No giudicato su contratto se si decide solo competenza

Con l’ordinanza della Corte di Cassazione, civile, n. 8563 del 6 aprile 2026, la Suprema Corte ha chiarito un principio fondamentale riguardante il rapporto tra le decisioni sulla competenza e la qualificazione del contratto sottostante.

Il cuore della pronuncia stabilisce che, qualora un giudice si pronunci esclusivamente sulla competenza, la qualificazione giuridica del contratto che egli ha effettuato per giungere a tale conclusione non acquisisce efficacia di giudicato (ovvero, non diventa definitiva e vincolante per le fasi successive del processo).

Secondo la Cassazione, tale qualificazione ha una natura meramente strumentale e funzionale: serve solo a individuare quale sia il giudice corretto per decidere la causa. Di conseguenza, essa non pregiudica la possibilità per il giudice del merito (colui che, una volta stabilita la competenza, dovrà decidere la controversia nel merito) di procedere a una diversa e autonoma qualificazione del rapporto contrattuale. Il giudice del merito può farlo esaminando e applicando le norme di diritto sostanziale pertinenti, anche se la sua conclusione finale dovesse contrastare con le premesse logiche della precedente pronuncia sulla sola competenza.

In sintesi, la decisione sulla competenza è un passo procedurale che non ‘blocca’ la successiva analisi approfondita del contratto, la quale spetta integralmente al giudice del merito.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 aprile 2026| n. 8563.

No giudicato su contratto se si decide solo competenza

 

Massima: In presenza di una decisione sulla sola competenza, la qualificazione del contratto contenuta nella relativa pronuncia non è coperta da giudicato, in quanto costituisce un accertamento meramente strumentale e funzionale alla sola individuazione del giudice competente, restando impregiudicata la possibilità per il giudice del merito di procedere a diversa qualificazione del rapporto – ancorché in contrasto con le premesse della pronuncia sulla competenza -mediante l’esame e l’applicazione delle relative norme di diritto sostanziale.

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Competenza civile – Incompetenza – Rilevabilita’ d’ufficio decisione sulla sola competenza – Qualificazione del rapporto – Giudicato – Esclusione – Fondamento – Effetti sul successivo giudizio di merito davanti al giudice competente.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta da:

Dott. GRASSO Giuseppe – Presidente

Dott. MACCARRONE Tiziana – Consigliere

Dott. DE GIORGIO Davide – Consigliere Rel.

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3005/2023 R.G. proposto da:

Ar.Ho., rappresentata e difesa dall’avvocato Ma.Ia. unitamente all’avvocato Mi.Ce.

-ricorrente-

contro

Curatela del Fallimento “Me. Srl”, rappresentata e difesa dall’avvocato Si.Ru.

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1583/2022 depositata il 10/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal Consigliere Davide De Giorgio.

No giudicato su contratto se si decide solo competenza

FATTI DI CAUSA

Come emerge dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Lanciano, con decreto n. 479/2009 del 29.07.2009, ha ingiunto ad Ar.Th. Spa (ora Ar.Ho.) di pagare a Me. Srl la somma di Euro 474.430,78, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci e di attrezzature.

In sede di opposizione, Ar.Th. Spa ha eccepito l’incompetenza per territorio del giudice adito e ha contestato la sussistenza della pretesa creditoria avversaria; in via riconvenzionale, l’opponente ha chiesto la condanna di Me. Srl alla restituzione di alcuni stampi di sua proprietà, al risarcimento dei danni per fermo produttivo e per l’indebito uso degli stampi ed al rimborso dei costi sostenuti per la loro riparazione e trasporto, nonché per la mancata sostituzione di merce viziata. A sua volta, l’opposta ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità delle avverse domande riconvenzionali, delle quali, in via subordinata, ha chiesto il rigetto, e ha domandato la condanna di controparte al pagamento delle somme ritenute di giustizia.

Dichiarata l’interruzione del giudizio per il sopravvenuto fallimento di Me. Srl, Ar.Th. Spa lo ha riassunto; si è quindi costituita la curatela, facendo proprie le difese della società in bonis ed eccependo l’improcedibilità delle domande riconvenzionali avversarie, anche per effetto del sopravvenuto fallimento.

