Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 9 ottobre 2015, n. 40717
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente
Dott. CIAMPI Francesco M – rel. Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ANCONA in data 23 maggio 2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di Ancona, difensore di fiducia della parte civile che deposita nomina, conclusioni scritte e nota spese;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di Nola che deposita nomina a sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di Ancona, difensore di fiducia del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la impugnata sentenza la Corte d’Appello di Ancona in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Ancona in data 20 settembre 2011, appellata da (OMISSIS), concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante rideterminava in mesi otto di reclusione la pena inflitta all’imputato per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.
In particolare era stato contestato al (OMISSIS) di aver investito il pedone (OMISSIS) che stava attraversando sulle strisce pedonali.
2. Avverso tale decisione ricorre il (OMISSIS) deducendo violazione di legge e contraddittorieta’ ed illogicita’ di motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilita’ ed in particolare al profilo della avvistabilita’ del pedone; con un secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante ed infine carenza di motivazione in ordine alla legittimazione della parte civile costituita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ infondato.
Invero, la sentenza impugnata offre, ai fini della ricostruzione del sinistro e dell’attribuzione della responsabilita’ penale, una motivazione congrua ed esente da vizi di sorta. Del resto, va ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia, la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l’accertamento delle relative responsabilita’, la determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – e’ rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimita’ se sorretti – come nel caso di specie – da adeguata motivazione (v. ex pluribus, Sez. 4, n. 43403 del 17.10.2007, Rv. 238321).
E’ stata, in particolare, con congrua motivazione, esclusa la tesi difensiva oggi riproposta, secondo la quale il (OMISSIS) non poteva avvistare il pedone. La censura e’ inoltre palesemente diretta ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimita’, dal momento che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento e’ riservato in via esclusiva al giudice di merito” (Sez. Un. n. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, Rv 207944).
4. E’ peraltro principio piu’ volte affermato da questa Corte quello in forza del quale il conducente di un veicolo e’ tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone (anche quando questi – come certamente non avvenuto nel caso di specie – eventualmente si impegni nell’attraversamento senza utilizzare le apposite strisce). Da cio’ consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perche’ possa essere affermata la colpa esclusiva di quest’ultimo (e, quindi specularmente, l’insussistenza del nesso causale tra la condotta di guida del conducente del veicolo investitore e l’evento lesivo o mortale) rileva la sua ” avvistabilita’” da parte dell’imputato. E’ cioe’ necessario che quest’ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilita’ di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso: ipotesi fattuali incontestabilmente escluse nel caso di specie. Occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradate ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo (cfr., tra le tante, Sez. 4, 12 ottobre 2005, Leonini).
In relazione alla mancata affermazione della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Rv. 260627) le attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidita’ dell’originario sistema di calcolo della pena nell’ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorche’ questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perche’ il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non puo’, quindi, dar luogo ne’ a violazione di legge, ne’ al corrispondente difetto di motivazione.
Quanto infine alla ritenuta legittimazione alla costituzione di parte civile da parte dei nipoti della vittima, osserva la Corte: l’articolo 74 c.p.p., stabilisce che l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, di cui all’articolo 185 c.p., puo’ essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno. I prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualita’ di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto, a nulla rilevando la convivenza o meno con la vittima, in presenza del vincolo di sangue che risente, sul piano affettivo, della morte, ancorche’ colposa, del congiunto (Sez. 1A n. 25323, 11 giugno 2003).
Va a riguardo richiamato il principio secondo il quale la risarcibilita’ dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale richiede, oltre all’esistenza del rapporto di parentela, il concorso di ulteriori circostanze tali da far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale, rilevando che deve tuttavia considerarsi come il legislatore non abbia inteso estendere la tutela ad un numero, a volte indeterminato, di persone le quali, pur avendo perduto un affetto non hanno una posizione qualificata perche’ venga in considerazione la perdita di un sostegno morale concreto. Si rende pertanto necessario, oltre il vincolo di stretta parentela, un presupposto che riveli la perdita appunto di un valido e concreto sostegno morale.
Cio’ posto, si osserva che gli aspetti sopra illustrati sono stati doverosamente tenuti in considerazione dai giudici nel caso in esame, laddove, il GUP nel provvedimento richiamato dalla Corte d’Appello, pur dando atto dell’assenza di convivenza, ha motivatamente posto in luce la intensita’ del legame venutosi a creare tra il deceduto e i nipoti.
5. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.
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