Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 27 febbraio 2017, n. 4915

Nell’ipotesi di proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, il giudice può estendere il suo esame all’inidoneità del piano e all’attestazione del professionista in rapporto ai singoli punti sui quali il piano è stato articolato

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 27 febbraio 2017, n. 4915

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20796/2015 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., in persona dei Curatori avv. (OMISSIS) e dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.R.L., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., in persona dei Curatori avv. (OMISSIS) e dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

(OMISSIS) S.R.L., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 957/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta per l’accoglimento;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Vibo Valentia, dopo aver ritenuto inammissibile una proposta di concordato preventivo in continuita’ aziendale, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.p.a. (hinc solo (OMISSIS) o societa’).

Rilevava che sia il piano concordatario che la relazione dell’attestatore avevano manifestato profili di genericita’ tali da far escludere la fattibilita’ del concordato, con particolare riferimento alla prevista riorganizzazione con altre costituende societa’ operanti anche in joint venture con un gruppo industriale del Qatar.

La (OMISSIS) proponeva reclamo.

Radicatosi il contraddittorio, la corte d’appello di Catanzaro revocava il fallimento, osservando e ritenendo, in sintesi, che, alla luce della giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte Suprema (Sez. un. n. 152113), il controllo giurisdizionale sulla fattibilita’ non consentiva un sindacato sull’aspetto pratico-economico della proposta, mentre il tribunale era pervenuto a un giudizio di non fattibilita’ sulla scorta proprio di simile sindacato. Invero aveva giudicato non della manifesta impraticabilita’ delle soluzioni scelte per risolvere la crisi dell’impresa, quanto della “mera incertezza sulla loro realizzabilita’”, essendo stati segnalati profili problematici esclusivamente di merito senza censure giuridicamente rilevanti.

In tal modo il tribunale aveva, secondo il giudice d’appello, esorbitato dai suoi poteri, andando a investire in via diretta il rischio del buon esito dell’operazione, legandolo alla mancata costituzione delle societa’ in cui si sarebbe dovuta articolare la ristrutturazione aziendale e, a cascata, all’omessa indicazione delle risorse all’uopo ritenute necessarie, alla mancata sicura adesione delle costituende societa’ ai programmati rapporti, all’incertezza sulla ipotizzata joint venture, alla non chiara consistenza della partecipazione nella societa’ estera e della forma giuridica con la quale attuare la messa a disposizione del settore ingegneristico; aspetti, codesti, che invece la corte d’appello reputava di esclusiva pertinenza dei creditori.

Peraltro la stessa corte distrettuale affermava infine di non condividere la valutazione del tribunale neppure in relazione al formulato giudizio di non fattibilita’.

Avverso la sentenza, depositata l’8-7-2015, ha proposto ricorso per cassazione la curatela del fallimento, affidandosi a otto mezzi.

La (OMISSIS) si e’ costituita con controricorso e ricorso incidentale, sorretto da due motivi.

Il fallimento ha depositato controricorso in replica al ricorso incidentale e, in prossimita’ dell’udienza, una memoria.

Non ha svolto difese la societa’ (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso principale consta di otto motivi.

Col primo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 160, 161, 162 e 186 bis, con riferimento al contenuto e ai limiti del controllo giudiziale sulla fattibilita’ del piano concordatario, il fallimento ricorrente addebita alla corte d’appello di aver aderito a un’interpretazione generale ingiustificatamente restrittiva delle norme in materia e non di non avere adeguatamente considerato ostativa al concordato la mancata documentazione degli impegni assunti dai terzi ai fini della realizzabilita’ delle programmate convenzioni. In tal modo la corte d’appello avrebbe travisato l’orientamento delle sezioni unite, trasponendo i limiti del sindacato sulla fattibilita’ economica strettamente intesa sul versante del controllo sulla fattibilita’ giuridica “in concreto”.

Col secondo motivo e’ dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, relativamente alla denunziata totale mancanza di risorse finanziarie per la continuazione dell’attivita’ e per la realizzazione del piano.

Col terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 161 e 162, con riguardo alla verifica diretta e autonoma della fattibilita’ della proposta di concordato, e in subordine l’omesso esame di fatto decisivo in ordine alle oggettive carenze della relazione attestativa.

Il quarto mezzo prospetta l’omesso esame di fatto decisivo con riferimento all’assenza, nella proposta e nel piano, delle specifiche indicazioni prescritte dalla L. Fall., articolo 186 bis, comma 2, quanto al conto economico-finanziario analitico e preciso, vale a dire aderente alla riorganizzazione prospettata.

In sintonia con tale censura, il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 18, 162 e 186 bis, essendo essenziale giuridicamente, quanto al concordato in continuita’ aziendale, la mancanza di specifiche indicazioni nel senso di cui al motivo precedente.

Il sesto e il settimo mezzo attengono a distinte specifiche affermazioni del giudice d’appello.

Col sesto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 18, 160, 161, 162 e 163, con riferimento al controllo giudiziale sul contenuto della proposta, in fase di ammissione, circa la formazione delle classi, il trattamento dei creditori privilegiati e il rispetto dell’ordine delle prelazioni. Col settimo motivo e’ invece dedotta un’omessa pronuncia o, in subordine, un omesso esame di fatto decisivo, in ordine al mancato conteggio degli interessi decorrenti sui crediti privilegiati.

Infine con l’ottavo motivo il fallimento lamenta la violazione della L. Fall., articolo 91, a proposito della sorte delle spese processuali relative al giudizio di reclamo.

2. – Nel ricorso incidentale vengono invece dedotti due motivi.

Col primo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 111 e 24 Cost., articoli 132 e 135 c.p.c., articolo 118 att. c.p.c., in ordine alla valutazione operata dalla corte d’appello sulla denunciata motivazione apparente del decreto di inammissibilita’ del ricorso per concordato preventivo.

Col secondo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 111 Cost., e L. Fall., articolo 15, in ordine alla valutazione operata dalla corte d’appello sulla questione della mancata notifica dell’istanza di fallimento della societa’ (OMISSIS).

3. – Per quanto non direttamente indicato come tale dalla societa’ controricorrente, il ricorso incidentale va considerato alla stregua di ricorso implicitamente condizionato.

Si tratta di impugnazione proposta dalla parte risultata in concreto vittoriosa nel giudizio di merito ma rimasta soccombente in ordine alle singole specifiche questioni. Tale ricorso incidentale va esaminato, dunque, all’esito di quello principale, essendo legato all’attualita’ dell’interesse sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza di questo (v. Sez. un. n. 5456-09).

4. – I primi cinque motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, perche’ avvinti dal comune profilo dei limiti del sindacato giudiziale sulla fattibilita’ della proposta concordataria e del piano.

I motivi sono fondati.

5. – Giova premettere che nella specie, per quanto la sentenza riferisce, si trattava di un concordato in continuita’ aziendale articolato su tre punti sostanziali:

(i) la riorganizzazione del sistema produttivo mediante costituzione di un gruppo societario tra la societa’ ricorrente e tre societa’ di nuova costituzione;

(ii) la riduzione del costo del lavoro e delle procedure di mobilita’;

(iii) la stipulazione di una joint venture con un gruppo industriale del Quatar previa costituzione di una societa’ di capitali di diritto qatarino cola’ ubicata.

Il tribunale, sempre in base alla sentenza, aveva censurato la proposta perche’ la costituzione delle preventivate nuove societa’ non era certa, sicche’ il programma concordatario non era concretamente fattibile. In tal senso finanche la prospettiva emergente dalla relazione dell’attestatore dovevasi considerare astratta e letteralmente “appiattita” sulla proposta, non essendo stato possibile acquisire, anche e appunto per la mancata costituzione delle societa’, elementi conoscitivi circa la potenzialita’ produttiva, l’efficiente organizzazione e la disponibilita’ di mezzi finanziari da parte di soggetti allo stato inesistenti.

Ancora il tribunale aveva ritenuto non sufficientemente indagati i rapporti tra la societa’ madre e le societa’ costituende: invero, di quelle ipotizzate come cooperative era stata data per scontata l’adesione in termini giuridici ed economici alle stipulande convenzioni contrattuali, mentre per quella ipotizzata come s.r.l., da costituire col personale del settore ingegneristico e di ricerca, non erano state indicate neppure le risorse necessarie a fini dell’acquisto delle partecipazioni.

Infine, in ordine alla societa’ sita in Qatar, il tribunale aveva osservato essere incerti i termini di apporto della fallenda, la quale aveva escluso l’immissione di risorse finanziarie e aveva limitato il conferimento al know how. Non era stato chiarito, in questa prospettiva, se la messa a disposizione di tale know how dovesse avvenire per conferimento o solo come concessione d’uso, non avendo la ricorrente neppure depositato la bozza costitutiva di tale societa’, ne’ dimostrato la solidita’ e l’affidabilita’ di tale partner.

Poiche’ tutti i riferiti aspetti problematici non avevano trovato risposta nell’attestazione del professionista, il tribunale aveva espresso il convincimento di inidoneita’ dell’attestazione e del piano.

6. – La corte d’appello, quanto ai citati elementi di valutazione, ha previamente ritenuto che si fosse pervenuti a un giudizio di mera incertezza sulla realizzabilita’ delle soluzioni prescelte, mediante segnalazione di “dati problematici esclusivamente di merito”, senza censura di fattibilita’ giuridica.

A dire della corte d’appello, la decisione di primo grado, per quanto apparentemente attestata sulla incompletezza di dati, aveva trovato motivazione dalla mancata costituzione delle societa’ e dal conseguente dubbio sull’attuazione del programma concordatario, “non perche’ esso si (presentasse) inattuabile, ma perche’ vi sarebbe (stata) incertezza sull’aderenza tra l’idea e la sua realizzazione”.

In sostanza, la decisione negativa del primo giudice era impedita dall’affermazione come necessari di presupposti non (giuridicamente) tali, e dall’esorbitanza dei poteri di sindacato, essendosi investito “in via diretta il rischio sul buon esito dell’operazione” che, invece, era da ritenere “aspetto di esclusiva pertinenza dei creditori”.

7. – L’assunto della corte d’appello non puo’ essere condiviso perche’ basato su una lettura distorta dei principi tratti dalla pur evocata sentenza n. 1521-13 delle sezioni unite di questa Corte, le cui considerazioni e la cui ratio si palesano mal colti.

Della consistenza di tale travisamento e’ prova la seguente testuale affermazione che ha caratterizzato la premessa della decisione impugnata. Invero la corte territoriale, dopo aver sottolineato che “nella fase (..) prodromica all’apertura di cui alla L. Fall., articolo 163 (..), il piano non puo’ che presentarsi (..) come una proposta ed indicazione di un percorso, rivolte ai creditori”, ha messo in evidenza che, per “l’accentuato carattere contrattuale del concordato”, sarebbero “l’ammissione da un lato e l’accettazione dall’altro” a rendere di per se’ attuabile il programma, “richiedendosi solo che la sua delineazione offra congrui elementi di valutazione ai creditori e/o che non appaia manifestamente inidoneo a perseguire gli obiettivi previsti nello stesso piano”.

Ora, anche a voler prescindere dalla operata singolare associazione tra concetti distinti ontologicamente perche’ tali sono il carattere contrattuale del concordato (che risponde a una costruzione giuridica) e l’attuabilita’ del programma (che e’ invece una caratteristica da valutare nelle sue implicazioni di plausibilita’) -, e’ da osservare che la sentenza della sezioni unite non tollera interpretazioni minimalistiche del tipo di quella qui paventata dalla corte calabrese.

Le sezioni unite hanno affermato il principio per cui il giudice, nel concordato preventivo, ha il dovere di esercitare il controllo di legittimita’ sulla proposta di concordato non restando il sindacato di fattibilita’ escluso dall’attestazione del professionista. Rimane invece riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha a oggetto la probabilita’ di successo economico del piano e i rischi inerenti.

Il menzionato controllo di legittimita’ si realizza “facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilita’, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo”, e si attua verificandosene “l’effettiva realizzabilita’ della causa concreta”.

Secondo la precisazione delle sezioni unite, quest’ultima la causa – concreta – e’ da intendersi “come obiettivo specifico perseguito dal procedimento”, donde essa non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita – codesta – nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

8. – Ebbene l’esplicito riferimento alla causa concreta, evocando il richiamo di una prospettiva funzionale, suppone un controllo sul contenuto della proposta finalizzato a stabilirne l’idoneita’ ad assicurare la rimozione dello stato di crisi mediante soddisfacimento, in qualche misura, dei crediti rappresentati.

Cio’ significa che la verifica di fattibilita’, proprio in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneita’, che va svolto rispetto all’assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue.

E’ di tutta evidenza che non puo’ esser predicato il primo concetto (“controllo circa l’effettiva realizzabilita’ della causa concreta”) se non attraverso l’estensione al di la’ del mero riscontro di legalita’ degli atti in cui la procedura si articola (cd. legalita’ formale). E quindi al di la’ di quanto attestato da un generico riferimento all’attuabilita’ del programma.

Da questo punto di vista l’impugnata sentenza non appare sintonica col concetto che le sezioni unite hanno inteso affermare.

9. – Peraltro neppure e’ esatto porre a base del giudizio una summa divisio tra controllo di fattibilita’ giuridica astratta (sempre consentito) e un controllo di fattibilita’ economica (sempre vietato).

Cio’ e’ quanto ulteriormente traspare dalla motivazione della sentenza gravata.

Ma giova dire che il giudice e’ tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilita’ del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la differenza nozionistica dalla corte d’appello richiamata serve semplicemente a questo: che mentre il sindacato del giudice sulla fattibilita’ giuridica, intesa come verifica della non incompatibilita’ del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilita’ economica, intesa come realizzabilita’ nei fatti del medesimo, puo’ essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalita’ indicate dal proponente per superare la crisi.

Tanto vuol dire che non e’ vero affatto che il controllo di fattibilita’ economica, per usare l’espressione fin qui impiegata, sia in se’ vietato (v. Sez. 1 n. 11497-14 e da ultimo Sez. 1 n. 26329-16), e che nella prospettiva funzionale e’ sempre sindacabile la proposta concordataria ove totalmente implausibile.

In altre parole, riservata ai creditori e’ solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all’alternativa fallimentare, oltre che, ovviamente, la specifica realizzabilita’ della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi.

10. – L’impugnata sentenza e’ dunque da cassare nel rilievo afferente il supposto limite del potere di sindacato giudiziale, nella misura in cui essa ha negato che il giudice del fallimento potesse estendere il suo esame alla ritenuta inidoneita’ del piano e dell’attestazione del professionista in rapporto ai singoli punti sui quali il piano era stato articolato.

11. – Va anche detto che non possiede miglior sorte l’argomentare della corte d’appello a proposito del giudizio in ogni caso espresso (con certo qual grado di contraddizione rispetto alla riferita premessa) sulla idoneita’ della proposta nonostante i gia’ visti suoi limiti.

La sentenza, ritenendo che la ristrutturazione dell’attivita’ d’impresa fosse stata prospettata “in modo chiaro e completo”, e ripetendone le caratteristiche previdenti la creazione di un gruppo societario articolato sulla specificita’ dei rami, ha osservato che la delineazione societaria era completata dalla previsione di accordi-quadro correnti tra tutte le societa’ del gruppo. Ha quindi negato valore all’argomento del tribunale circa la non documentata adesione ai detti accordi dei soggetti che erano stati si’ ipotizzati, ma che ancora non erano stati costituiti, e di cui, soprattutto, non erano state indicate, secondo il tribunale, le risorse necessarie allo svolgimento di una qualche attivita’.

La considerazione della corte d’appello e’ inficiata dall’avere superficialmente osservato che un simile riscontro non appartenesse al campo dell’attuabilita’ del piano ma a quello dell’attuazione, e che esso riflettesse un’incertezza non derivante dai dati di base ma solo dalla previsione del futuro.

La corte di merito ha poi aggiunto che alcuni elementi dovevano far ritenere “ben piu’ probabile che non” l’adesione delle societa’ del gruppo a quegli accordi: perche’ si trattava di smembramento di attivita’ prima concentrate in capo a un unico soggetto, connesse e nelle quali dovevano confluire maestranze specializzate e non, e perche’ lo smembramento doveva avvenire per superare la crisi dell’impresa.

