Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 11 settembre 2015, n. 17990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11976-2009 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, gia’ elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 311/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/10/2008 r.g.n. 1225/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva riconosciuto il diritto all’indennita’ di preavviso di (OMISSIS), dimissionario per mutamento della propria attivita’ professionale a norma dell’articolo 16 CCNL Dirigenti Industria subito dalla datrice (OMISSIS) s.p.a., ma rigettato la sua domanda risarcitoria per illegittimo demansionamento), con sentenza 6 ottobre 2008, respingeva integralmente le domande del dirigente, compensando tra le parti le spese dei due gradi.
In esito a critico ed argomentato esame della documentazione prodotta (sufficiente alla decisione e sostanzialmente irrilevante quello della prova orale), la Corte territoriale escludeva il demansionamento dirigenziale (e pertanto la giusta causa delle dimissioni rassegnate da (OMISSIS) il 20 dicembre 2002), riconducendo l’esclusiva concentrazione del suo incarico alla responsabilita’ dell’area commerciale, con sottrazione nell’ottobre 2002 dell’area di amministrazione, finanza e controllo (congiuntamente affidatagli con la lettera di assunzione 14 aprile 1999 e ribadita con la successiva del 7 febbraio 2002, confermativa della prima, con la posizione di scadenze temporali e la fissazione di limiti di budget: pertanto accrescitiva del suo livello di responsabilita’) riservata cosi’ come altre direttamente alla Direzione, ad un processo di riorganizzazione aziendale in periodo di crisi; cosi’ ristrutturato il mandato fiduciario del dirigente, senza una sua riduzione in favore di altri soggetti. Con atto notificato il 11 maggio 2009, (OMISSIS) ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., cui resiste (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per vizio di omessa pronuncia sulla pretesa del dirigente all’indennita’ di preavviso ai sensi dell’articolo 16 CCNL Dirigenti Industria (pure ritenuto astrattamente applicabile dalla Corte territoriale) per l’obiettiva modificazione sostanziale del rapporto di lavoro, spettante indipendentemente dal demansionamento a norma dell’articolo 2103 c.c. (a base di domanda risarcitoria, respinta dal Tribunale e poi abbandonata) escluso dalla Corte medesima.
Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 16 CCNL Dirigenti Industria anche in riferimento all’articolo 1362 c.c., comma 1, articoli 1363 e 1366 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erroneo assunto della coincidenza dell’ipotesi di mutamento dell’attivita’ sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente, prevista per la facolta’ di recesso ivi regolata, con la sua giusta causa e quindi anche con un demansionamento illegittimo.
Con il terzo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul fatto controverso e decisivo di applicazione dell’articolo 16 CCNL Dirigenti Industria, per il fondamento delle proprie dimissioni su tale norma e non su una giusta causa, come invece ritenuto (e motivato) dalla Corte territoriale, senza valutare il mutamento oggettivo della posizione del dirigente in virtu’ di una modificazione unilaterale anche del contratto di lavoro.
I tre motivi, rispettivamente relativi a vizio di omessa pronuncia sulla pretesa del dirigente all’indennita’ di preavviso ai sensi dell’articolo 16 CCNL Dirigenti Industria (il primo), violazione e falsa applicazione della stessa norma per erroneo assunto della coincidenza dell’ipotesi di mutamento dell’attivita’ sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente con la sua giusta causa e quindi anche con un demansionamento illegittimo (il secondo), vizio di motivazione per il fondamento delle dimissioni del dirigente sull’articolo 16 CCNL Dirigenti Industria e non su una giusta causa (il terzo), possono essere congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione. Ed essi sono fondati.
La Corte territoriale ha, infatti, erroneamente ritenuto assorbito dall’esclusione delle dimissioni per giusta causa l’esame della norma collettiva denunciata di violazione (“Le dimissioni rassegnate ciononostante non sono, pertanto, supportate da giusta causa; la disamina – al fine di eventuale applicazione – della norma collettiva, pure invocata dalla parte istante, risulta pertanto ultronea”: cosi’ all’ultimo capoverso di pg. 11 della sentenza). Ma l’articolo 16 CCNL Dirigenti Industria 23 maggio 2000 stabilisce: “Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attivita’ sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avra’ diritto, oltre al TFR, anche ad un trattamento pari alla indennita’ sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento”.
