L’accertamento tecnico, nella specie omesso, che possa dimostrare una scarsa quando non scarsissima qualita’ della sostanza drogante potrebbe astrattamente consentire l’applicabilita’ dell’ipotesi del fatto di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e l’irrogazione di una pena entro i limiti della sospensione condizionale, a sua volta immediatamente incidente sulla prognosi di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis e sul conseguente divieto di applicazione della misura coercitiva personale.
Data udienza 3 luglio 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n.118/17 Tribunale del Riesame di Taranto del 21/04/2017;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere, Dott. VILLONI O.;
sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. ANGELILLIS C., che ha concluso per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Taranto, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ha disposto l’applicazione degli arresti domiciliari accompagnata dall’impiego del cd. braccialetto elettronico nei confronti di (OMISSIS) in ordine all’accusa provvisoria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 ed in relazione alla detenzione e alla successiva rivendita a terzi di un quantitativo di gr. 19,80 di eroina.
Oltre alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ritenuta indiscutibile sulla base delle acquisizioni investigative e delle stesse ammissioni confessorie, il Tribunale ha ravvisato anche la ricorrenza di concrete esigenze cautelari, sostenendo che il quantitativo detenuto evidenzia la contiguita’ dell’indagato “a contesti criminogeni dediti al narcotraffico e la sicura esistenza di canali preferenziali di veicolazione ed acquisto della sostanza stupefacente”.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato che deduce i seguenti motivi di censura.
Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all’assenza di certezza assoluta circa la qualita’ della sostanza in sequestro, non essendo stata disposta alcuna analisi chimico – tossicologica sulla medesima.
Il ricorrente definisce paradossale la parte del provvedimento che addebita alla difesa la mancanza allegazione di elementi atti a dimostrare, in una con gli esami tossicologici, la qualita’ e quantita’ ponderale della sostanza sequestrata, dimenticando il principio cardine relativo all’onere probatorio gravante sull’accusa.
Deduce, inoltre, l’insussistenza di concrete esigenze cautelari, essendo egli consumatore abituale di stupefacenti ed avendo ammesso completamente l’addebito e consegnato la sostanza detenuta, da cui l’incomprensibilita’ dell’affermazione della ritenuta contiguita’ “a contesti criminogeni dediti al narcotraffico e la sicura esistenza di canali preferenziali di veicolazione ed acquisto della sostanza stupefacente”, in difetto di qualunque riscontro in tal senso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento.
2. L’ordinanza impugnata si caratterizza per una serie di forzature argomentative che si pongono in contrasto con i parametri che, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), vanno osservati nella redazione della motivazione, la quale in alcuni punti si rivela, invece, apparente quando non del tutto mancante.
La prima forzatura e’ quella fortemente stigmatizzata dal ricorrente, che si duole del fatto che pur in assenza di analisi chimico – tossicologiche sulla sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso, il Tribunale gli abbia fatto carico di non avere allegato e/o prodotto alcun elemento atto a dimostrare che “il quantitativo oggetto della condotta incriminata non (fosse) idoneo ad integrare l’ipotesi della detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente” (pag. 2 ord.).
L’espressione adoperata costituisce, invero, un mero artificio argomentativo atto a mascherare la totale inversione del principio dell’onere probatorio, evidentemente spettante alla pubblica accusa e non all’indagato, quand’anche trovato in possesso di quella che prima facie possa apparire sostanza stupefacente.
La mancata esecuzione di analisi chimico – tossicologiche ha tra l’altro impedito di accertare l’esatta natura della sostanza in sequestro, ritenuta essere eroina unicamente sulla base dell’aspetto esteriore e delle ammissioni venute dallo indagato di essere disoccupato, tossicodipendente e di far fronte alle proprie esigenze di vita e del suo nucleo familiare, rivendendone qualche dose a terzi.
Non risulta, invece, a tutt’oggi appurato il relativo grado di purezza, talche’ difetta un elemento di conoscenza fondamentale per dare concretezza alle affermazioni della contiguita’ dell’indagato “a contesti criminogeni dediti al narcotraffico” nonche’ della “sicura esistenza di canali preferenziali di veicolazione ed acquisto della sostanza stupefacente”, quelle che hanno indotto il Tribunale ad accogliere l’appello del PM e a disporre, diversamente dal GIP, la misura degli arresti domiciliari accompagnata dall’uso del braccialetto elettronico.
E’ evidente, infatti, che l’indagato si e’ approvvigionato della sostanza drogante presso un certo fornitore allo stato ignoto ma la mancanza del citato elemento conoscitivo finisce per rendere l’argomento della contiguita’ a contesti di narco-traffico, sottinteso organizzato, del tutto apodittico e privo di concreta base di riscontro.
L’assenza del dato tecnico rende, inoltre, del pari priva di concretezza l’affermazione del Tribunale riferita alla “significativa gravita’ della vicenda descritta”, come tale “incompatibile con la prospettiva di un trattamento sanzionatorio che consenta il beneficio della sospensione condizionale della pena”.
E’ per contro evidente che un accertamento tecnico, nella specie omesso, che dimostrasse una scarsa quando non scarsissima qualita’ della sostanza drogante potrebbe astrattamente consentire l’applicabilita’ dell’ipotesi del fatto di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e l’irrogazione di una pena entro i limiti della sospensione condizionale, a sua volta immediatamente incidente sulla prognosi di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis e sul conseguente divieto di applicazione della misura coercitiva personale.
3. Tutto quanto premesso, reputa il Collegio che il complesso dei vizi argomentativi da cui il provvedimento risulta affetto appare tale che, considerata pure l’assenza di elementi indiziari di diversa natura passibili di nuova valutazione, da imporre l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
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