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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 aprile 2014, n. 8405. La domanda accessoria di ripetizione di indebito, svolta dal conduttore nel giudizio diretto alla determinazione della misura legale del canone locatizio, richiede tra i suoi elementi costitutivi sia l'accertamento del corrispettivo dovuto sia l'avvenuto pagamento, a detto titolo, di somme in eccedenza; ne consegue che deve considerarsi domanda nuova, e come tale inammissibile (ma riproponibile in un separato giudizio), la richiesta di condanna del locatore alla restituzione dell'ulteriore indebito per le somme versategli nel corso del giudizio, in quanto si fonda su presupposti di fatto diversi da quelli prospettati con la domanda originaria, e comporta un mutamento del fatto costitutivo del diritto fatto valere. Né può estendersi analogicamente a tale fattispecie la possibilità, consentita dall'art. 664, primo comma, cod. proc. civ., a chi propone domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, di ampliare la domanda originariamente proposta fino ad ottenere oltre al pagamento dei canoni già scaduti, anche il pagamento delle somme dovute dal conduttore per i canoni insoluti e da scadere, che configura una delle ipotesi eccezionali di condanna in futuro, delle quali non è consentito allargare per analogia l'area oltre le ipotesi espressamente previste

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  10 aprile 2014, n. 8405 Ritenuto in fatto 1. – Il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda proposta da F.A. con atto di citazione del 30 aprile 2002, dichiarava cessata al 1 settembre 2002 la locazione dell’immobile condotto da M.R. e F. ; in accoglimento, poi, della...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 aprile 2014, n. 15696. La Corte d'appello a conferma di quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato l'ex moglie per violazione di domicilio (artt. 110, 614, comma 4, cod. pen.) per lesioni personali e danneggiamento in danno dell'ex coniuge

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza  8 aprile 2014, n. 15696 Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza dell’1/3/2013, a conferma di quella emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Termini Imerese, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato L.D., T.R. e V.G. per violazione di domicilio (artt. 110, 614,...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 7 aprile 2014, n. 15495. Il giudizio di certezza del ruolo salvifico della condotta omessa presenta i connotati del paradigma indiziario e si fonda anche sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le emergenze disponibili, e culmina nel giudizio di elevata "probabilita' logica"; e che le incertezze alimentate dalle generalizzazioni probabilistiche possono essere in qualche caso superate nel crogiuolo del giudizio focalizzato sulle particolarita' del caso concreto quando l'apprezzamento conclusivo puo' essere espresso in termini di elevata probabilita' logica. . Ai fini dell'imputazione causale dell'evento, pertanto, il giudice di merito deve sviluppare un ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarita' della fattispecie concreta, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto all'imputato dall'ordinamento

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 7 aprile 2014, n. 15495 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere Dott. SERRAO...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 aprile 2014, n. 8197. L'impugnazione del licenziamento proposta in sede stragiudiziale, pur non avendo carattere negoziale, è tuttavia atto unilaterale tra vivi a contenuto patrimoniale e ad essa, pertanto, a norma dell'art. 1324 cod. civ., si applicano le disposizioni che regolano i contratti, ivi compresa la norma di cui all'art. 1392 cod. civ. secondo la quale si estende alla procura la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, essendo tale norma – che non presuppone la natura bilaterale o plurilaterale dell'atto – perfettamente compatibile con gli atti unilaterali. È invece incompatibile con gli atti unilaterali che devono essere compiuti entro un termine perentorio (e con gli atti interruttivi della prescrizione) la retroattività della ratifica sancita dall'art. 1392 cod. civ., posto che le esigenze di certezza sottese alla fissazione dei termini di prescrizione e decadenza non sono conciliabili con l'instaurazione di una situazione di pendenza suscettibile di protrarsi in maniera indeterminata, ben oltre la loro scadenza, e la cui durata rimarrebbe nell'esclusiva disponibilità del "dominus"

Suprema Corte di Cassazione sezione Lavoro sentenza  8 aprile 2014, n. 8197 Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 7 luglio 2011 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Rieti, ha dichiarato il ricorrente D.M. decaduto dall’impugnazione del licenziamento a lui intimato dalla società Faceo Italia con lettera ricevuta dal...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2014, n. 8152. Il potere di decidere se tenere o meno in vita gli effetti dell'attività negoziale, mediante la ratifica, spetta esclusivamente al rappresentato. L'inefficacia degli atti compiuti dal rappresentante senza potere è quindi rilevabile solo su eccezione di quest'ultimo e non d'ufficio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  8 aprile 2014, n. 8152  Svolgimento del processo La s.r.l. Edilsette Costruzioni (d’ora in avanti E. Costruzioni) ha notificato alla s.p.a. Assicurazioni Generali (AG) decreto ingiuntivo n. 30626/2004 del Tribunale di Milano, recante condanna al pagamento di Euro 752.000,00, in forza di polizza fideiussoria con cui l’ingiunta si...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 aprile 2014, n. 15831. Il disturbo di personalità "borderline", non connotato da intensita' e gravita' tale da potere incidere sulla capacita' di intendere e di volere in modo da porsi in nesso eziologico con il commesso reato, condizione che e' invece necessaria, secondo i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni unite 25/1/05, perchè a siffatte anomalie si possa attribuire rilievo ai sensi degli articoli 88 e 89 cod. pen.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 aprile 2014, n. 15831 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere Dott. CASSANO Margherita – Consigliere Dott. MAZZEI Antonella P. – Consigliere Dott. LA...

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COrte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 aprile 2014, n. 8264. Il diritto di riscatto previsto dall'art. 39 della legge n. 392 del 1978, analogamente al riscatto nella materia agraria, integra un diritto potestativo che si esercita per il tramite di una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina ex lege l'acquisto della proprietà dell'immobile a favore del retraente. Tale dichiarazione può essere effettuata anche con l'atto di citazione diretto a far valere il diritto di riscatto, ed in tale seconda ipotesi la procura speciale ad litem, conferita al difensore per promuovere il relativo giudizio, non gli conferisce anche la legittimazione sostanziale per effettuare, in rappresentanza del titolare del diritto, la dichiarazione unilaterale recettizia di retratto, salvo che detta procura sia redatta in calce o a margine dell'atto di citazione, nel cui testo sia contenuta la dichiarazione di riscattare l’immobile, in quanto la parte, con la sottoscrizione della procura, fa proprio tale contenuto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  9 aprile 2014, n. 8264 Svolgimento del processo 1. La s.a.s. Supermarket del legno conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la s.p.a. Cristallo, nonché G.A. e Ad. e – premesso di condurre in locazione una parte di un più ampio immobile di proprietà delle convenute G....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 aprile 2014, n. 8462. In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  10 aprile 2014, n. 8462 Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da S.B. contro la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la sua domanda formulata nei confronti della s.p.a. San Paolo IMI avente ad...

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