Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 novembre 2017, n. 26261. In caso di infortunio nello svolgimento del lavoro, il datore è tenuto a risarcire direttamente il dipendente qualora non abbia stipulato apposita polizza assicurativa.

In caso di infortunio nello svolgimento del lavoro, il datore è tenuto a risarcire direttamente il dipendente qualora non abbia stipulato apposita polizza assicurativa.

Sentenza 6 novembre 2017, n. 26261
Data udienza 10 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11167-2012 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1004/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 27/04/2011 R.G.N. 2453/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 27 aprile 2011, la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della decisione del Tribunale di Lecce, accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.p.A, volta a conseguire, previo accertamento della responsabilita’ di quest’ultima per la mancata copertura assicurativa del rischio professionale ed il mancato approntamento di misure di prevenzione del medesimo ex articolo 2087 c.c., la condanna della Societa’ al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’infortunio occorsole in data (OMISSIS), allorche’, nell’espletamento delle proprie mansioni di addetta al recapito della corrispondenza, trovandosi a bordo di un ciclomotore, scivolava sull’asfalto viscido per la pioggia riportando fratture ai corpi vertebrali. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistente l’obbligo assicurativo della Societa’ a fronte dell’evento, non posto in discussione nel suo essere causa delle lesioni riscontrate a carico della lavoratrice e nei suoi esiti invalidanti, in conseguenza della declaratoria giudiziale della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato gia’ a far data dall’1.1.1999 e dovuto il ristoro del pregiudizio conseguente alla mancata liquidazione da parte dell’INAIL del danno biologico qui quantificato con riferimento alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano nel 2009.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Societa’, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE

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