Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 18 febbraio 2016, n. 3176
Ritenuto in fatto
1. – Con citazione del 15 febbraio 1995, i coniugi D.L.A. e B.L. convennero in giudizio P.G. e A.A.D. per sentir dichiarare risolto il contratto di compravendita immobiliare intercorso tra le parti il 17 settembre 1988 per atto notaio V.O. (avente ad oggetto un appartamento al rustico in (OMISSIS) ), con condanna dei convenuti alla restituzione del prezzo effettivo versato (di lire 50.000.000) ed al risarcimento dei danni.
A sostegno della domanda gli attori esposero che l’immobile, nonostante fosse stato garantito come libero da pesi, era risultato gravato di ipoteca in favore del Banco di Napoli sin dal 2 gennaio 1980, nonché pignorato dall’ottobre 1985 in danno di B.D. , originario proprietario e dante causa dei coniugi alienanti P. -A. , in forza di acquisto avvenuto il 25 maggio 1984 per atto del medesimo notaio V. .
Si costituirono in giudizio i convenuti P.G. e A.A.D. , i quali, nell’instare per il rigetto della domanda attorea, dedussero di aver acquistato l’immobile il 25 maggio 1984 senza che, al momento della compravendita, nulla fosse emerso in relazione a pesi o vincoli sul bene; chiesero, quindi, di essere autorizzati a chiamare in causa, a titolo di manleva nel caso di declaratoria di risoluzione della compravendita, il precedente proprietario, Br.Do. , ed il notaio, V.O. .
Autorizzata la chiamata in causa, rimase contumace il Br. e si costituì in giudizio il notaio V. , che eccepì la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti, invocando, comunque, la reiezione della domanda.
L’adito Tribunale di Matera, con sentenza del settembre 2003, dichiarò la risoluzione del contratto di compravendita, condannò i convenuti P. e A. alla restituzione in favore degli attori della somma di Euro 27.682,09, oltre accessori ed al pagamento delle spese di lite, condannò Br.Do. al pagamento in favore dei convenuti P. ed A. “di tutte le somme da loro dovute agli attori”, dichiarò, infine, la prescrizione dei diritti dei convenuti nei confronti del notaio V.O. .
2. – Avverso tale decisione proponevano impugnazione P.G. e A.A.D. , con conseguente costituzione in giudizio degli originari attori D.L. e B. , degli eredi del notaio V. (S.V.L. , V.G. e V.D. ), nonché (a seguito di integrazione del contraddittorio)del Fallimento di Br.Do. .
La Corte di appello di Potenza, con sentenza resa pubblica il 12 gennaio 2012, dichiarava improponibile la domanda dei coniugi P. -A. nei confronti del fallimento di Br.Do. e confermava nel resto la sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado.
2.1. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, sulla domanda proposta da P. -A. nei confronti del notaio V. (e poi dei suoi eredi), osservava che gli appellanti, a suo tempo convenuti e chiamanti in causa del notaio, avevano fatto riferimento (in comparsa di risposta e nell’atto di chiamata in causa), quale fonte della responsabilità dello stesso notaio, unicamente alla compravendita del 25 maggio 1984, mentre soltanto con la comparsa conclusionale del 14 marzo 2003 avevano individuato quale fonte di detta responsabilità anche la compravendita del 1988.
Sicché, soggiungeva il giudice di appello, “così delimitato il perimetro della domanda” e dovendosi far decorrere il termine prescrizionale decennale dalla data di stipulazione dell’atto – come si evinceva dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21495 del 2005) – alla “data della chiamata in garanzia” era orami decorso il predetto termine di prescrizione.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono P.G. e A.A.D. sulla base di un unico motivo.
Resistono con controricorso V.G. e V.D. , quali eredi del notaio V.O. e di S.V.L. (già erede dello stesso notaio).
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati D.L.A. e B.L. .
Considerato in diritto
1. – Con l’unico mezzo è denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ..
La Corte territoriale, omettendo di considerare che la domanda di risoluzione si fondava sulla compravendita del 17 settembre 1988 e assumendo che la prescrizione decennale decorresse dalla data della stipula del prima compravendita del 25 maggio 1984 e “non già dal momento in cui i ricorrenti si sono accori di aver subito un danno, a seguito del ricevimento della notifica dell’atto di citazione dei coniugi D.L. e B. , avvenuta il 15/02/1995”.
A tal riguardo, i ricorrenti argomentano (richiamando anche giurisprudenza di questa Corte) sulla decorrenza del termine prescrizionale, in ipotesi di azione responsabilità contro il professionista, “non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile, conoscibile e azionabile da parte del danneggiato”.
2. – Il motivo è fondato per quanto di ragione.
2.1. – Come ricordato dagli stessi ricorrenti, la più recente giurisprudenza di questa Corte – alla quale il Collegio intende dare continuità – individua la decorrenza iniziale del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale (che è di natura contrattuale) non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (tra le altre: Cass., 8 maggio 2006, n. 10493; Cass., 27 luglio 2007, n. 16658; Cass., 15 luglio 2009, n. 16463).
Invero, nell’ambito della responsabilità contrattuale – cui, come detto, va ricondotta quella professionale per l’inadempimento della prestazione d’opera intellettuale (e, dunque, anche quella del notaio) – l’inadempimento stesso (parziale o totale) si configura come l’evento produttivo (o la fonte) del danno risarcibile, ma non si identifica con questo, che è invece da individuarsi nel pregiudizio (perdita subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., della condotta inadempiente.
Pertanto, ai fini della configurazione di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito a seguito di inadempimento occorre che la fattispecie di responsabilità contrattuale si sia perfezionata con la presenza di un danno risarcibile.
