Aumento compenso avvocato per pluralità controparti

Con l’ordinanza della Corte di Cassazione, civile, del 6 aprile 2026, n. 8500, la Suprema Corte ha fornito un’importante precisazione sull’applicazione delle regole di calcolo dei compensi professionali degli avvocati in casi di pluripartitismo processuale.

L’ordinanza si concentra sull’interpretazione dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, un regolamento cruciale per la liquidazione dei parametri forensi, come modificato dal successivo D.M. n. 37/2018. Questa disposizione disciplina gli aumenti del compenso unico previsti quando un avvocato gestisce una pluralità di parti.

Il principio cardine stabilito dalla Cassazione è che l’aumento percentuale del compenso unico non si applica esclusivamente nell’ipotesi più comune, ovvero quando il difensore assiste una pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. La Corte ha esteso l’ambito applicativo della norma a un secondo scenario fondamentale: il caso in cui l’avvocato assista un solo soggetto contro una pluralità di parti.

In questa specifica situazione (un cliente contro molte controparti), l’ordinanza chiarisce il meccanismo di calcolo dell’aumento:

  1. Il compenso unico calcolato per l’assistenza al singolo soggetto costituisce la base.

  2. Questo compenso unico può essere aumentato, come regola generale, del 30% per ogni parte oltre la prima, fino a raggiungere un massimo di dieci controparti.

  3. Qualora le parti avversarie superino le prime dieci, un ulteriore aumento del 10% è previsto per ogni parte oltre le prime dieci, fino a un massimo di trenta.

Questa decisione è di grande rilievo pratico, poiché garantisce che il maggiore carico di lavoro e la complessità derivanti dal dovere confrontarsi con molteplici e distinte controparti siano equamente riconosciuti nel compenso dell’avvocato, anche quando agisce per un solo cliente.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 aprile 2026| n. 8500.

Aumento compenso avvocato per pluralità controparti.

 

Massima: L’art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, si applica non solo quando il difensore assiste una pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale, ma anche nell’ipotesi in cui l’avvocato assista un solo soggetto contro una pluralità di parti; in tal caso il compenso unico può essere aumentato, in via di regola, del 30% per ogni parte oltre la prima, sino a dieci, e del 10% per ogni parte oltre le prime dieci, fino a trenta.

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: AVVOCATO – Onorari – Difesa di più parti in identica posizione processuale – Assistenza di un solo soggetto contro una pluralità di parti – Maggiorazione – Sussiste – AVVOCATO – Onorari – Difesa di più parti in identica posizione processuale – Assistenza di un solo soggetto contro una pluralità di parti – Maggiorazione – Sussiste

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere rel.

Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso 21063 – 2023 proposto da:

avv. Fi.Ra., rappresentato e difeso da sé stesso e domiciliato presso il suo studio, con indicazione dell’indirizzo pec;

ricorrente

contro

COMUNE DI OLIVADI, in persona del Sindaco pro tempore

Intimato

avverso dell’ordinanza n. cronol. 6184/2023 del TRIBUNALE DI CATANZARO, pubblicata in data 19/9/2023, corretta con decreto n. cronol. 6597/2023 del 28/9/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA.

Aumento compenso avvocato per pluralità controparti.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex artt. 702 bis cod. proc. civ. e 14 D.Lgs. n. 150/2011 depositato in data 14/6/2019, l’avv. Fi.Ra. ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, il Comune di Olivadi, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore di Euro 8.171.07, a titolo di compenso per l’attività professionale espletata, in suo favore, nel primo grado del giudizio civile iscritto al n. RG 101101/2006 del Tribunale di Catanzaro – sezione distaccata di Chiaravalle.

Ha rappresentato che, nel procedimento, il Comune era stato convenuto in indebito arricchimento, per aver ricevuto attività di smaltimento residui solidi urbani nel periodo tra il 4/12/1998 e il 30/4/1999 senza riconoscere alcun corrispettivo; erano pure stati convenuti gli amministratori Fr.Pi., La.To. e Lu.Vi. che avevano chiesto in riconvenzionale la condanna del Comune in manleva.

Con sentenza n. 91/2019 il Tribunale di Chiaravalle aveva dichiarato inammissibile la domanda nei confronti del Comune di Olivadi, con vittoria di spese, ma, in accoglimento della domanda riconvenzionale, aveva condannato l’ente a indennizzare gli amministratori invece condannati in favore del terzo attore.

2. Con ordinanza n. cronol. 6184/2023 del 19/9/2023, il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento della domanda, nella contumacia del Comune, ha condannato il Comune di Olivadi a pagare in favore dell’avv. Fi.Ra. la somma di Euro 188,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e interessi legali dalla decisione al soddisfo.

