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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 20 luglio 2015, n. 31399

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco – Presidente

Dott. GALLO Domenic – Consigliere

Dott. DIOTALLEVI G. – rel. Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere

Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato l'(OMISSIS);

avverso l’ordinanza in data 21 novembre 2014, n. 7166/14 del tribunale della Liberta’ di Napoli;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) ricorre avverso l’ordinanza in data 21 novembre 2014, n. 7166/14 del tribunale della Liberta’ di Napoli, con la quale e’ stata confermata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, a carico del ricorrente, dal Gip presso il Tribunale di Napoli, l’8 novembre 2014.

Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:

a) la nullita’ della notifica dell’avviso dell’udienza dinanzi al TDL, effettuata a mani del portiere in data 17 novembre 2014, conosciuta dal difensore solo il giorno successivo, e conosciuta con la prescritta raccomandata solo il giorno prima dell’udienza, lamenta che erroneamente sia stata rigettata l’eccezione concernente la dedotta tardiva instaurazione del contraddittorio, ritenuta completata fin dal momento della notifica dell’atto al portiere.

b) Il ricorrente lamenta la ritenuta adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, sottovalutando il comportamento processuale del prevenuto e la possibilita’ di utilizzare la detenzione domiciliare con il braccialetto elettronico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva la Corte che il primo motivo e’ fondato ed il suo accoglimento rende superfluo l’esame degli altri motivi.

Osserva la Corte che nel ricorso, con riferimento al primo motivo, si prospettano censure relative alla regolarita’ della notifica in ordine alla vocatio in iudicium per l’udienza dinanzi al TDL.

Nel caso in esame deve trovare applicazione il consolidato principio di diritto affermato dalle SS.UU. in base al quale in caso di notifica di atti al difensore dell’imputato eseguita con consegna di copia al portiere o a chi ne fa le veci, l’ufficiale giudiziario ha l’obbligo di dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che la prescrizione di cui all’articolo 157 c.p.p., comma 3, si applica anche per le notifiche da eseguire a soggetti diversi dall’imputato (articolo 167 c.p.p.). (Sez. U, n. 36634 del 27/09/2005 – dep. 11/10/2005, Niane, Rv. 231809), con la conseguenza che i termini decorrono dalla data di ricezione della raccomandata da parte del destinatario (Cass., sez. 2, 16 gennaio 1981, Vulcano, CED 148340). La questione e’ stata ritualmente e tempestivamente sollevata in sede di discussione dinanzi al TDL senza trovare accoglimento, come invece, a parere della Corte, doveva essere disposto; peraltro la ristrettezza dei termini rispetto alla celebrazione del processo poteva essere tranquillamente superata utilizzando lo strumento della notifica a mezzo fax.

Alla luce delle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di nullita’ della notifica dell’avviso in questione con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

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