Il Tribunale, con la sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha dichiarato improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente e ha condannato quest’ultima al pagamento di Euro 107.263,81 e alla metà delle spese processuali. A seguito di impugnazione da parte di Ar.Th. Spa, nella resistenza della curatela, la quale ha anche proposto appello incidentale, la Corte d’Appello di L’Aquila ha dichiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale di Lanciano e la nullità del decreto ingiuntivo opposto, assegnando termine per la riassunzione dinanzi il Tribunale di Ancona e compensando le spese processuali.

Proposto regolamento necessario di competenza da parte della curatela, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 15252/2020, ha accolto il ricorso dichiarando la competenza del Tribunale di Lanciano, ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso le parti innanzi alla Corte d’Appello di L’Aquila, anche per le spese.

A seguito della riassunzione del processo, la Corte d’Appello, con sentenza n. 1583/2022 pubblicata il 10.11.2022, in parziale accoglimento dell’appello principale, ha dichiarato l’insussistenza dell’improcedibilità dichiarata dal Tribunale con riferimento all’eccezione di compensazione formulata dall’appellante, ha rigettato nel merito tale eccezione e gli altri motivi di appello e ha condannato l’appellante alla rifusione all’appellata delle spese del doppio grado nella misura del 50% del loro ammontare. Nella motivazione, la Corte, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che: – la pronuncia della Corte di cassazione sul regolamento di competenza era fondata sul presupposto che il contratto oggetto di causa fosse da qualificarsi come subfornitura; – la pretesa creditoria dell’opponente era da considerarsi un’eccezione di compensazione; – la declaratoria di improcedibilità della stessa da parte del Tribunale era errata; – l’eccezione di compensazione era comunque infondata nel merito; – le prove testimoniali offerte dall’opponente non potevano essere ammesse. Ar.Ho. S.V. (già Ar.Th. Holding Spa, già Ar.Th. Spa) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello sulla scorta di sette motivi. Il Fallimento della Me. Srl ha resistito con controricorso. Fissata la trattazione in camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

No giudicato su contratto se si decide solo competenza

RAGIONI DELLA DECISIONE

La curatela controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto dei requisiti di sinteticità e chiarezza.

L’eccezione va disattesa, osservandosi che la trascrizione di stralci di atti e documenti del processo contenuta nel ricorso si giustifica con il fine di ottemperare al principio di specificità dell’atto in questione, per cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa. Situazione, questa, ben diversa dal caso in cui il ricorso esponga i fatti di causa limitandosi ad affastellare le copie degli atti processuali. Può dunque passarsi all’esame dei motivi del ricorso. 1. Con il primo di essi la ricorrente lamenta ex art. 360 n. 4) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 c.p.c. e falsa applicazione e, comunque, violazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 2909 c.c. per l’errata considerazione del giudice di appello, secondo la quale l’ordinanza di regolamento di competenza avrebbe deciso sul presupposto che tra le parti fosse stato concluso un contratto di subfornitura – conseguente errata affermazione dell’esistenza di un giudicato interno implicito -conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa motivazione sul primo motivo di impugnazione di Ariston riguardante la natura del contratto tra le parti non riconducibile alla subfornitura – nullità della sentenza.

A dire della parte, la sentenza impugnata era erronea laddove aveva dichiarato assorbito il secondo motivo dell’appello principale (“Erronea qualificazione del rapporto dedotto in giudizio quale subfornitura”), ritenendo che la Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza, avesse deciso sul presupposto di tale qualificazione; in realtà, il giudice di legittimità non aveva affrontato la questione della qualificazione giuridica del contratto e comunque la sua decisione era limitata all’oggetto del regolamento di competenza. La Corte d’Appello, pertanto, aveva errato nell’omettere di pronunciarsi sul motivo di impugnazione e nel rigettare l’istanza di ammissione della prova per testi.

Il motivo è fondato.

La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 15252/2020 emessa sul regolamento di competenza, ha condiviso le osservazioni della curatela ricorrente, secondo cui le domande spiegate in via monitoria traevano origine da un rapporto unico di subfornitura ed erano tra loro interdipendenti e connesse e potevano, quindi, essere proposte, a norma dell’art. 104 c.p.c., e cioè, anche se non altrimenti connesse, nel medesimo processo.