Per quel che qui rileva, il Tribunale ha applicato i parametri minimi e negato l’applicabilità della maggiorazione ex art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, perché l’avvocato istante “ha prestato la propria opera solamente in favore dell’Ente locale”; ha, quindi, liquidato l’importo finale previa decurtazione dell’acconto già ricevuto dal legale e riconosciuto gli interessi ex comma IV dell’art. 1224 cod. civ. soltanto a decorrere dalla liquidazione, ritenendo non ravvisabile la mora prima di tale operazione.

3. Avverso questa sentenza Raffaele Fi.Ra. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il Comune di Olivadi non ha svolto difese.

Aumento compenso avvocato per pluralità controparti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cpc, l’avv. Fi.Ra. ha denunciato, con un primo profilo, la nullità della ordinanza per mancanza totale di motivazione e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti, nonché, in riferimento al n. 4, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

In particolare, il ricorrente ha lamentato che il Tribunale avrebbe, pur in mancanza di domanda da parte dell’Ente convenuto, applicato i minimi tariffari, sebbene in nessun documento fosse previsto un accordo sul punto, e nonostante la quantificazione degli onorari nella richiesta di pagamento fosse stata effettuata in riferimento all’importo liquidato in favore dell’ente nel giudizio presupposto; non avrebbe, inoltre, considerato che la parcella non era stata contestata dal Comune di Olivadi che, al contrario, ricevendola, aveva proposto un pagamento dilazionato, da lui accettato, e successivamente corrisposto, in corso di causa, un acconto.

Con un secondo profilo, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale avrebbe anche errato nella determinazione del residuo onorario dovuto, liquidato secondo i minimi, poiché ha operato la sottrazione tra corrisposto e dovuto in riferimento a due grandezze non omogenee, atteso che nell’importo dell’acconto ricevuto erano compresi gli accessori che invece erano stati calcolati.

1.1. Il primo profilo del motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Dalla motivazione dell’ordinanza – che non risulta affatto apparente secondo i parametri indicati da questa Corte, ormai in modo consolidato (v. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; tra le tante, in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022) – non si evince che il ricorrente abbia proposto una domanda di liquidazione di compensi fondata su un precedente accordo vincolante con il Comune assistito; piuttosto, il Tribunale (v. pag. 4 dell’ordinanza, punto 3.3.) ha giustificato l’applicazione dei parametri minimi in riferimento alle indicazioni operate dallo stesso difensore istante nella proposta, formulata al Comune, di assistenza per la fase di appello.

Ciò precisato, certamente non sussiste la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. che ricorre unicamente quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum o causa petendi) ed emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. Sez. 5, n. 644 del 10/01/2025, con indicazione dei precedenti rilevanti).

Nel caso in esame, il Tribunale ha unicamente esercitato il suo potere discrezionale di liquidazione del compenso, in assenza di specifica deduzione di un accordo, riconoscendo un importo inferiore al preteso, ma calcolato nei limiti minimi, peraltro motivandone l’applicazione.

Aumento compenso avvocato per pluralità controparti.

Come chiarito da questa Corte, non costituisce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. l’accoglimento d’ufficio di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte (alla quale, del resto, è sempre consentito procedere alla riduzione della pretesa originariamente formulala). Ciò trova giustificazione nella ratio del citato art. 112, che è quella di garantire il contraddittorio, cioè di impedire che trovino accoglimento domande sulle quali la controparte non sia stata in grado di difendersi; esigenza questa che non è in alcun modo frustrata allorquando il bene accordato sia comunque ricompreso nel petitum tempestivamente formulato e non esuli dalla causa petendi, intesa come l’insieme delle circostanze di fatto, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, posta a fondamento della pretesa (cfr. fra le tante, Cass. nn. 6757/11, 15186/04, 1613/03, 8479/02, 475/02, 8520/94, 1508/94 e 11764/92).

In particolare, la liquidazione d’ufficio d’un corrispettivo d’opera inferiore e non corrispondente a quello domandato non deve essere oggetto di una specifica richiesta del committente, perché le parti non hanno l’onere di domandare che il giudice eserciti i propri poteri d’ufficio per accogliere in misura ridotta la domanda, per l’ovvia considerazione che, proprio in quanto tali, detti poteri non sono subordinati ad un’istanza (così Cass. Sez. 2, n. 21397 del 18/09/2013).

