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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 novembre 2015, n. 44498. Lo stato c.d. di quasi flagranza sussiste anche nel caso in cui l’inseguimento non sia iniziato per una diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, bensì per le informazioni acquisite da terzi (inclusa la vittima), purchè non vi sia stata soluzione di continuità fra il fatto criminoso e la successiva reazione diretta ad arrestare il responsabile del reato. Tale interpretazione, peraltro, non contravviene al tenore testuale della norma, in quanto l’art.382 c.p. nel definire lo stato di flagranza afferma che “è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose e tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”, e il termine “inseguire”, secondo la stessa definizione del Devoto-Oli, significa “tendere con tenacia al raggiungimento di qualcuno o di qualcosa nell’ambito di un’azione ostile o di una competizione” e, pertanto, già nella sua accezione semantico letterale non indica necessariamente e unicamente l’azione di chi “corre dietro a chi fugge”, bensì anche quella di chi “procede in una determinata direzione, secondo uno o più punti di riferimento al fine di raggiungere qualcuno o qualcosa”. Né in alcun modo la norma prevede che l’autore del reato debba essere stato visto dalla polizia giudiziaria, né che il reato sia avvenuto sotto la diretta percezione della polizia giudiziaria, limitandosi invece a stabilire che l’inseguimento deve avvenire “subito dopo il reato”, la qualcosa sarebbe stata del tutto superflua, ove il legislatore avesse limitato l’azione al mero “correre dietro a chi fugge”, azione che inevitabilmente è immediata rispetto alla commissione del reato

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 novembre 2015, n. 44498 Osserva In data 21.1.2015, il difensore di I.M. ricorre per Cassazione avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Catania, de 18.12.2014, con il quale è stato convalidato l’arresto del predetto per il reato di rapina in danno dell’ufficio postale privato “City Poste”...

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Corte Costituzionale, sentenza n. 216 del 5 novembre 2015. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sentenza  216/2015 Giudizio Presidente CRISCUOLO – Redattore de PRETIS Camera di Consiglio del 07/10/2015    Decisione  del 07/10/2015 Deposito del 05/11/2015   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 26 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1°, della legge 22/12/2011, n. 214. Massime: Atti decisi: ord. 19/2015   SENTENZA N. 216 ANNO...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 26 ottobre 2015, n. 43085. L’elemento soggettivo degli atti persecutori è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incrìminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi. E’ pertanto irrilevante che l’occasione per la consumazione di qualcuno – o anche di tutti – gli atti della serie persecutoria sia stata meramente casuale. Ciò che conta infatti è solo la consapevolezza da parte dell’agente dell’abitualità della sua condotta. E’ dunque ovvio che l’acquisizione della prova della “premeditazione” di ogni singolo atto costituisca sintomo, sia sotto il profilo oggettivo che psicologico, di tale abitualità, ma ciò non significa che atti posti in essere dall’agente qualora “si presenti l’occasione” non possano parimenti integrare la fattispecie tipica sotto entrambi i profili.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V Sentenza  26 ottobre 2015, n. 43085   Ritenuto in fatto 1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dei riesame, ha annullato il provvedimento con cui era stata applicata ad A.M. la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di atti persecutori commesso ai...