Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 8 ottobre 2015, n. 40398

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente

Dott. MACCHIA Alberto – Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – rel. Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso il decreto n. 139/2012 CORTE APPELLO di BARI, del 18/09/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE CRESCIENZO UGO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro, che ha chiesto l’annullamento con rinvio con rinvio del decreto 18/09/2014 alla Corte d’appello di Bari.

 

RITENUTO IN FATTO

 

(OMISSIS) e (OMISSIS), tramite il difensore ricorrono per Cassazione avverso il decreto 18.9.2014 con il quale la Corte d’Appello di Bari ha confermato il provvedimento di sequestro emesso dalla sezione misure di prevenzione il 10.10.2012. La difesa chiede l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo le seguenti ragioni cosi’ riassunte entro i limiti previsti dall’articolo 173 disp. att. c.p.p..

p. .1) mancanza di motivazione (ex articolo 125 c.p.p.) con riferimento al requisito della pericolosita’ sociale delle persone destinatane del provvedimento di sequestro e in riferimento al periodo di tempo durante il quale sono stati acquistati i beni oggetto di sequestro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che il Tribunale di Bari, su richiesta del Pubblico Ministero, Legge n. 575 del 1965, ex articoli 1 e segg., con decreto 10.10.2012 aveva disposto, nei confronti del (OMISSIS) la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di un immobile sito in (OMISSIS) e della somma di denaro di euro 156.500,00 rinvenuta in una cassetta di sicurezza, siccome ritenuti beni di valore sproporzionato rispetto alle capacita reddituali. La difesa del prevenuto ha impugnato il decreto del Tribunale, fra l’altro eccependo l’inesistenza del requisito della pericolosita’ sociale desunta dal Tribunale sulla scorta di precedenti penali risalenti nel tempo, senza fornire motivazione alcuna in relazione alla esistenza della prova della pericolosita’ sociale del prevenuto quantomeno per l’epoca durante la quale sarebbero stati da lui acquisiti i beni sottoposti a confisca.

La Corte d’appello, dopo avere richiamato il contenuto della perizia tecnico contabile disposta nel corso del giudizio di prevenzione, ha messo in evidenza il requisito della sproporzione tra il valore dei beni sequestrati rispetto alle capacita’ reddituali familiari del (OMISSIS) e ha richiamato il principio affermato da Cass. SU 29.5.2014 per la quale: “per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attivita’ economiche del soggetto, deve tenersi conto anche dei proventi dell’evasione fiscale”.

Con riferimento al tema della “pericolosita’ sociale” del (OMISSIS), specificatamente dedotto dalla difesa in sede di gravame, la Corte territoriale per altro nulla ha riferito, cosi’ incorrendo nel vizio di assenza assoluta di motivazione su un punto essenziale della decisione. Tale assenza di motivazione riconduce alla violazione dell’articolo 125 c.p.p., correttamente rilevata nella presente sede, essendo integrato un’ipotesi di “violazione di legge” e non un vizio di carenza di motivazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), a sua volta non deducibile nella presente sede in base alla normativa in tema di misure di prevenzione.

Come correttamente rilevato dalla stessa Procura generale, nella memoria scritta con la quale ha richiesto l’accoglimento del ricorso, questa stessa Suprema Corte, in piu’ occasioni ha affermato che il principio di reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e patrimoniali – previsto dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, articolo 2 bis, comma 6 bis, nel testo modificato dall’articolo 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94 – consente di applicare la confisca anche in assenza di richieste di misure di prevenzione personali, si da poter prescindere dal requisito della pericolosita’ del proposto al momento dell’adozione della misura, ma richiede che detta pericolosita’ sociale sia comunque accertata con riferimento al momento dell’acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria Cass. n. 46068/2014; Cass. SU 4880/2014 per la quale (in massima): “La pericolosita’ sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, e’ anche “misura temporale ” del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosita’ generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si e’ manifestata la pericolosita’ sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosita’ qualificata, il giudice dovra’ accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosita’ sociale, alfine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato”.

Nel difetto assoluto di motivazione in punto pericolosita’ sociale del (OMISSIS) al momento dell’acquisizione dei beni oggetto di confisca, il decreto deve essere dichiarato nullo per violazione dell’articolo 125 c.p.p..

Trattasi di vizio rilevante ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), sicche’ in conformita’ anche delle richieste della stessa Procura Generale di questa Corte, il ricorso deve essere accolto e provvedimento qui impugnato va annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari per un nuovo esame.

 

P.Q.M.

 

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari per nuovo esame.

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