Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 27 febbraio 2017, n. 4949

I nuovi parametri (dm n. 120/2012 e n. 55/2014) sono da applicare ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso di un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le abrogate tariffe professionali

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

ordinanza 27 febbraio 2017, n. 4949

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10558/2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), quale difensore di se stessa elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso il proprio studio;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DI GIUSTIZIA, (OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS) SRL N (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. LUCIO CAPASSO che chiede accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

I sette le memorie di parte ricorrente.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ordinanza del 25/02/2013 il Consigliere delegato della Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’avv. (OMISSIS) avverso il decreto di liquidazione dei compensi maturati quale difensore del fallimento della (OMISSIS) S.r.l., riconosceva alla predetta la somma di Euro 1.125,00 oltre oneri accessori legali, ivi inclusi quelli fiscali.

L’opponente, infatti, assumeva di essere stata nominata quale difensore di fiducia del fallimento nella procedura svoltasi dinanzi alla Corte d’Appello di Roma relativa al reclamo proposto dalla societa’ fallita avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, e che il fallimento era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 144.

Osservava altresi’ che il procedimento di reclamo era stato definito con sentenza della Corte d’Appello n. 4966 del 22 novembre 2011, e che con successivo decreto del 5 giugno 2012 alla ricorrente erano stati liquidati i compensi per l’attivita’ professionale svolta in misura pari ad Euro 550,00, pari alla meta’ dell’importo complessivo di Euro 1.100 (di cui 300,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari), ritenendosi che si trattava di procedimento svoltosi in camera di consiglio, tenuto altresi’ conto che il processo si era celebrato dinanzi alla Corte d’Appello.

L’ordinanza emessa all’esito dell’opposizione riteneva tuttavia di dover procedere alla liquidazione facendo applicazione dei parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, e cio’ in ragione della previsione dell’articolo 41, trattandosi di attivita’ di liquidazione successiva all’entrata in vigore del decreto.

Quindi facendo applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 130, e considerato che la causa era di valore indeterminabile, per la quale doveva farsi applicazione dello scaglione tariffario per le cause di valore compreso tra Euro 50.000,00 ed Euro 100.000,00, previa riduzione ulteriore del 50 %, tenuto conto della frequenza degli aspetti giuridici posti dalla questione controversa, e tenuto conto dell’aumento del 20 % in considerazione della celebrazione della causa dinanzi alla Corte d’Appello, riconosceva i compensi nella suddetta misura.

Avverso tale provvedimento propone ricorso (OMISSIS) sulla base di due motivi, mentre gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

Il primo motivo di ricorso e’ fondato.

Con lo stesso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 24 e 25 Cost., articolo 111 Cost., comma 6, dell’articolo 11 preleggi, degli articoli 91 e 112 c.p.c., dell’articolo 75 disp. att. c.p.c., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 ed 83, delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, del Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 9, conv. nella L. n. 27 del 2012, e del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 41.

Si lamenta che il provvedimento impugnato abbia erroneamente fatto applicazione per la liquidazione dei compensi maturati dalla ricorrente delle previsioni di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, in evidente violazione del principio di irretroattivita’ della norma sopravvenuta.

La doglianza e’ meritevole di accoglimento.

Emerge, infatti, dalla narrazione in fatto della ricorrente che l’attivita’ professionale dalla medesima svolta nell’interesse della curatela fallimentare si e’ esaurita con la pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma del 22/11/2011 con la quale e’ stato rigettato il reclamo promosso avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della (OMISSIS) S.r.l..

E’ a tale momento che occorre dunque guardare per stabilire i criteri in base ai quali procedere alla liquidazione dei compensi maturati dalla ricorrente, sicche’ in relazione alla suddetta data e’ evidente che debbano trovare applicazione le tariffe di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004.

E’ invece sicuramente erronea la conclusione alla quale e’ pervenuta l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha reputato di poter fare applicazione del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 41, posto che, sebbene la norma de qua disponga che le sue disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, la nozione di liquidazione alla quale deve aversi riguardo e’ unicamente quella giudiziale, adottata all’esito del procedimento nel corso del quale risulta essere stata svolta l’attivita’ difensiva, e non anche alle diverse liquidazioni che intervengano all’esito di procedimenti nei quali si contesti la correttezza della liquidazione a suo tempo effettuata, ovvero la misura dei compensi maturati nella vigenza delle precedenti tariffe, essendosi a tale data esaurita l’attivita’ professionale.

A tal fine deve ricordarsi come la tesi sostenuta da parte ricorrente abbia ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite, che nell’immediatezza dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, hanno chiarito che l’articolo 41, infatti, deve essere letto nel senso che i nuovi parametri debbano trovare applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorche’ tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate (Cass. S.U. n. 17405/2012).

Trattasi di soluzione che ha poi trovato il conforto anche della successiva giurisprudenza (cfr. Cass. n. 241/2016; Cass. n. 2322/2015; Cass. n. 13199/2014) e che impone di ritenere che il presupposto per l’applicazione dei nuovi parametri debba ricollegarsi, oltre che all’intervento della liquidazione in epoca successiva all’entrata in vigore del menzionato Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, anche alla ulteriore circostanza che alla stessa data, il professionista non abbia ancora completato la propria prestazione professionale.

Nel caso in esame, l’intervenuta definizione al novembre del 2011 del processo per il quale era stato conferito incarico all’avv. (OMISSIS), e l’assenza di ulteriore attivita’ difensionale in data successiva, implica che la liquidazione dei compensi debba avvenire sulla scorta delle previsioni tariffare di cui al previgente DM n. 127/2004.

Per l’effetto il provvedimento, impugnato deve essere cassato, con rinvio ad altro magistrato della Corte d’Appello, di Roma che provvedera’ alla decisione in merito all’opposizione proposta dalla ricorrente sulla scorta delle indicate previsioni tariffarie.

Le altre questioni poste dalla ricorrente concernenti l’ulteriore dimezzamento dei compensi, in quanto motivato nel provvedimento impugnato sulla scorta delle previsioni erroneamente applicate di cui al DM n. 140/2012, sono del pari assorbite dall’accoglimento del motivo per le predette ragioni.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina altresi’ l’assorbimento del secondo motivo con il quale si lamenta l’omessa statuizione da parte del giudice dell’opposizione in ordine alle spese del relativo procedimento (la cui liquidazione e’ devoluta al giudice del rinvio).

Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e, assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in persona di diverso magistrato, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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