Appare evidente, alla sua semplice lettura coerente con il piano tenore letterale delle inequivoche espressioni e della comune volonta’ chiaramente palesata dalle parti (articolo 1362 c.c.), che si tratti di ipotesi, in quanto concessiva al dirigente di una facolta’ di recesso (entro sessanta giorni e con diritto ad un trattamento pari all’indennita’ sostitutiva di preavviso) a seguito di “mutamento della propria attivita’ sostanzialmente incidente sulla sua posizione”, affatto diversa, per presupposti ed effetti, da quella invece di demansionamento integrante giusta causa di dimissioni, esclusivamente valutato dalla Corte (a pgg. da 9 a 11 della sentenza): e cio’ pur nella consapevolezza dell’obiettiva modificazione della posizione di (OMISSIS) per la perdita di responsabilita’ dell’area di amministrazione, finanza e controllo risultante dall’esame delle lettere 14 aprile 1999, 7 febbraio 2002 e dalla nota della Direzione 30 ottobre 2002 (a pgg. 7, 8 della sentenza), nonche’ del”l’operativita’ astratta”, neppure negata dalla societa’ datrice, “dell’articolo 16 del contratto collettivo” (cosi’ ancora a pgg. 7 della sentenza).
La segnalata differenza e’ stata invece debitamente apprezzata e correttamente valutata dal Tribunale, secondo cui “risulta indifferente… alfine dell’applicazione dell’articolo 16 CCNL Dirigenti Industria se tale ridimensionamento abbia o meno integrato gli estremi del demansionamento e della dequalificazione professionale. La norma consente al dirigente di dimettersi beneficiando dell’indennita’ ivi prevista a seguito di mutamenti organizzativi che incidono sulla sua posizione, seppur legittimamente assunti nell’ambito del potere di liberta’ organizzativa dall’imprenditore. Cio’ e’ accaduto nel caso di specie, avendo il ricorrente comunicato tempestivamente il proprio proposito di dimettersi in relazione ai provvedimenti assunti dalla Direzione della societa’ in ordine alla attivita’ da svolgere. Ne consegue che illegittimo risulta il rifiuto della societa’ resistente di riconoscere al (OMISSIS) quanto stabilito dal CCNL di settore” (come da passaggio argomentativo trascritto a pg. 43 del ricorso).
L’articolo 16 in esame ancora, infatti, il diritto del dirigente alle dimissioni e al conseguenziale specifico trattamento previsto al “mutamento della propria attivita’ sostanzialmente incidente sulle sue posizioni”: sicche’, cio’ che conta e’ il verificarsi dell’effetto giuridico del mutamento nell’organizzazione aziendale a costituire quella situazione di pregiudizio per la quale la norma contrattuale collettiva appresta la tutela (Cass. 5 aprile 1993, n. 4097, sia pure in applicazione del contratto collettivo per i dirigenti di industria del 16 maggio 1985, identico nel testo a quello qui applicabile ratione temporis ed in riferimento alla previsione comune delle parti di una modificazione semplicemente progettata ma non attuata, di cui esclusa la possibilita’ di equiparazione all’inizio dell’efficacia prevista per il mutamento di posizione del dirigente, soltanto idoneo ad integrarne la giuridica verificazione).
Ben si comprende allora come la norma collettiva scrutinata non possa essere correttamente interpretata alla stregua di una forfetizzazione dell’indennita’ di recesso per giusta causa: nell’idoneita’ ad integrarla, oggetto di accertamento di fatto rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, di un demansionamento vietato, in quanto non temporaneo o effettuato solo per il tempo occorrente alla realizzazione di una nuova struttura produttiva, ma piuttosto incidente sulla riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale e, con riguardo al dirigente, altresi’ sulla rilevanza del ruolo (Cass. 11 luglio 2005, n. 14496; Cass. 21 agosto 2014, n. 18121).
Ed allora non puo’ esserne esclusa la critica disamina sull’erroneo assunto del suo assorbimento tout court, essendovi invece spazio, ad avviso di questa Corte, cassata la sentenza impugnata in accoglimento, per le ragioni dette, dei tre motivi congiuntamente esaminati, per un rinvio in funzione dell’accertamento di eventuali questioni assorbite. A cio’ provvedera’, insieme con la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, il giudice di rinvio, designato nella Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, sulla base del seguente principio di diritto: “L’articolo 16 CCNL Dirigenti Industria 23 maggio 2000 (che riconosce il diritto del dirigente, il quale, a seguito di mutamento della propria attivita’ sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva entro 60 giorni il rapporto di lavoro, oltre che al TFR, anche ad un trattamento pari alla indennita’ sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento) integra un’autonoma e diversa ipotesi di recesso, per il solo effetto del “mutamento della propria attivita’ sostanzialmente incidente sulle sue posizioni” nella sua giuridica ricorrenza obiettiva, rispetto alla giusta causa di recesso eventualmente integrata dal demansionamento vietato del dirigente”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
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