Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 aprile 2018, n. 16678. Si ha travisamento della prova – vizio deducibile di fronte alla Corte di Cassazione, sia pure a determinate condizioni ove esso riguardi una sentenza di appello confermativa della precedente sentenza di primo grado, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), sotto la specie...
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Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 7 settembre 2017, n. 40855. La minaccia costitutiva del delitto di estorsione può essere manifestata anche in maniera implicita e indiretta
La minaccia costitutiva del delitto di estorsione può essere manifestata anche in maniera implicita e indiretta essendo solo necessario che essa risulti in concreto idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’attore, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali Sentenza...
Il c.d. travisamento della prova, consistente nella presenza in motivazione di un’informazione rilevante inesistente nel processo o nell’omissione della valutazione di una prova decisiva apre le porte ad un giudizio che, comunque, rimane improntato alla sola legittimità della motivazione e non anche ad una rilettura nel merito degli elementi posti a sostegno della decisione. Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 aprile 2016, n. 17656.
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 28 aprile 2016, n. 17656 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 14/6/2012, il Tribunale di Messina ha condannato B.G. alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita (in solido con il responsabile civile), in relazione al reato di...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 7 gennaio 2016, n. 98. Ai sensi del quale la modificazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p., introdotta dalla legge n. 46/2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova là dove si contesti l’introduzione, nella motivazione, di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valu-tazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte di cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua a esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali. Da ciò consegue che gli “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” menzionati dal testo vigente dell’art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. Ai fini della correttezza e della logicità della motivazione della sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto, in essa, della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato, sempre che non emergano elementi idonei a sostanziare la ragionevolezza del dubbio in ordine alla responsabilità dell’imputato: evenienza plausibilmente del tutto esclusa nel caso di specie.
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 7 gennaio 2016, n. 98 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 13/12/2011, la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione in data 10/3/2011 con la quale il Tribunale di Genova ha condannato V.M. alla pena di giustizia, in relazione ai reati di violenza sessuale,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 luglio 2015, n. 31406. La categoria logico-giuridica del travisamento della prova deve essere tenuta distinta da quella concernente il vizio di travisamento del fatto. La prima, infatti, a differenza del secondo, implica non una rivalutazione del fatto, che è incompatibile con il giudizio di legittimità, ma la constatazione che esiste una palese divergenza del risultato probatorio rispetto all’elemento di prova emergente dagli atti processuali e che, quindi, una determinata informazione probatoria utilizzata in sentenza, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, è contraddetta da uno specifico atto processuale, pure esso specificamente indicato. La recente riformulazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. ad opera dell’art. 8 della l. n. 46 del 2006, non confermando l’indeclinabilità della regola preclusiva dell’esame degli atti processuali ed ammettendo un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all’esito di una cognitio facti ex actis, colloca il vizio di travisamento della prova, cioè della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, nel peculiare contesto del vizio motivazionale, attesa la storica inerenza di esso al tessuto argomentativo della ratio decidendi. In virtù della novella legislativa del 2006 viene ad assumere, pertanto, pregnante rilievo l’obbligo di fedeltà della motivazione agli atti processuali/probatori, risultandone valorizzati i criteri di esattezza, completezza e tenuta informativa e, al contempo, rafforzato quell’onere di “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” a sostegno del singolo motivo di ricorso, che già gravava sul ricorrente ai sensi dell’art. 581 lett. c) c.p.p.. Il vizio di prova “omessa” o “travisata” sussiste, peraltro, soltanto quando l’accertata distorsione disarticoli effettivamente l’intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione, per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio trascurato o travisato, secondo un parametro di rilevanza e di decisività.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 luglio 2015, n. 31406 Ritenuto in fatto 1. Il 23 gennaio 2014, all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, dichiarava K.O. e B.M. colpevoli del reato previsto dall’art. 4 l. n. 110 del 1975 per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato...