Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 9 novembre 2015, n. 44874

Ritenuto in fatto

Con sentenza deliberata il 13/12/2013, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza dei Tribunale di Camerino 22/01/2013 con la quale N.M.P. – assolto con altri quattro coimputati dal reato di omicidio colposo in danno di P.S. – veniva dichiarato colpevole del reato di falso in atto pubblico, per avere, nella qualità di pubblico ufficiale rivestita quale medico in servizio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Camerino, alterato il certificato medico relativo a P. del 25/09/2007, aggiungendo, nella parte relativa alla diagnosi, la dicitura “sospetta peritonite” e, quindi, condannato – applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 476 cod. pen. – alla pena di giustizia.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione N.M.P., attraverso il difensore avv. S. M., denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – inosservanza o erronea applicazione degli artt. 476 e 479 cod. pen. Il falso ideologico si configura qualora si alteri dolosamente il nucleo clinico centrale dell’atto medico, laddove nel caso di specie l’apposizione della seconda diagnosi sui moduli rimasti presso il Pronto Soccorso fu fatta dal ricorrente al solo scopo di dare completezza alla certificazione ed è stata effettuata in buona fede (riconosciutagli dal Tribunale di Camerino nella determinazione della pena). L’apposizione della diagnosi formulata dagli altri medici non ha natura di atto pubblico, poiché non è stata riportata una falsa attestazione, ma di mera attestazione concernente il quesito diagnostico, laddove il pubblico ufficiale si è limitato a riportare quanto accertato da altri e per mera completezza dell’indagine clinica. La diagnosi del medico costituisce un “giudizio”, non un “fatto”, per la sua opinabilità, sicché quanto riportato dal ricorrente non integra la fattispecie penale.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile. Pienamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 37314 del 29/05/2013 – dep. 11/09/2013, P, Rv. 257198 in una fattispecie relativa all’alterazione di una cartella clinica), il giudice di appello ha ritenuto che integri il reato di falso materiale l’alterazione di un certificato medico mediante l’aggiunta di una annotazione, ancorché vera (il che priva di rilievo l’argomentazione difensiva incentrata sulla buona fede dell’imputato), in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale, a nulla rilevando che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la certificazione medica del Pronto Soccorso acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità dei suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata, laddove l’annotazione clinica oggetto dell’alterazione in questione è successiva alla redazione dello stesso certificato dei Pronto Soccorso. Risultano, dunque, manifestamente infondate le doglianze incentrate sul prospettato “completamento” dei documento pubblico, così come quelle che fanno leva sull’attribuzione alla diagnosi di un carattere di mero giudizio, posto che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica (Sez. 6, n. 12401 del 01/12/2010 – dep. 28/03/2011, Langella e altri, Rv. 249633). Né può dubitarsi della natura di atto pubblico fidefacente del certificato in questione, natura riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte sulla base del rilievo che l’atto pubblico fidefacente è caratterizzato – oltre che dall’attestazione di fatti appartenenti all’attività dei pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice (Sez. 5, n. 12213 del 13/02/2014 – dep. 13/03/2014, Amoroso e altri, Rv. 260208).
Manifestamente inconferenti le ulteriori deduzioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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