È stata dunque ravvisata la possibilità di una deroga alla competenza per territorio, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consentiva la trattazione anche delle altre. Va comunque osservato che la qualificazione di un negozio giuridico si svolge mediante due distinte operazioni: la prima consiste nell’identificazione degli elementi costitutivi dell’attività negoziale e delle finalità pratiche perseguite dalle parti; la seconda consiste, invece, nell’attribuzione del “nomen juris”, previa interpretazione sul piano giuridico, degli elementi di fatto precedentemente accertati. Di tali operazioni, mentre la seconda è soggetta al sindacato di legittimità, la prima ne è sottratta, se correttamente motivata, giacché si risolve in un apprezzamento di mero fatto, riservato al giudice di merito (cfr.: Cass. n. 9996/2019).

Pertanto, l’interpretazione della volontà delle parti e delle ulteriori circostanze del caso concreto ai fini della qualificazione giuridica del rapporto spetta al giudice del merito.

Ancora, la verifica in ordine alla competenza va compiuta in relazione ai fatti e negozi allegati dall’attore con la domanda, che il giudice può, a questo solo fine, qualificare giuridicamente, ma dei quali non può anche accertare, nel merito, l’insussistenza, spettando tale cognizione al giudice competente (cfr.: Cass. n. 10010/2014).

La sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell’ipotesi che abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito ai fini dell’accertamento della competenza, sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l’esame e l’applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza (cfr., fra le altre: Cass. n. 19472/2019). Pertanto, l’eventuale qualificazione giuridica del rapporto in sede di decisione sulla competenza avviene unicamente ai fini di detta pronuncia. Coerentemente con quanto precede, si è affermato che, in sede di regolamento di competenza, l’ambito della contestazione e, quindi, il potere di controllo spettante alla Corte di cassazione sono limitati all’individuazione del giudice competente sulla base del rapporto processuale instaurato con le domande ed eccezioni proposte dalle parti, con esclusione di ogni altra questione attinente al merito della controversia ed estranea, pertanto, al tema della competenza (cfr.: Cass. n. 12890/2017).

La qualificazione del contratto contenuta nell’ordinanza con cui la Corte di cassazione decide il regolamento di competenza non è coperta da giudicato; essa costituisce un accertamento meramente strumentale e funzionale alla sola individuazione del giudice competente, restando impregiudicata la possibilità per il giudice del merito di procedere a diversa qualificazione del rapporto.

Alla luce di quanto precede, deve escludersi che sulla qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti come subfornitura possa essersi formato il giudicato interno per effetto della pronuncia della Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza. Ne consegue ulteriormente l’erroneità della pronuncia di assorbimento del motivo di appello, adottata sulla questione nella sentenza impugnata.

A sua volta, l’assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia (cfr.: Cass. n. 12193/2020).

La Corte d’Appello ha dunque errato nell’omettere di pronunciarsi in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale, tenendo conto di ogni circostanza del caso concreto.

Poiché la mancata ammissione della prova testimoniale sui capitoli volti alla prova dei fatti modificativi del rapporto contrattuale (capitoli che, almeno in parte, riguardano la pretesa creditoria della curatela opposta accolta in primo grado), che si assumono da provare per iscritto ad substantiam, si fonda evidentemente sulla qualificazione del contratto stesso come subfornitura, sussiste l’interesse della parte a far valere la censura in questione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta ex art. 360 n. 4 c.p.c.: omessa pronuncia sul quarto motivo di appello – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – nullità della sentenza. In particolare, la Corte distrettuale non aveva assunto alcuna decisione sul motivo dell’appello principale n. 4 (“Nel merito: Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le fatture Me. relative a fornitura di componenti e recanti l’indicazione di un DDT anteriore al 28.11.2008 fossero da pagare, pur in assenza della prova della loro esecuzione”), riproposto con l’atto di citazione in riassunzione dopo la definizione del regolamento di competenza, motivo avente ad oggetto la critica della sentenza di primo grado laddove era stata riconosciuta la sussistenza in capo alla controparte di un credito relativo alle fatture emesse con indicazione di un D.D.T. anteriore al 28.11.2008 ed aventi ad oggetto merci mai ordinate e, in gran parte, neppure consegnate. Il motivo è fondato.

L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. (cfr.: Cass. n. 6835/2017) ed effettivamente nella motivazione

della sentenza impugnata non è dato rinvenire alcuna considerazione in ordine al motivo sopra indicato.

Al riguardo, sulla scorta dell’esame della comparsa di riassunzione, permesso alla Corte di cassazione vertendosi in tema di error in procedendo, va precisato che il predetto motivo di appello aveva ad oggetto non solo una parte di credito che si assumeva estinta per compensazione, ma anche un’altra parte del credito relativa a merce che si assumeva mai ordinata o consegnata.

Non può valere, in senso contrario all’accoglimento del motivo di ricorso in esame, il fatto che nella sentenza impugnata sia stato esaminato e deciso l’appello incidentale della controparte, visto che esso riguardava non già la parte di credito riconosciuta in primo grado, ma quella in relazione alla quale la pretesa della curatela era stata disattesa.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta ex art. 360 n. 4 c.p.c.: motivazione apparente con riferimento alle ragioni di rigetto, nel merito, del motivo “3)” di appello di Ariston sull’eccezione riconvenzionale – “le ragioni di fatto e di diritto” sono apparenti perché il giudice di appello ha respinto il motivo “n. 3)” di appello sostenendo, incomprensibilmente, che Ariston non avrebbe censurato la ratio di merito della sentenza di primo grado sul punto, ratio di merito però, inesistente nella motivazione della sentenza di primo grado riguardo all’eccezione riconvenzionale atteso che il giudice di primo grado aveva solo dichiarato improcedibile la riconvenzionale di Ariston, escludendo che potesse essere qualificata come eccezione riconvenzionale procedibile verso la curatela – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. – nullità della sentenza.

Il motivo è infondato.

Premesso che l’eccezione riconvenzionale in esame non era stata esaminata dal giudice di primo grado in quanto qualificata come domanda riconvenzionale ritenuta improcedibile, deve osservarsi che, qualora la

sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito, l’appellante può limitarsi a riproporre, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata (cfr.: Cass. n. 22954/2011), pur dovendo evitare, onde non incorrere nella declaratoria di inammissibilità dell’appello, un generico richiamo al precedente giudizio di primo grado, privo di ogni rinvio alle difese ed ai contenuti della domanda di merito posta al giudice di primo grado (cfr.: Cass. n. 20064/2013).

Nella specie, in sede di appello, la parte ha riproposto l’eccezione in questione, con esposizione, non generica, delle difese svolte nel precedente grado di giudizio.

Passando alla sentenza impugnata, sebbene risultino erronei il riferimento, ivi effettuato, alla genericità dell’impugnazione e l’affermazione relativa alla mancata censura, da parte dell’appellante, di una ratio decidendi di merito non contenuta nella sentenza di primo grado, non per questo, tuttavia, la motivazione può considerarsi meramente apparente. In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.: Cass. n. 3819/2020).

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025).

In concreto, il giudice d’appello ha rilevato come non fosse provato il fatto che la restituzione degli stampi era dovuta all’esistenza di vizi dei componenti, ha affermato che le prove testimoniali offerte dalla parte non potevano essere ammesse, esplicitandone le ragioni, ed ha escluso che potesse valere, a fini probatori della fondatezza dell’eccezione, la circostanza secondo cui medio tempore il Tribunale di Lanciano aveva ammesso al passivo, limitatamente ad Euro 54.907,98, il credito derivante dall’azione di garanzia per vizi.

Da quanto precede, si rileva che la motivazione esiste, che essa è al di sopra del c.d. minimo costituzionale e che dalla stessa, per quanto non condivisa dall’odierna ricorrente, è possibile ricavare l’iter argomentativo che ha condotto alla decisione sul punto.

Va infine osservato che la declaratoria di inammissibilità dei capitoli relativi a fatti da provare per iscritto ad substantiam riguarda gli accordi tra le parti, ma non anche le circostanze concernenti i vizi degli stampi restituiti, i difetti dei componenti e il fermo tecnico, sicché l’accoglimento del primo motivo del ricorso non interferisce con quello in esame. 4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta ex art. 360 n. 5, c.p.c. -omessa valutazione di un fatto decisivo secondario discusso tra le parti in appello – il verbale di escussione testi depositato con l’atto di appello del 19.02.2013, del Tribunale di Lanciano del 25 ottobre 2012 (R.G. 1236/ 2010) in contraddittorio con la Curatela del Fallimento Me. Srl, nel giudizio di opposizione al passivo fallimentare.

In particolare, la Corte d’Appello, ritenendo che la prova dell’eccezione riconvenzionale non potesse essere desunta, in ragione della totale differenza dei presupposti, dalla circostanza che il Tribunale di Lanciano, all’esito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, avesse ammesso il relativo credito limitatamente ad Euro 54.907,98, aveva comunque del tutto trascurato di considerare che l’appellante aveva anche prodotto i verbali relativi alle prove testimoniali assunte nell’ambito di tale giudizio.

Il motivo è inammissibile.

In proposito, a parte qualunque considerazione in relazione alle difese svolte dalla controricorrente, circa la tempestività o meno della produzione documentale sopra indicata, deve osservarsi che l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024).

In altra occasione (cfr.: Cass. n. 22218/2023), è stato anche precisato che costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono,

viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.

Nella specie, la parte ha allegato l’omesso esame non già di un fatto storico, bensì di un elemento di prova, costituito dal verbale di escussione dei testi nell’ambito della causa di opposizione allo stato passivo, documento di cui neppure risulta con certezza la decisività. 5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta ex art. 360 n. 4 c.p.c.: motivazione apparente con riferimento alle ragioni di rigetto dei mezzi istruttori – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. – nullità della sentenza.

In particolare, premesso che, con riferimento alle istanze istruttorie, la Corte d’Appello aveva dichiarato di confermare “la valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale articolati in primo grado, in quanto a) generici e valutativi i capitoli relativi ai presunti vizi, neppure precisamente individuabili con riferimento a specifiche forniture ed inammissibili; b) inammissibili i capitoli volti alla prova dei fatti modificativi di un rapporto contrattuale da provare per iscritto ad substantiam; c) inammissibili perché irrilevanti i capitoli volti al riscontro di fatti già documentati per il tramite della documentazione prodotta”, la motivazione sul punto risultava meramente apparente e comunque incomprensibile, in quanto il giudice di primo grado non si era pronunciato sulle prove a sostegno dell’eccezione di compensazione, nonché per il fatto che non era stato specificato quali capitoli rientrassero in ciascun gruppo sopra indicato.

6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta ex art. 360 n. 3 c.p.c. strettamente connesso al primo, l’errata supposizione di un giudicato interno sul contratto di subfornitura, ha portato alla violazione e/o falsa applicazione degli art. 1350, 1362, 1655 c.c. e 2725 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c.

In particolare, considerato che, come dedotto quanto al primo motivo, non esisteva alcun giudicato implicito sulla qualificazione come subfornitura del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, con conseguente necessità di osservare la forma scritta a pena di nullità, doveva considerarsi erronea la mancata ammissione delle prove testimoniali volte alla prova dei fatti modificativi del rapporto contrattuale e di quelle riguardanti l’inesistenza di una posizione dominante.

7. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli art. 244 e 253 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. ex art. 360 n. 4) c.p.c.

In particolare, la mancata ammissione della prova testimoniale sugli ulteriori capitoli di prova, riguardanti fatti decisivi descritti nei loro elementi essenziali, aveva privato la ricorrente del diritto alla prova ex art. 115 c.p.c.

I motivi dal quinto al settimo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto tutti riguardanti le istanze istruttorie, vanno considerati assorbiti, visto che la Corte d’Appello, dovendo procedere ad un riesame delle domande a seguito dell’accoglimento dei primi due motivi, dovrà necessariamente rivalutare anche le anzidette istanze.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto limitatamente ai primi due motivi, assorbiti il quinto, il sesto ed il settimo, inammissibile il quarto e rigettato il terzo.

Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, perché provveda, in applicazione dei principi sopra esposti.

Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’Appello provvederà anche sulle spese di legittimità.

No giudicato su contratto se si decide solo competenza

P.Q.M.

accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il quarto, rigetta il terzo e dichiara assorbiti il quinto, il sesto ed il settimo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 25 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2026.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.