Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 febbraio 2014, n. 2815. All’ordinanza con la quale il Presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell’interesse dei coniugi e della prole, è riconosciuta esplicitamente dall’art. 189 disp. att. c.p.c. la natura di titolo esecutivo, riguardo alle obbligazioni già definite nell’ammontare (ad es., il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli), non anche per le spese che debbano essere affrontate il prosieguo. In linea con la giurisprudenza di questa sezione, va riaffermato che nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza stessa dell’obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l’esatto ammontare

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  7 febbraio 2014, n. 2815 Svolgimento del processo Con la sentenza depositata il 22.3.2007, oggetto della presente impugnazione, il Giudice di pace di Terni, decidendo sull’opposizione di R.R. all’esecuzione (oltre che agli atti esecutivi) promossa da P.L. per il rimborso del 50% delle spese mediche e scolastiche relative...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 gennaio 2014, n. 2086. In tema di addebito della separazione, errata la valutazione della Corte di Appello in merito a dei comportamenti dispotici e violenti del marito.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 gennaio 2014, n. 2086 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 febbraio 2014, n. 2542. I beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato (e quindi anche ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge beneficiario)

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  5 febbraio 2014, n. 2542 Fatto e diritto 1. Con ricorso del 18 giugno 2009 G.M. ha chiesto la modifica dell’ammontare dell’assegno divorzile dovuto nei confronti dell’ex coniuge C.M. (450 Euro mensili) e dell’assegno di mantenimento della figlia G.T. (300 Euro mensili) in base alla sentenza n. 6272/08...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 febbraio 2014, n. 2537. Al fine del riconoscimento dell’assegno di mantenimento la Corte di merito, pur avendo tenuto conto della condizione di cassintegrato del marito, ha tenuto conto della sproporzione della situazione economica dei due coniugi.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 febbraio 2014, n. 2537 Osserva Rilevato che in data 27 giugno 2013 – 1 luglio 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta: 1. Con sentenza n. 1179/2010 il Tribunale di Cagliari ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2014, n. 2231. Cassata la decisione di rigetto dell’appello relativo alla misura del contributo al mantenimento della figlia poichè segue senza alcuna reale motivazione a una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni circa la contrazione del reddito del padre provenienti dai titolari dell’impresa presso cui lavora

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  3 febbraio 2014, n. 2231 Fatto e diritto Rilevato che in data 17 settembre 2013 è stata 2013 depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta: 1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 7 maggio 2012, ha pronunciato la separazione dei coniugi B. – P....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 gennaio 2014, n. 2089. L’impugnazione al fine di impedire la formazione del giudicato sulla dichiarazione di scioglimento del matrimonio in sede civile prima della pronuncia definitiva sull’annullamento del giudice ecclesiastico rileva il carattere strumentale di tale impugnazione e può determinare l’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 gennaio 2014, n. 2089 Fatto e diritto Rilevato che in data 5-15 luglio 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta: 1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza non definitiva del 7 febbraio 2011, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del...