Nel settore paesaggistico, la motivazione può ritenersi adeguata quando risponde ad un modello che contempli, in modo dettagliato, la descrizione: i) dell’edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati; ii) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e...
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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 4 luglio 2014, n. 3408. La realizzazione di muri di cinta di altezza inferiore a tre metri (articolo 878 del Codice civile) sarebbe in ogni caso assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990. La norma di cui all’art. 878 del Codice civile attiene ai rapporti interprivati nelle costruzioni (non di cognizione del giudice amministrativo), mentre qui si tratta di identificare il tipo di titolo edilizio in rapporto all’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio; e ritiene che prevalenti ragioni sistematiche inducano a coniugare il richiamato orientamento con quello secondo cui la configurabilità di un intervento edilizio quale ‘nuova costruzione’ (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) debba essere valutata secondo un’ottica sostanziale, avendo prioritario riguardo all’effettiva idoneità del singolo intervento a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio. In particolare, indipendentemente dal dato meramente quantitativo relativo all’altezza del manufatto (nel caso di specie l’appellante riferisce un’altezza al colmo pari a 1,70 mt.), appare necessario il permesso di costruire nelle ipotesi in cui il singolo intervento determini un’incidenza sull’assetto complessivo del territorio di entità ed impatto tali da produrre un’apprezzabile trasformazione urbanistica o edilizia.
Consiglio di Stato sezione VI sentenza del 4 luglio 2014, n. 3408 N. 03408/2014 N. 09373/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso numero di registro generale 9373 del 2013, proposto da Pagliara Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 giugno 2014, n. 24854. Condannato alla pena di un mese di arresto ed €13.000 di ammenda per i reati di cui agli articoli 44, comma 1, lettera c), d.p.r. 380/2001 (capo a), 93 e 95 d.p.r. 380/2001 (capo b) e 181 d.lgs. 42/2004 (capo c) per avere senza permesso di costruire, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico perché entro 150 metri dalla battigia, collocato su un terreno di sua proprietà un prefabbricato con ruote ma poggiante su supporti di ferro, adibito a civile abitazione.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 giugno 2014, n.24854 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 ottobre 2013 la Corte d’appello di Palermo ha respinto l’appello proposto da S.G. avverso sentenza del 11 gennaio 2012 con cui il Tribunale di Marsala l’aveva condannata alla pena di un mese di arresto e Euro...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 10 giugno 2014, n. 2945. Il termine di prescrizione del diritto di credito relativo al contributo per costo di costruzione ex art. 11, L. n. 10 del 1977 inizia a decorrere dal momento stesso del rilascio della concessione edilizia. Dalla citata disposizione si desume, invero, che il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del titolare della concessione edilizia, di versare il contributo previsto, è rappresentato dal rilascio della concessione medesima, ed è a tale momento, pertanto, che occorre aver riguardo per la determinazione dell'entità del contributo, divenendo il relativo credito certo, liquido o agevolmente liquidabile ed esigibile
Consiglio di Stato sezione IV Sentenza 10 giugno 2014, n. 2945 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7571 del 2012, proposto da: Comune di Poggiomarino, rappresentato e difeso dall’avv. An. Bo., con domicilio eletto...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 10 giugno 2014, n. 2959. In caso di impugnazione da parte del vicino di un permesso di costruire rilasciato a terzi, fatti salvi i casi di piena conoscenza dell'esistenza e della entità delle violazioni urbanistiche o del contenuto specifico del permesso o del progetto edilizio, di norma il termine di impugnazione inizia a decorrere dal completamento dei lavori. Tuttavia, nel caso in cui il vicino sostenga l'assoluta inedificabilità dell'area, il principio della certezza delle situazioni giuridiche e di tutela di tutti gli interessati deve far ritenere che, al contrario, non si possa lasciare il soggetto titolare di un permesso edilizio nella perpetua incertezza circa la sorte del proprio titolo, perché, nelle more, il ritardo nell'impugnazione si risolverebbe in un danno aggiuntivo connesso all'ulteriore avanzamento dei lavori che ex post potrebbero essere dichiarati illegittimi. Ne consegue che se il principio cardine cui ancorare la conoscenza piena è da individuarsi nell'ultimazione dei lavori, è anche vero che questo principio non può essere invocato da chi assume che l'intervento edilizio sia ex se lesivo in relazione alla presenza di vincoli, in quanto in tal caso la lesività è immediatamente percepibile all'atto dell'inizio delle attività di cantiere
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 10 giugno 2014, n. 2959 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3233 del 2005, proposto da: Ma.Ed., rappresentato e difeso dall’avv. Se.Pa., con domicilio eletto presso Se.Pa. in...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 17 gennaio 2014, n. 175. Per il Tribunale amministrativo del Veneto “la realizzata recinzione sui quattro lati del campo da calcio, l’installazione di otto fori su altrettanti pali equidistanti preordinati all’illuminazione notturna dell’area stessa ed il posizionamento del fabbricato adibito fra l’altro, a spogliatoio, fanno acquisire alla realizzata struttura il rilievo urbanistico – edilizio proprio degli “impianti sportivi all’aperto”. Per il Collegio, invece, nel caso di specie non è stato realizzato un impianto sportivo all’aperto ma è stato utilizzato per la pratica sportiva un terreno di proprietà, senza porre in essere attività di rilievo edilizio
Consiglio di Stato sezione V sentenza 17 gennaio 2014, n. 175 Fatto e diritto 1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Veneto, rubricato al n. 3769/2000, i signori Renato Grigoletto e Leandrina Tomaello impugnavano il provvedimento in data 4 ottobre 2000, n. 26/2000, con il quale il Comune di Marcon aveva ordinato la demolizione opere...