Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 4 settembre 2017, n. 20747. In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative

In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, per il quale la notificazione puo’ essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessita’ di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito del citato articolo 26, penultimo comma, secondo il quale l’esattore e’ obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione

 

Ordinanza 4 settembre 2017, n. 20747
Data udienza 18 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15718/2016 proposto da:

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, COMUNE DI NARDO’;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5996/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 17/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

RILEVATO IN FATTO

che:

pronunciando sull’appello proposto da (OMISSIS) s.p.a. nella controversia avente ad oggetto l’opposizione all’esecuzione promossa dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso una cartella esattoriale, il Tribunale di Lecce ha dichiarato la cessazione della materia del contendere (in quanto l’ente impositore – Comune di Nardo’ – aveva nel frattempo proceduto all’annullamento del ruolo) e ha provveduto sulle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite;

il Tribunale ha ritenuto – fra l’altro – “inconsistente” il secondo motivo di appello avente ad oggetto la notifica della cartella esattoriale, affermando che il primo giudice aveva correttamente ritenuto che tale notifica fosse viziata dalla mancanza di una relata a completamento della notificazione a mezzo posta: piu’ precisamente, ha affermato che “notifica a mezzo posta non equivale a mera spedizione con avviso di ricevimento; della tipologia di notifica che si sta eseguendo e’ necessario dare atto mediante redazione di relata, un quid pluris che e’ elemento costitutivo richiesto dalla legge, la cui radicale mancanza (come nella specie) da’ luogo ad inesistenza dell’atto e dunque a nullita’ insanabile”;

ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandosi ad un unico motivo, con cui ha denunciato la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., deducendo che “le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della ritenuta infondatezza del secondo motivo di appello, decisiva ai fini dell’applicazione del principio della soccombenza virtuale, sono palesemente erronee per violazione del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 e articoli 137 c.p.c. e segg.”;

gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il motivo – benche’ limitato, nell’intestazione, agli articoli 91 e 92 c.p.c. – censura la violazione delle norme (richiamate nell’illustrazione) concernenti l’attivita’ di notifica demandata al concessionario del servizio di riscossione;

il ricorso e’ fondato alla luce del pacifico orientamento di legittimita’ secondo cui, “in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, per il quale la notificazione puo’ essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessita’ di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito del citato articolo 26, penultimo comma, secondo il quale l’esattore e’ obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione” (Cass. n. 14327/2009; cfr. anche Cass. n. 6395/2014 e Cass. n. 2790/2016);

il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza in relazione alla statuizione sulle spese di lite e rinvio al Tribunale (in persona di altro magistrato), che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Lecce, in persona di altro magistrato.

Motivazione semplificata.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *