Corte di Cassazione, sezione alvoro, sentenza 27 febbraio 2017, n. 4899

 

In caso di licenziamento dichiarato antisindacale è dovuta la contribuzione all’Inps anche se il lavoratore non ha messo in mora l’imprenditore e la retribuzione non è dovuta

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 27 febbraio 2017, n. 4899

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6019/2011 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS), in persona del Liquidatore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 968/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/11/2010 R.G.N. 1765/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Con sentenza depositata il 16.11.2010, la Corte d’appello di Milano, in riforma della statuizione di primo grado, dichiarava dovuti i contributi (e le relative somme aggiuntive) richiesti dall’INPS per tre lavoratori di (OMISSIS) s.r.l. in relazione al periodo intercorso tra il loro licenziamento e la loro riammissione in servizio a seguito di decreto ex articolo 28 St. lav..

La Corte, per quanto qui rileva, riteneva che, avendo il decreto dichiarato l’antisindacalita’ del comportamento aziendale obiettivatosi nei tre licenziamenti e disposto conseguentemente la reintegrazione dei lavoratori licenziati, il rapporto di lavoro di questi ultimi doveva considerarsi come non mai interrotto, con consequenziale obbligo dell’azienda di pagare i contributi relativi al periodo in cui i lavoratori medesimi erano stati solo di fatto estromessi dal loro posto di lavoro.

Contro queste statuizioni ricorre (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, formulando un unico motivo di censura. Resiste l’INPS con controricorso.

DIRITTO

Con l’unico motivo di censura, la societa’ ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte territoriale ritenuto che, in conseguenza del decreto ex articolo 28 St. lav. con cui il Tribunale di Lodi aveva dichiarato, in data 26.1.2006, l’antisindacalita’ del comportamento aziendale obiettivatosi nel licenziamento di tre lavoratori, disponendone la reintegrazione nel posto di lavoro, dovessero considerarsi dovuti i contributi sulle retribuzioni che avrebbero dovuto essere corrisposte ai lavoratori licenziati dalla data del decreto fino al 4.7.2006, data in cui era avvenuta la reintegra, e cio’ indipendentemente dal fatto che gli anzidetti lavoratori non avessero impugnato autonomamente il loro licenziamento e non avessero di fatto percepito alcuna retribuzione nel periodo in questione.

Premesso sul punto che all’esame del ricorso non osta la circostanza che parte ricorrente non abbia indicato ne’ nella rubrica del motivo ne’ nell’esposizione delle ragioni che lo sostengono le disposizioni di legge che si assumono violate, costituendo principio consolidato quello secondo cui codesta indicazione non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell’impugnazione, di talche’ la mancata indicazione delle disposizioni di legge in ipotesi violate non comporta l’inammissibilita’ del gravame, sempre che gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme e i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione delle questioni sollevate (cfr. tra le piu’ recenti Cass. nn. 4233 del 2012 e 25044 del 2013), reputa il Collegio che la doglianza non sia fondata.

Questa Corte ha gia’ fissato il principio secondo cui, essendo il licenziamento determinato da motivi sindacali viziato da nullita’ ai sensi della L. n. 604 del 1966, articolo 4, la declaratoria d’antisindacalita’ del comportamento aziendale che vi abbia dato causa, eventualmente ottenuta dal sindacato mediante ricorso allo speciale procedimento ex articolo 28 St. lav., reca con se’ la declaratoria di validita’ ed efficacia del rapporto di lavoro, con conseguente applicabilita’ dei principi sulla mora credendi (Cass. n. 4374 del 1984, la cui impostazione e’ stata recepita da Cass. S.U. n. 1916 del 1992): la pronuncia di reintegra, infatti, non consegue in tale ipotesi dall’applicazione dell’articolo 18 St. lav., che dipende semmai dall’azione individuale del lavoratore (ontologicamente distinta da quella propria del sindacato per giurisprudenza costante di questa Corte: v. da ult. Cass. n. 18539 del 2015), bensi’ dal principio generale secondo cui gli atti nulli sono insuscettibili di produrre effetti giuridici (Cass. S.U. n. 1916 del 1992, cit., seguita piu’ recentemente da Cass. n. 9950 del 2005).

Dovendo pertanto negarsi in via generale che un licenziamento nullo per motivi sindacali sia idoneo a determinare l’estinzione del rapporto di lavoro, deve concludersi che l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro segue come conseguenza necessaria dell’acclarata persistenza del rapporto stesso: costituisce infatti principio parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo ad esso connesso, pur sorgendo con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, dal momento che l’espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, articolo 12, per indicare la retribuzione imponibile (“tutto cio’ che il lavoratore riceve dal datore di lavoro…”) va intesa nel senso di “tutto cio’ che ha diritto di ricevere” (Cass. n. 3630 del 1999).

Si deve piuttosto aggiungere che a contrarie conclusioni non e’ dato pervenire nemmeno considerando che, in specie, essendo mancata la prestazione lavorativa e non avendo i lavoratori messo in mora il datore di lavoro, nemmeno la loro retribuzione sarebbe a rigore “dovuta”, visto che, in linea di principio, in assenza della prestazione e in mancanza di speciali disposizioni di legge, come ad es. l’articolo 18,St. lav., l’obbligo retributivo non sussiste (Cass. nn. 13045 del 2005 e 22063 del 2014). Nei riguardi dell’ente previdenziale, infatti, la situazione di fatto che si determina a seguito di un licenziamento nullo che non sia stato seguito da alcuna messa in mora da parte del lavoratore e’ strutturalmente accostabile ad una sospensione unilaterale della prestazione lavorativa disposta dal datore di lavoro in carenza dei presupposti di legge che ne possono legittimare l’adozione, la quale, com’e’ noto, non determina il venir meno dell’obbligazione contributiva: stante la ricordata autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro (e salvo i casi di speciali disposizioni di legge, quali ad es., in materia di attivita’ edilizia, il Decreto Legge n. 244 del 1995, articolo 2, conv. con L. n. 341 del 1995), la retribuzione, ai fini della L. n. 153 del 1969, articolo 12, deve considerarsi “dovuta” in tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia in atto de iure, con esclusione dei casi in cui la prestazione lavorativa non viene resa per fatto imputabile al dipendente o per sospensione concordata (cfr. in termini Cass. S.U. n. 15143 del 2007; nello stesso senso, ancorche’ con riguardo a ipotesi di CIG non autorizzata, v. Cass. nn. 15207 del 2010 e 25240 del 2014).

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge

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