Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 4 settembre 2017, n. 20755. Nell’ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee

Nell’ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto di questa tipologia di supplenze prospettando non la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete di questa.

 

Ordinanza 4 settembre 2017, n. 20755
Data udienza 6 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

sul ricorso 19014-2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 09/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

RILEVATO

1. che la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale del lavoro della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con la quale, sul presupposto di avere prestato servizio per il Ministero dell’istruzione Universita’ e ricerca in qualita’ di docenti in virtu’ di una successione di contratti a termine in successione tra loro, senza indicazione della specifica ragione transitoria e per soddisfare necessita’ permanenti dell’amministrazione scolastica, chiedevano in principalita’ la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato della successione dei contratti ed il pagamento delle conseguenti differenze retributive, ovvero, in via subordinata e/o aggiuntiva, il risarcimento del danno subito, quantificabile nella misura di 20 mensilita’ della retribuzione globale di fatto o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

2. che per la cassazione della sentenza (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il MIUR;

3. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo la parte ricorrente, denunciando la violazione della direttiva europea 1999/70/CE e dell’Accordo quadro alla stessa allegato, nonche’ di plurime disposizioni del Decreto Legislativo n. 368 del 2001 e della L. 4 giugno 1999, n. 124, articolo 4 rileva che le supplenze nel settore scolastico sono volte a soddisfare esigenze permanenti sia nella ipotesi in cui attengano a vacanze sul cosiddetto organico di diritto, sia qualora si riferiscano a posti disponibili di fatto, atteso che solo i contratti a termine previsti dal comma 3 del richiamato articolo 4 presuppongono una ragione effettivamente temporanea e transitoria, essendo per lo piu’ stipulati nei casi di sostituzione di personale assente; secondo i ricorrenti la normativa speciale, in quanto in insanabile contrasto con le previsioni del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, e’ stata da quest’ultimo abrogata, in forza della norma di chiusura dettata dall’articolo 11 stesso decreto e comunque il sistema del reclutamento del personale a termine della scuola viola la direttiva richiamata in rubrica, perche’ consente la reiterazione del contratto a tempo determinato in assenza di ragioni oggettive, non potendosi ritenere tali le esigenze di contenimento della spesa pubblica, e senza porre alcun limite al numero dei rinnovi o alla durata massima dei contratti;

2. che con il secondo motivo la parte ricorrente, lamentando la violazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 36 oltre che della direttiva eurounitaria e del gia’ richiamato Decreto Legislativo n. 368 del 2001, sostiene che, una volta accertata la illegittimita’ della reiterazione, dovrebbe essere disposta la trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, in quanto il personale da immettere definitivamente nei ruoli del Ministero viene individuato sulla base della posizione rivestita nelle graduatorie permanenti, utilizzate anche per il conferimento delle supplenze annuali. Aggiunge che nell’ambito scolastico, alla pronuncia di conversione non risulta ostativo il principio costituzionale del pubblico concorso, giacche’ il reclutamento, anche nella sua forma ordinaria, prescinde da quest’ultimo e che, in ogni caso, deve essere riconosciuto il risarcimento del danno in misura congrua e con finalita’ anche sanzionatone;

3. che il terzo motivo, denunciando la violazione della direttiva 1999/70/CE nonche’ dell’articolo 6 CEDU, sostiene che il Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 10, comma 4 bis, introdotto dal Decreto Legge n. 70 del 2011, non puo’ avere natura interpretativa, perche’ cosi’ qualificato violerebbe il richiamato articolo 6, e comunque si pone in contrasto con la clausola di non regresso prevista dall’articolo 8 dell’accordo quadro;

4. che questa Corte, con le sentenze pronunciate all’udienza del 18.10.2016 (dal n. 22552 al n. 22557 e numerose altre conformi, tra cui da ultimo Cass. ord., 07/04/2017 n. 9042), ha affrontato tutte le questioni che qui vengono in rilievo e, dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5072 del 15.3.2016) ha affermato i seguenti principi di diritto:

A) la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel Decreto Legislativo n. 297 del 1994, non e’ stata abrogata dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialita’;

B) per effetto della dichiarazione di illegittimita’ costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, articolo 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 e’ illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, articolo 4, commi 1 e 11 prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi;

C) ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36 (originario comma 2, ora comma 5) la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo’ comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita’ e sanzione;

D) nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, articolo 4, comma 1 realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 109;

E) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali;

F) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuita’ con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilita’ di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza;

G) nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 1 avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella gia’ richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016;

H) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non e’ in se’ configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non gia’ la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;

5. che detti principi devono essere ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritte ex articolo 118 disp. att. c.p.c.;

6. che la decisione impugnata e’ conforme alle conclusioni alle quali questa Corte e’ pervenuta, quanto alla ritenuta specialita’ della normativa di settore ed alla giuridica impossibilita’ di convertire in rapporto a tempo indeterminato il contratto a termine, anche se abusivamente reiterato;

7. che nella fattispecie, inoltre, il carattere abusivo della reiterazione non puo’ neppure essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimita’ costituzionale della L. n. 124 del 1999, articolo 4, commi 1 e 11, perche’ sono a cio’ ostativi i principi di diritto di cui alle lettere B e H, in quanto l’abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l’organico di diritto e si siano protratte per oltre trentasei mesi, mentre non emerge dalla lettura del ricorso – ne’ dalla sentenza impugnata – che tale ipotesi si sia nel caso verificata;

8. che, quindi, la sentenza impugnata, seppur erronea nella parte in cui ha escluso qualsiasi profilo di contrasto fra la normativa speciale del settore scolastico e la direttiva 1999/70/CE, deve essere confermata, ex articolo 384 c.p.c., comma 4, perche’ il suo dispositivo e’ conforme a diritto sulla base della diversa motivazione qui enunciata;

9. che per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex articolo 380 bis c.p.c., all’esito della quale le parti non hanno depositato memorie, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5;

10. che la complessita’ della questione giuridica, risolta sulla base delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia intervenute in corso di causa, giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimita’;

11. che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimita’.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

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