Cassazione 10

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

Sentenza  26 ottobre 2015, n. 43085

 

Ritenuto in fatto

1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dei riesame, ha annullato il provvedimento con cui era stata applicata ad A.M. la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di atti persecutori commesso ai danni di M. S..
2. Avverso l’ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia deducendo vizi della motivazione ed errata applicazione della legge penale in merito alla ritenuta inconfigurabilità del reato contestato. Sotto il primo profilo il pubblico ministero ricorrente lamenta la contraddittorietà dell’apparato giustificativo dei provvedimento impugnato nella misura in cui, per un verso, riconosce sussistere la prova di ripetute minacce e molestie ai danni della persona offesa, ma dall’altro esclude che le stesse siano sufficienti ad integrare il requisito della reiterazione della condotta necessario per la sussistenza del delitto di atti persecutori. In merito all’eccepita violazione di legge rileva invece come il Tribunale abbia erroneamente escluso la configurabilità dei reato contestato anche in ragione dei difetto della prova che la persona offesa sia stata costretta a mutare le proprie abitudini di vita. Affermazione che sarebbe in contrasto con le risultanze in tal senso presenti in atti, ma che soprattutto trascurerebbe il fatto – pur registrato dai giudici del riesame – per cui alla M. è stato diagnosticato un grave stato d’ansia conseguente alle molestie e minacce subite, circostanza sufficiente ad integrare uno degli eventi alternativamente richiesti dall’art. 612-bis c.p. per il perfezionamento dei reato di atti persecutori.

Considerato in diritto

1.Il ricorso è fondato.

2. II Tribunale, pur riconoscendo la sussistenza di gravi indizi delle ripetute minacce e molestie addebitate all’indagato, ha escluso che tali comportamenti illeciti siano idonei ad integrare l’elemento materiale dei reato in contestazione. In particolare i giudici del riesame hanno ritenuto che la diluizione nel tempo di tali comportamenti impedisca di ritenere integrato il requisito della reiterazione delle condotte posto dalla norma incriminatrice di riferimento, ma soprattutto hanno escluso la tipicità di alcuni degli stessi in quanto seguiti ad incontri asseritamente casuali con la vittima e non frutto di preordinati “pedinamenti”.

2.1 Entrambe tali affermazioni si fondano sull’errata interpretazione della disposizione incriminatrice e su argomentazioni manifestamente illogiche se rapportate alle risultanze processuali esposte nel provvedimento impugnato, dalle quali emerge che l’A. nell’arco di circa nove mesi si sarebbe reso autore di almeno cinque episodi di molestie e minacce realizzate de visu ai danni M. (con la quale aveva intrattenuto un rapporto sentimentale poi interrotto e dal quale era nato un figlio) e dei suoi familiari, nonché di innumerevoli molestie telefoniche.

2.2 Del tutto immotivata risulta dunque la valutazione del Tribunale sulla eccessiva diluizione nel tempo dei comportamenti dell’indagato. II tempo di consumazione della campagna persecutoria è invero oggettivamente contenuto ed è segnato – per come ricostruito nel provvedimento impugnato – anche dal compimento di atti anche con cadenze quindicinali, dovendosi per di più considerare le “numerose” (come le ha definite il Tribunale) molestie telefoniche concentrate in un periodo di circa quattro mesi. Per escludere che tali atti possano integrare il requisito di reiterazione che caratterizza la condotta tipica del reato in contestazione – realizzabile per il costante insegnamento dì questa Corte anche attraverso la consumazione di due soli atti di molestia o minaccia (Sez. 5, n. 46331 del 5 giugno 2013, D. V., Rv. 257560) – i giudici del riesame avrebbero dovuto spiegare – e non semplicemente affermare – per quali ragioni il tempo trascorso tra ognuno di essi sia di per sé indicativo della loro autonomia e non sintomo dell’abitualità del comportamento dell’indagato, rammentando peraltro come la norma incriminatrice a tal fine non richieda in alcun modo che lo stillicidio di intrusioni nella vita della vittima dei reato abbia particolari cadenze.

2.3 In realtà il Tribunale ha cercato di sostenere il ritenuto difetto di tipicità della condotta in ragione dell’asserita causalità di alcuni degli incontri tra l’A. e la M. che hanno costituito l’occasione per realizzare alcuni degli atti descritti nel capo d’incolpazione. Anche a prescindere dall’assertività del provvedimento sul punto – pure lamentata dal pubblico ministero ricorrente – deve rilevarsi come il presupposto di tale ragionamento sia errato in diritto. I giudici dei riesame sostanzialmente affermano infatti che minacce e molestie per essere tipiche debbano essere in qualche modo preordinate. In realtà tale requisito di tipicità non è in alcun modo previsto dalla norma incriminatrice, né può ritenersi riflesso dell’elemento soggettivo richiesto per la sussistenza del reato.

2.4 Come già ricordato da questa Corte l’elemento soggettivo degli atti persecutori è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incrìminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi (Sez. 5, n. 18999 dei 19 febbraio 2014, C e altro, Rv. 260411). E’ pertanto irrilevante che l’occasione per la consumazione di qualcuno – o anche di tutti – gli atti della serie persecutoria sia stata meramente casuale. Ciò che conta infatti è solo la consapevolezza da parte dell’agente dell’abitualità della sua condotta. E’ dunque ovvio che l’acquisizione della prova della “premeditazione” di ogni singolo atto costituisca sintomo, sia sotto il profilo oggettivo che psicologico, di tale abitualità, ma ciò non significa che atti posti in essere dall’agente qualora “si presenti l’occasione” non possano parimenti integrare la fattispecie tipica sotto entrambi i profili.

3. Fondata è altresì il secondo motivo di ricorso. Ancora una volta apodittica risulta l’esclusione da parte dei giudici del riesame dei fatto che la persona offesa abbia dovuto mutare le proprie abitudini di vita. Non di meno, anche volendo accogliere le conclusioni rassegate sul punto nel provvedimento impugnato, il Tribunale ha omesso di considerare che, ai fini della sussistenza del reato, è sufficiente la consumazione di anche uno solo degli altri eventi alternativamente configurati dell’art. 612-bis c.p. Ed in tal senso è la stessa ordinanza ad aver registrato l’esistenza di documentazione medica idonea a rivelare come alla M. venne diagnosticato uno stato d’ansia quale conseguenza della campagna persecutoria di cui era stata vittima (evento peraltro puntualmente descritto nel capo d’incolpazione). E’ dunque errata l’affermazione per cui il reato non sussiste solo perché non sarebbe stata dimostrato il mutamento delle abitudini di vita nella misura in cui viene omessa qualsiasi valutazione sull’esistenza di uno degli altri eventi tipici dei reato pure prospettati dall’accusa, che poteva essere esclusa solo attraverso la motivata confutazione dell’attendibilità e consistenza delle evidenze poste a sostegno di tale prospettazione.

4. Gli evidenziati vizi del provvedimento impugnato impongono il suo annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari, fermo restando il dovere dei giudice del rinvio, qualora ritenesse di rendere una decisione diversa da quella annullata in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, di affrontare i profili relativi alla sussistenza delle esigenze cautelare, nonché all’adeguatezza e proporzionalità della misura originariamente disposta non affrontati nel precedente giudizio di riesame.

P.Q.M.


Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del d. Igs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

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