Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione III
sentenza 16 marzo 2015, n. 11036

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo – Presidente
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. SAVINO Mariapia Gaeta – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – rel. Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 11705/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 09/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. (OMISSIS), per il (OMISSIS), il quale ha concluso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 12/11/2012, dichiarava (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili dei reati di cui al Legge n. 633 del 1941, articolo 171 ter, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera a), per avere detenuto n. 4.650 DVD-CD abusivamente duplicati e privi del contrassegno SIAE; e articoli 81 e 648 c.p. per avere ricevuto detta merce, provento di reato, al fine di trarre profitto; condannava ciascuno dei prevenuti alla pena di anni 1, mesi 4, giorni 20 di reclusione ed euro 400,00 di multa.
La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse dei prevenuti, con sentenza del 9/7/2013, ha confermato il decisum di prime cure.
Propongono autonomi ricorsi per cassazione, il (OMISSIS) a mezzo del proprio difensore, il (OMISSIS) personalmente, con i seguenti motivi:
– la difesa del primo eccepisce la inosservanza dell’articolo 441 c.p.p. e articolo 420 ter c.p.p., comma 5, nonche’ la erronea applicazione dell’articolo 599 c.p.p., commi 1 e 2 e degli articoli 3 e 24 Cost., articolo 111 Cost., comma 2.
In estrema sintesi con il motivo di annullamento si contesta la illegittimita’ del diniego del differimento della udienza del 9/7/2013, avanzata dalla difesa, che intendeva aderire alla astensione dalla attivita’ professionale, proclamata dalla classe forense, rilevando come, anche in sede di appello del processo celebrato in primo grado con il rito abbreviato, il difensore abbia diritto al rinvio invocato.
– il (OMISSIS) eccepisce il vizio di motivazione in punto di affermata responsabilita’ in relazione ai reati contestatigli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del (OMISSIS) e’ fondato.
In tema di adesione del difensore alla astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, il bilanciamento di tale diritto di rilievo costituzionale e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, e’ stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza n. 171/1996 della Corte Costituzionale, dal Legislatore con la Legge n. 146 del 1990 (e succ. mod.) e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali e’ stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se la adesione alla astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione.
Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che se il diritto di astensione viene esercitato nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge, esso costituisce una causa di rinvio del procedimento anche delle udienze camerali: infatti, poiche’ l’articolo 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni delle udienze degli avvocati, adottato dagli organismi di categoria il 4/4/2007 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione del 13/12/2007 in attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, non opera alcuna distinzione tra udienze a cui il difensore deve partecipare in via obbligatoria ovvero facoltativa, il rinvio deve essere disposto anche in quei procedimenti in cui non sia prevista come obbligatoria la presenza del predetto difensore, diversamente da quanto accade nelle ipotesi di legittimo impedimento (Cass. S.U. 14/3/2014, n. 40187).
Osservasi, altresi’, che il motivo di annullamento, formulato dal (OMISSIS), e’ manifestamente infondato, in quanto sorretto da deduzioni generiche e fattuali, tendenti ad una rilettura delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimita’ e’ precluso procedere a nuovo esame estimativo.
Deve, pero’, prendersi atto che entrambi i prevenuti, in sede di appello, erano rappresentati dallo stesso difensore; di tal che, pur non avendo il (OMISSIS) sollevato in questa sede alcuna eccezione inerente il rigetto della richiesta di differimento della udienza camerale, per adesione dell’avvocato alla astensione, di cui si e’ detto, l’accoglimento del ricorso del (OMISSIS), sul punto, produce gli effetti estensivi, previsti ex articolo 587 c.p.p., nei confronti del coimputato.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

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