Rispetto a simile affermazione non puo’ il collegio esimersi dal rilevare come la stessa, oltre che incentrata su elementi non si capisce in qual senso rilevanti, si presenti astratta e deficitaria, in se’ e in rapporto alla pacifica condizione di carenza documentale sottolineata dal primo giudice, avente a oggetto elementi logicamente indispensabili ai fini di un concreto giudizio di fattibilita’ del concordato.

In tal guisa appare altresi’ del tutto irrilevante il testuale rinvio dell’impugnata sentenza alla ipotetica destinazione funzionale del riassetto societario siccome indicata nella proposta; cosi’ come giuridicamente irrilevante, in vista delle verifiche che le erano state demandate, si palesa esser il riferimento allo schema di accordo di joint venture con la societa’ in Quatar.

12. – I primi cinque motivi del ricorso principale vanno dunque accolti e la cassazione della sentenza nei capi afferenti determina l’assorbimento dei restanti motivi, giacche’ la decisione esclude la necessita’ di provvedere sulle questioni ivi prospettate.

Ai sensi dell’articolo 336 c.p.c., comma 1, sui capi residui della sentenza d’appello, involgenti la asserita infondatezza degli ulteriori rilievi della curatela a proposito delle modalita’ di formazione delle classi (con violazione dell’ordine dei privilegi) e della inammissibilita’ della falcidia (in ragione dell’insufficienza del patrimonio della debitrice), si espande invero l’effetto della cassazione attinente la ineseguita valutazione di infattibilita’ della proposta e del piano concordatario.

13. – Puo’ essere cosi’ esaminato il ricorso incidentale condizionato.

Tale ricorso, articolato in due motivi, e’ da rigettare.

14. – Il primo motivo censura la statuizione con la quale la sentenza d’appello ha escluso la nullita’ di quella di primo grado, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c..

Alla sentenza del tribunale era stato addebitato di aver ricalcato, oltre tutto in modo parziale, il testo di un articolo di dottrina sulla questione sottostante.

Il motivo, ove non inammissibile in prospettiva di autosufficienza, non essendo neppure riportata la motivazione del tribunale il cui errato esame di ascrive alla corte d’appello, e’ palesemente infondato per la stessa ragione che ha portato questa Corte a escludere la nullita’ della sentenza per l’ipotesi di riproduzione, in motivazione, del contenuto di atti parti o di altro atto (v. Sez. un. n. 642-15).

E’ da ribadire che la sentenza non e’ nulla qualora le ragioni della decisione siano individuabili e in ogni caso attribuibili all’organo giudicante, e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo.

Ne’ al giudice e’ imposta l’originalita’ dei contenuti in diritto o delle modalita’ espositive.

15. – Egualmente infondato e’ il secondo motivo, che muove censura alla valutazione operata dalla corte d’appello sulla questione della mancata notifica dell’istanza di fallimento della societa’ (OMISSIS).

Dalla sentenza risulta che era stato notificato il decreto del giudice delegato che comunicava l’avvenuta presentazione di un’istanza di fallimento improcedibile per la pendenza della proposta di concordato. Risulta inoltre che era stata comunicata (cosa incontroversa) la fissazione di udienza ai sensi della L. Fall., articolo 162, per la declaratoria di inammissibilita’ del concordato e il conseguente fallimento, e che a quella udienza la debitrice era comparsa e si era difesa nel merito.

Consegue che il contraddittorio tra il creditore istante e il debitore si era comunque validamente instaurato all’esito della fissazione dell’udienza di cui all’articolo 162.

Conclusivamente, l’impugnata sentenza va cassata in relazione ai primi cinque motivi del ricorso principale, mentre l’incidentale va rigettato.

Segue il rinvio alla medesima corte d’appello di Catanzaro, diversa sezione, la quale si uniformera’ ai principi esposti e provvedera’ alle pertinenti valutazioni circa la fattibilita’ in concreto della proposta concordataria e del piano.

Essa provvedera’ anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi cinque motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri; rigetta il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Catanzaro

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