Tale danno (che può anche non prodursi affatto) può sorgere contestualmente con l’inadempimento del debitore, ovvero in un momento successivo, rimanendo, comunque, sempre ben distinta (in senso logico-giuridico) la fonte del danno dal danno stesso.
Di qui, la correlazione tra insorgenza del diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e decorrenza della prescrizione, che, in base all’art. 2935 cod. civ., è ancorata al momento in cui il diritto anzidetto può farsi valere e, dunque, non prima che lo stesso venga ad esistenza con l’insorgenza del danno risarcibile.
Ciò è quanto compendiato nel principio enunciato in più di un’occasione da questa Corte (tra le altre, Cass., 29 agosto 1995, n. 9060; Cass., 13 gennaio 2003, n. 311; Cass., 12 dicembre 2003, n. 18995; Cass., 6 febbraio 2004, n. 2287; Cass., 22 luglio 2005, n. 15504; Cass., 5 dicembre 2011, n. 26020; Cass., 5 aprile 2012, n. 5504) secondo cui “l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del debitore (art. 1218 cod. civ.) presuppone la produzione del danno, non diversamente dall’azione di responsabilità extracontrattuale, ancorché l’inadempimento del debitore sussista prima ed a prescindere dall’effetto dannoso. Ne consegue che la prescrizione dell’azione di responsabilità contrattuale non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento”.
Con l’ulteriore precisazione che, in quanto danno risarcibile, esso deve essere attuale e non solo potenziale (cfr. Cass. n. 26020 del 2011, cit.) e, alla stregua di quanto in precedenza evidenziato, oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi intenda chiederne il ristoro.
Del resto, gli stessi precedenti che si assumono [nella sentenza impugnata (Cass., 7 novembre 2005, n. 21495) e nel controricorso (Cass., 10 ottobre 1992, n. 11094)] o sembrano (Cass., 6 ottobre 2014, n. 21026) orientati in modo difforme, non contraddicono invero i principi appena rammentati, giacché – come anche rilevato dalla più volte richiamata Cass. n. 26020 del 2011 in riferimento ai primi due precedenti – la pronuncia del 2005 “esclude, ai fini della decorrenza della prescrizione, non la necessità dell’esistenza del danno, ma della conoscenza di esso da parte del danneggiato” (indirizzo, questo, superato dalla giurisprudenza inizialmente ricordata e che, nella sua portata essenziale, ben si raccorda a quell’orientamento espresso dalla stessa Corte costituzionale che esige il requisito della conoscibilità del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, “senza del quale l’azione si intende inutiliter data”, con conseguente vulnus dell’art. 24 Cost.: tra le altre, Corte cost., sentt. n. 139 del 1967, 14 del 1977, n. 134 del 1985, n. 185 del 1988), mentre la sentenza del 1992 “si fonda sull’accertamento che in quell’occasione il danno si verificò coevamente all’inadempimento”; là dove, infine, la decisione del 2014 correla comunque l’inizio della prescrizione alla conoscenza oggettiva del danno e postula, sia pure implicitamente, un accertamento caso per caso.
Pertanto, nel caso della stipula di compravendita immobiliare, in cui il notaio rogante l’atto pubblico di trasferimento abbia erroneamente asseverato l’inesistenza di pesi o vincoli sul bene immobile oggetto del negozio, non può assumere rilievo assolutamente dirimente (in guisa di mero automatismo) il momento della stipulazione dell’atto, che attiene, in sé, alla condotta del professionista e, quindi, al profilo dell’inadempimento, il quale – come detto – può anche non essere contestualmente produttivo di un danno oggettivamente percepibile all’esterno.
Peraltro, non viene a configurare, di per sé, un difetto di diligenza della parte, che sia ignara dell’esistenza di un peso o di un vincolo gravanti sul bene compravenduto, il mero comportamento di mancata verifica in tal senso (non altrimenti reso doveroso, dunque, dall’insorgere di particolari evenienze concrete) rispetto all’attestazione cui il pubblico ufficiale rogante è tenuto in forza degli obblighi (anche accessori e preparatori) derivanti dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, integranti l’oggetto della sua prestazione d’opera professionale.
Sicché, nell’ipotesi di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all’esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all’esterno, siccome percepibile dallo stesso danneggiato, alla stregua di un metro di diligenza da quest’ultimo esigibile, ai sensi dell’art. 1176 cod. civ., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista implicata, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito.
2.2. – Nella specie, un siffatto apprezzamento è del tutto mancato, avendo la Corte territoriale inteso ancorare il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale del diritto fatto valere dai coniugi P. -A. contro il notaio V. (con azione di manleva) per il danno da essi patito a seguito della responsabilità professionale di quest’ultimo (dalla cui condotta era derivata la risoluzione della compravendita stipulata il 17 ottobre 1988 da detti coniugi alienanti in favore degli acquirenti D.L. – B. , con condanna alla restituzione del prezzo) alla mera stipula (“Non c’è dubbio che il termine di prescrizione decorra dalla stipulazione dell’atto”: p. 11 della sentenza impugnata) di un primo atto di compravendita – quello del maggio 1984 – pretermettendo, così, l’indagine che, invece, lo stesso giudice del merito avrebbe dovuto compiere secondo diritto, ossia quella sul momento in cui il danno risarcibile, conseguenza dell’inadempimento del notaio V. , si fosse prodotto e reso conoscibile dagli anzidetti coniugi P. -A. .
3. – Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini suddetti e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio della causa alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, che, nella delibazione dell’eccezione di prescrizione del diritto azionato dai coniugi P. -A. contro il notaio V. (ed attualmente i suoi eredi), si atterrà ai principi di diritto enunciati al p. 2.1. ed ai rilievi di cui al p. 2.2., che precedono.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
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