Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199. Cosa deve contenere l’atto d’appello: chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice

Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado

Sentenza 16 novembre 2017, n. 27199
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sezione

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18868/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., societa’ con socio unico, in persona del legale procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 953/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, emessa il 20/05/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per la procedibilita’ del ricorso e rimessione alla Sezione semplice;
uditi gli avvocati (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La s.p.a. (OMISSIS) stipulo’ con (OMISSIS) un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un’unita’ da diporto. Insorte contestazioni in ordine all’esecuzione del contratto, la s.p.a. (OMISSIS) comunico’ al (OMISSIS) di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto e chiese al medesimo il pagamento dei canoni scaduti e di quelli non ancora scaduti.
Non avendo il (OMISSIS) dato seguito alla richiesta, la s.p.a. (OMISSIS) ottenne dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo, nei confronti dello stesso, per la somma di Euro 482.817,23.
Avverso il decreto propose opposizione il (OMISSIS) e nel giudizio si costitui’ la s.p.a. (OMISSIS), chiedendo il rigetto della medesima.
Definendo il giudizio, il Tribunale di Torino ritenne vessatorie le clausole n. 5 V) e n. 14 V) del contratto: la prima, volta a limitare la tutela risarcitoria del soggetto utilizzatore del bene in leasing anche in ipotesi di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del concedente; la seconda, contenente un’ipotesi di inversione del rischio, ossia tale da trasferire in capo all’utilizzatore il rischio del mancato godimento del bene.
Il Tribunale, quindi, accolse l’opposizione, revoco’ il decreto ingiuntivo e condanno’ la societa’ opposta al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia e’ stata impugnata dalla s.p.a. (OMISSIS) e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 20 maggio 2015, ha dichiarato inammissibile il gravame per violazione dell’articolo 342 c.p.c., ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale che l’atto di appello non conteneva “una sia pur sintetica disamina e confutazione delle molteplici argomentazioni poste a base della sentenza impugnata”.
In particolare, l’appello era da considerare carente in ordine ai seguenti punti: l’applicabilita’, al contratto in esame, del Codice del consumo; la ricostruzione del contenuto delle clausole ritenute nulle dal Tribunale, nonche’ del significato e della ratio delle clausole n. 3 e n. 5, specialmente in ordine alla possibilita’ di rinvenire nelle medesime “una clausola sospensiva di efficacia contrattuale e conseguente risoluzione in caso di rifiuto giustificato della consegna del bene per totale inadempimento o inesatto adempimento”; l’individuazione della domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto; la valutazione del pagamento effettuato dalla medesima appellante nel diverso giudizio, in corso davanti al Tribunale di Forli’, tra la s.p.a. (OMISSIS) e la societa’ costruttrice dell’imbarcazione da diporto; l’applicazione dell’articolo 1460 c.c., in ordine alla valutazione di adeguatezza del comportamento del (OMISSIS) la’ dove si era rifiutato di ricevere l’imbarcazione in quanto difforme da quella concordata e viziata; la valutazione espressa dal c.t.u. nel giudizio di accertamento tecnico preventivo (promosso dal (OMISSIS)) circa le difformita’ riscontrate, per cui la Corte ha ritenuto “del tutto apodittica” l’affermazione dell’appellante secondo cui era da ritenere esclusa l’ipotesi dell’aliud pro alio.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso la s.p.a. (OMISSIS) con atto affidato ad un solo articolato motivo. Ha resistito (OMISSIS) con controricorso.
Fissata la discussione del ricorso, la Terza Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 5 aprile 2017, n. 8845, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la trattazione di due questioni di massima di particolare importanza: l’una, relativa alla rilevanza, ai fini dell’improcedibilita’ del ricorso, della presenza della copia notificata della sentenza impugnata, prodotta da parte diversa dal ricorrente; l’altra, relativa all’esatta interpretazione dell’articolo 342 c.p.c., nel testo introdotto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
In vista dell’udienza davanti a queste Sezioni Unite le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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