A ciò si aggiunga che è lo stesso art. 2233 cod. civ. a porre una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest’ultima e in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass. Sez. 6 – L, n. 29212 del 12/11/2019, con indicazione dei precedenti rilevanti): per principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l’art. 2233 cod. civ., nella parte in cui dispone che, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è determinato dal giudice in base alle tariffe, attribuisce un potere discrezionale al giudice che, se congruamente motivato ed esercitato in conformità alle tariffe professionali, è insindacabile in cassazione; il potere discrezionale può esplicarsi anche nell’aumento o nella riduzione dei compensi e ciò a prescindere dall’istanza del professionista o, correlativamente, dalla richiesta del cliente; le tariffe con determinazione del massimo e del minimo hanno, infatti, soltanto la funzione di fissare i limiti dell’autonomia privata nella determinazione del compenso e di dettare i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice è tenuto a rispettare, senza pregiudizio degli spazi di discrezionalità che i criteri stessi consentono e senza che al professionista sia attribuita l’unilaterale ed incensurabile potestà di indicare, sia pure nella forbice dei parametri, il compenso dovuto dal proprio cliente (Cass. n. 29212/2019 cit.).

Aumento compenso avvocato per pluralità controparti.

1.2. In questo quadro, poi, la censura di omessa valutazione del contenuto delle due mail che conterrebbero un accordo è inammissibile, perché di questi documenti non risulta dettagliatamente riportato il contenuto, sicché è preclusa la valutazione della loro rilevanza ex n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.

Per principio consolidato, infatti, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione, quale vizio di cui all’art. 360, comma I, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, soltanto nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. Sez. 1, n. 16583 del 13/06/2024; Sez. 3, n. 16812 del 26/06/2018).

1.3. L’esame del secondo profilo è, invece, assorbito in senso proprio, in conseguenza della fondatezza dei motivi di seguito esaminati, per le considerazioni seguenti.

2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 c.p.c., il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa interpretazione dell’art. 4, comma 2, dm 55/2014 per avere il Tribunale ritenuto che l’aumento ex art. 4 spetti soltanto quando il difensore assista più parti oltre la prima, laddove il secondo periodo prescrive che la stessa disposizione si applichi anche nel caso in cui l’avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti.

2.1. Il motivo è fondato. Il Tribunale ha negato la maggiorazione perché l’avvocato Fi.Ra. ha assistito soltanto l’ente territoriale e non i funzionari, sebbene la difesa sia stata svolta nei confronti di una pluralità di parti.

Alla fattispecie è applicabile l’art. 4, comma 2, D.M. 10.3.2014 n. 55 nel testo successivo alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera c), del D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per essere la liquidazione effettuata dopo l’entrata in vigore della modifica (art. 6 stesso D.M. n. 37/2018), ma l’attività professionale già esaurita all’entrata in vigore della successiva modifica del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (art. 6 di quest’ultimo d.m.).

Secondo questa norma, quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta; la disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

La ratio della disposizione è da individuarsi nell’esigenza di remunerare l’avvocato in misura maggiore quando maggiore è stato il suo impegno, evitando, al contempo, una duplicazione del compenso a fronte di un’attività soltanto formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria nelle ipotesi dell’unicità della causa o di una pluralità di cause riunite: l’esigenza, evidentemente, ricorre sia nel caso in cui l’avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale sia nella situazione simmetrica in cui difenda una sola parte contro più soggetti, secondo la regola ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio. (Cass. Sez. 3, n. 2956 del 31/01/2024).

3. Infine, con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3, l’avv. Fi.Ra. ha lamentato la violazione dell’art. 1224 cod. civ., per essere stata stabilita la decorrenza degli interessi moratori non già dalla data di messa in mora del debitore bensì dalla data di liquidazione operata con l’ordinanza impugnata.

3.1. Anche questo motivo è fondato.

Per giurisprudenza ormai consolidata, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011: non può, infatti, escludersi l’utilità degli effetti della messa in mora soltanto perché la liquidazione sia poi effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass., Sez. 2, n. 12905 del 14/05/2025; Sez. 2, n. 24973 del 19/08/2022; Sez. 6 – 2, n. 8611 del 16/03/2022).

4. Dall’accoglimento del secondo e terzo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento in senso proprio del secondo profilo del primo motivo: l’ordinanza impugnata, infatti, deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione perché provveda a rideterminare i compensi spettanti all’avv. Foresta per

l’attività professionale spiegata in favore del Comune di Olivadi, in applicazione dei principi e dei rilievi in fatto suesposti, effettuato, altresì, il ricalcolo e la sottrazione dell’acconto già corrisposto.

Statuendo in rinvio, il Tribunale liquiderà anche le spese di legittimità.

Aumento compenso avvocato per pluralità controparti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo profilo del primo motivo, dichiarato inammissibile il primo profilo; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 27 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2026.

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