Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 3 novembre 2017, n. 26148. Pena accessoria della sospensione dall’esercizio della professione

La pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado è in tutti i casi condizione necessaria e sufficiente per l’applicazione delle misure cautelari: per alcuni reati a prescindere dall’entità della pena; per tutti gli altri solo quando è stata irrogata la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della professione.

Sentenza 3 novembre 2017, n. 26148
Data udienza 24 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 13017 del 2017 proposto da:
Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto nel suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE; CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DEGLI AVVOCATI DI LECCE; CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 23/2017 del Consiglio nazionale forense, depositata il 25 marzo 2017.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24 ottobre 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Fuzio Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. – L’Avv. (OMISSIS), iscritto presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Lecce, veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Lecce, con sentenza in data 21 maggio 2016, alla pena della reclusione di tre anni e tre mesi, essendo stato, quale assessore ai lavori pubblici della Provincia di Lecce, ritenuto responsabile di turbativa d’asta e rivelazione di segreti d’ufficio, induzione in falso ideologico e falso in atto pubblico in relazione ad una gara per l’affidamento del servizio di rimozione dei cartelloni pubblicitari abusivi e gestione della pubblicita’ stradale, nonche’ del reato di abuso d’ufficio in relazione all’assunzione di un soggetto da parte del Comune di Parabita.
Il Consiglio distrettuale di disciplina, in considerazione dell’intervenuta condanna, riportata in un articolo di giornale, deliberava in data 7 giugno 2016 la sospensione cautelare dell’Avv. (OMISSIS) dall’esercizio della professione per mesi sei, rilevando che lo stesso aveva commesso reati oggettivamente gravi e soggettivamente connessi alla qualita’ pubblica (assessore provinciale) oltre che di iscritto all’ordine forense, “ed in quanto tale destinatario di ancor maggiori obblighi di carattere etico e comportamentale”.
2. – L’Avv. (OMISSIS) proponeva ricorso al Consiglio nazionale forense, riferendo di avere appellato la sentenza penale del Tribunale di Lecce e sostenendo il venir meno dei presupposti per l’adozione della misura: cio’ in quanto per i medesimi fatti erano stati imputati anche altri cinque soggetti (che avevano optato per il giudizio abbreviato a differenza di quanto egli aveva fatto), alcuni dei quali, dopo essere stati condannati in primo grado ed in appello, erano stati assolti dalla Corte di cassazione (con sentenza 1 giugno 2016 – 1 agosto 2016, n. 33698) perche’ il fatto non sussiste (cosi’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), mentre la condanna di un quinto coimputato ( (OMISSIS)) era stata cassata con rinvio alla Corte di Lecce per una nuova valutazione, essendo stati riconosciuti un travisamento della prova ed un vizio di motivazione.
3. – Il CNF, con sentenza depositata il 25 marzo 2017, ha respinto il ricorso.
Secondo il Consiglio nazionale forense, la sospensione cautelare non costituisce sanzione disciplinare e il legislatore del nuovo ordinamento professionale (L. n. 247 del 2012, articolo 60) ne ha tipizzato i presupposti applicativi, escludendo l’esistenza di un potere discrezionale di applicazione da parte degli organi competenti al di fuori dei casi espressamente previsti. Tra questi casi rientra la condanna anche con sentenza di primo grado, non essendo necessaria una sentenza definitiva – a pena detentiva non inferiore a tre anni.
Il CNF ha escluso che l’applicazione della misura cautelare debba conseguire con automatismo al verificarsi del presupposto richiesto (sentenza di condanna), e cio’ non essendo venuto meno l’ulteriore requisito (lo strepitus fori) che la precedente configurazione dell’istituto (R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 43) imponeva come necessariamente concorrente con l’astratta gravita’ dei fatti. Lo dimostra – ha affermato il CNF – il verbo “puo'”, che compare nella L. n. 247 del 2012, articolo 60. Ne deriva che l’organo disciplinare ha il potere-dovere di valutare nel concreto la sussistenza di quella dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione che costituisce presupposto necessariamente concorrente ai fini dell’adozione della misura cautelare.
Tale aspetto – ha proseguito la sentenza impugnata – deve essere valutato esclusivamente dal Consiglio distrettuale di disciplina che, in quanto composto dai membri provenienti dalla medesima categoria professionale dell’incolpato, e’ in grado di valutare la concretezza, la rilevanza e l’attualita’ della lesione; laddove il sindacato del CNF puo’ riguardare il solo scrutinio di legittimita’ formale del provvedimento dell’ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all’opportunita’ ed ai presupposti fattuali della comminata sospensione.
Le considerazioni in punto di fatto del Consiglio distrettuale – osserva il CNF – “adempiono… all’obbligo motivazionale sul punto, essendosi valorizzato… il fatto che la carica (di assessore) ricoperta dall’avvocato incidesse negativamente, essendo l’interessato notoriamente insignito di incarichi pubblici che non facevano venir meno la visibilita’ e la riferibilita’ alla professione forense”.
4. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense l’Avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 24, il 25 e il 26 maggio 2017, sulla base di cinque motivi.
Nessuno degli intimati ha svolto attivita’ difensiva in questa sede. In prossimita’ dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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