adunanza – una istanza di audizione in camera di consiglio;
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