Con l’ordinanza della Corte di Cassazione, civile, n. 8562 del 6 aprile 2026, i giudici di legittimità hanno chiarito un principio essenziale in materia di notifiche processuali e decorrenza dei termini per presentare appello (il cosiddetto “termine breve” di impugnazione).
La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte riguarda la validità della notifica della sentenza di primo grado effettuata all’avvocato della parte soccombente, nel caso in cui, nell’atto di notifica (o nella relata), quest’ultimo sia stato indicato solo come “domiciliatario” e non espressamente come “procuratore costituito”.
La Cassazione ha stabilito che tale notifica è da considerarsi assolutamente valida ed efficace ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare. Il ragionamento della Corte si basa sul principio per cui esiste un collegamento inscindibile e oggettivo tra la parte assistita, l’avvocato (procuratore costituito) e il domicilio che è stato eletto per il giudizio. Questo legame crea una perfetta identità sia logistica che funzionale: notificare l’atto al domicilio eletto presso il difensore raggiunge perfettamente lo scopo previsto dalla legge.
Nel caso specifico oggetto dell’ordinanza, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale aveva dichiarato inammissibile (perché presentata in ritardo) l’impugnazione di una parte. La sentenza di primo grado era stata regolarmente notificata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’avvocato difensore; pur non essendo stata specificata la sua qualifica formale di “procuratore” nella relata di notifica, l’invio al suo indirizzo PEC era pienamente idoneo a far scattare il cronometro del termine breve per l’appello, rendendo tardiva l’azione successiva della ricorrente.
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 aprile 2026| n. 8562.
Notifica al domiciliatario fa decorrere termine breve
Massima: Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, è valida ed efficace la notificazione della sentenza effettuata mediante invio al procuratore costituito in primo grado, nel domicilio da questi indicato, pur in assenza dell’indicazione nell’atto di tale sua qualità, ma solo di quella di domiciliatario della parte. Infatti, in tale ipotesi, sussiste comunque il necessario collegamento tra parte, procuratore costituito e domicilio eletto, idonea a creare una assoluta identità, logistica e funzionale, del domicilio e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte d’appello, nel dichiarare, per tardività, inammissibile l’appello proposto dall’odierna ricorrente, aveva ritenuto che la notifica della sentenza, resa dal giudice di prime cure, effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato, procuratore della stessa nel giudizio di primo grado, fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, benché, nella relata di notifica, non fosse stata espressamente indicata tale sua qualità di procuratore).
Sentenza Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Impugnazioni – Termini – Termine breve – Notifica della sentenza ai fini della sua decorrenza – Invio all’indirizzo Pec del difensore della parte in primo grado – Omessa menzione nell’atto della qualità di procuratore costituito – Invalidità – Esclusione. (Cpc, articoli 170, 285, 325 e 326)
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta da
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8412/2023 R.G. proposto da
Me. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall’avv. Fr.Ro.
– ricorrente –
contro
Al. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv. Gi.De. e Fr.La.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 377/2023, depositata il 2 febbraio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026 dal Consigliere Paolo Catallozzi;
Notifica al domiciliatario fa decorrere termine breve
RILEVATO CHE:
– la Me. Srl propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 2 febbraio 2023, che ha dichiarato inammissibile l’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda della predetta Me. Srl di condanna della Al. Spa al pagamento di royalties relative al contratto di licenza per la commercializzazione di una serie di prodotti, stipulata in data 22-27 febbraio 2002, rigettando contestualmente la domanda riconvenzionale di nullità di tale contratto e accogliendo, invece, quella di risoluzione del contratto medesimo per inadempimento dell’attrice Me. Srl;
– la Corte di appello ha ritenuto che l’appello fosse stato tardivamente proposto, osservando che la notifica della sentenza di primo grado effettuata il 20 aprile 2021 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. Guido Carpineti, procuratore della parte in primo grado, era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, benché nella relata di notifica non fosse stata espressamente indicata la sua qualità di procuratore;
– ne ha fatto discendere la tardività dell’appello in quanto notificato solo il successivo 24 maggio;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– resiste con controricorso la Al. Spa;
– le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Notifica al domiciliatario fa decorrere termine breve
CONSIDERATO CHE:
– con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 285, 325 e 326 cod. proc. civ.;
– con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, 170, 285, 325 e 326 cod. proc. civ.;
– a sostegno di tali motivi, illustrati unitariamente, la parte osserva che la notificazione della sentenza era da considerarsi nulla e irrituale poiché non era stata effettuata al procuratore costituito, con indicazione specifica e univocamente percepibile del nominativo e della qualifica di procuratore dello stesso, bensì direttamente alla parte presso il domicilio eletto;
– sostiene, richiamando il precedente rappresentato dalla se Data pubbiicazion questa Corte, resa a Sezioni Unite, n. 20866 del 30 settembre 2020, che, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notificazione della sentenza deve necessariamente essere rivolta in modo univoco al procuratore della parte, espressamente menzionato in tale veste, e il tutto deve risultare inequivocabilmente dalla relazione di notificazione, con la conseguenza che laddove, come nel caso in esame, la notifica sia effettuata non al procuratore costituito, bensì direttamente alla parte presso il domicilio eletto, senza alcun espresso e inequivocabile riferimento al procuratore della stessa, tale notifica deve ritenersi inidonea a far decorrere il termine in esame;
– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;
– la sentenza impugnata ha dato atto che la sentenza di primo grado era stata notificata telematicamente in data 20 aprile 2021 “a Me. Srl, elettivamente domiciliata presso l’avv. Gu.Ca. (C.F./P.IVA (OMISSIS)) all’indirizzo di posta elettronica di quest’ultimo Omissis estratto dall’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)”;
– l’odierna ricorrente, pur non contestando che l’avv. Gu.Ca. sia stato il suo procuratore costituito in primo grado, sostiene che l’omessa menzione di questa sua qualità nella notifica renderebbe quest’ultima inidonea a determinare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione, dovendosi considerare quale notifica alla parte e non al procuratore costituito in giudizio;
– ad avviso di questo Collegio tale tesi non appare persuasiva;
– la sentenza resa dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 20866 del 30 settembre 2020, invocata da entrambe le parti e posta dalla Corte di appello a sostegno della sua decisione, nel pronunciarsi sulla idoneità a far decorrere il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. della notifica della sentenza di primo grado effettuata ad una pubblica amministrazione nella sua sede, quando tale luogo sia contemporaneamente, oltre che sede dell’ente, anche sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, osserva che “al fine di doversi qualificare onerata di proporre impugnazione entro il termine breve, la parte contro cui quel potere di modificazione viene esercitato ha diritto di ricevere un atto dotato di requisiti formali minimi univoci e chiari in tal senso, a tanto corrispondendo simmetricamente l’onere del notificante, per potersi giovare dei cospicui effetti positivi riconosciutigli dall’ordinamento, di formare il suo proprio atto con adeguata chiarezza ed univocità”;
– ciò non richiede l’uso di formule sacramentali, ma l’attività del notificante deve essere tale da porre in condizione il suo destinatario specifico, cioè – di norma – il procuratore costituito e in quanto munito delle necessarie competenze tecniche sollecitate dall’attivazione di un termine significativamente abbreviato rispetto a quello ordinario, di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro l’intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ed ai fini di un’eventuale sua impugnazione;
– a tale fine è indispensabile che questi sia menzionato o univocamente percepibile quale destinatario dell’attività notificatoria, restando, altrimenti, inidonea ad attivare l’onere di impugnazione nel termine breve, la notifica eseguita alla parte di persona senza alcuna menzione, nelle attività di notificazione, dell’univoca direzione a quel procuratore;
– l’essenzialità del riferimento nominativo al procuratore della parte nella notificazione è giustificato dal rapporto di rappresentanza tecnica che lega la parte al procuratore suo domiciliatario, tale da assicurare la finalità che la sentenza sia portata a conoscenza della parte medesima;
– la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine di impugnazione, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve, dunque,
“essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata”;
– ne consegue, secondo la richiamata sentenza, che “la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione “;
– orbene, nel caso in esame, la notifica risulta essere stata effettuata mediante invio al procuratore costituito in primo grado, nel domicilio da questi indicato, e, pur in assenza della indicazione nell’atto di tale sua qualità, ma solo di quella di domiciliatario della parte, appare evidente la sussistenza del necessario collegamento tra parte, procuratore costituito e domicilio eletto, tale da creare una assoluta identità, logistica e funzionale, del domicilio e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito (così, altresì, Cass. 12 settembre 2011, n. 18640);
– ne consegue che la notifica effettuata risulta essere chiaramente percepibile come tale dal destinatario e, dunque, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione;
– per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;
– le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
Notifica al domiciliatario fa decorrere termine breve
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2026.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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