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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 dicembre 2014, n. 27386. La convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale, di certo non realizzabile se l'altro coniuge si trova in carcere. Nella disciplina della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pregresso stato di separazione tra i coniugi (concretante un vero e proprio requisito dell'azione, ex art. 3 n. 2 della legge n. 898 del 1970) può legittimamente dirsi interrotto nel caso in cui si sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non anche quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 dicembre 2014, n. 27386 Fatto e diritto “La Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da M. C. M. e F. C., rigettava l’appello promosso dalla M., affermando che – Non vi era alcuna prova della...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 dicembre 2014, n. 27128. Il diritto di abitazione della casa familiare è un atipico diritto personale di godimento (e non un diritto reale), previsto nell'esclusivo interesse dei figli (art. 155, comma quarto, cod.civ.) e non nell'interesse del coniuge affidatario, che viene meno con l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non avendo più ragione di esistere. Ed invero, la tutela del figlio minore o disabile è assicurata dall'affidamento al coniuge al quale la casa coniugale sia assegnata nonché dall'obbligo di mantenimento, cura ed educazione che è posto a carico di entrambi i genitori. Nel caso in cui, come nella specie, l'immobile sia assegnato in proprietà esclusiva al coniuge affidatario la invalidità di cui sia portatore il figlio e le sue condizioni di vita – che, per quel che si è detto, assumono rilevanza in relazione agli obblighi dei genitori – non possono avere alcuna interferenza sul valore di mercato dell'immobile ovvero sulla determinazione della porzione corrispondente alla quota di comproprietà spettante al condividente. Infatti, ove si operasse la decurtazione del valore in considerazione del diritto di abitazione, il coniuge non assegnatario verrebbe ingiustificatamente penalizzato con la corresponsione di una somma che non sarebbe rispondente alla metà dell'effettivo valore venale del bene: il che è comprovato dalla considerazione che, qualora intendesse rivenderlo a terzi, l'assegnatario in proprietà esclusiva potrebbe ricavare l'intero prezzo di mercato, pari al valore venale del bene, senza alcuna diminuzione.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 dicembre 2014, n. 27128 Svolgimento del processo 1.- D.S. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Roma il coniuge separato F.A. chiedendo la divisione dell’immobile sito in (omissis) , e dell’appartamento in (omissis) , entrambi acquistati in regime di comunione. Costituitasi in giudizio, la F. si opponeva...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 dicembre 2014, n. 26059. Deve ritenersi insussistente una responsabilità, per violazione dei doveri professionali, in capo all'avvocato il quale segua una strategia processuale consistente nella proposizione di una domanda di divorzio, per mancata consumazione, nei confronti del coniuge dell'assistita, rinviando poi ad un giudizio successivo la proposizione di un assegno per il suo mantenimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 dicembre 2014, n. 26059 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere Dott. NAZZICONE...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26370. Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio; ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 dicembre 2014, n. 26370 Svolgimento del processo Il M. propose opposizione al precetto notificatogli a cura della F. nella qualità di procuratrice del figlio (Ma.Lu. ), per il pagamento di somma di danaro dovuta a titolo di assegno di mantenimento, secondo le condizioni stabilite nella separazione consensuale...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 31 ottobre 2014, n. 23307. Addebito della separazione al coniuge che con la propria condotta “impoveriva” il patrimonio familiare e le risorse da dedicare alla famiglia per avere lo stesso effettuato, un’ingente donazione in favore del fratello

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ordinanza 31 ottobre 2014, n. 23307 Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie. Precisa il giudice a quo che i comportamenti “vessatori”della moglie non sono affatto provati nè possono identificarsi con le iniziative giudiziarie da essa intraprese (nella specie domanda di interdizione). Quanto alle prove testimoniali...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 novembre 2014, n. 24838. Il principio per cui il comodatario ha il diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per cui si protraggano le esigenze familiari si riferisce ai casi in cui sia certo ed inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una tale destinazione: ma nessuna prova del genere è stata menzionata dalla sentenza di appello. Con il contratto di comodato, il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto di uso del bene proprio e che, soprattutto quando si tratti di un immobile, la sussistenza di un'effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli e a destinazioni d'uso particolarmente gravosi – qual è quello di cui qui si tratta – non può essere presunta, ma deve essere positivamente accertata. Nel dubbio, va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto ed il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni. Deve essere invece interpretata ed applicata con larghezza la norma che autorizza il comodante a chiedere la restituzione del bene concesso gratuitamente in uso: soprattutto, quando si tratti di bene immobile e quando vengano prospettate esigenze abitative personali: per di più facenti capo ad una persona anziana, sola e bisognosa di cure; per di più a fronte di un'utilizzazione gratuita già protrattasi per anni.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 21 novembre 2014, n. 24838 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 7 settembre 2009 V.A.M. ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare risolto il contratto di comodato avente ad oggetto un appartamento in Roma, di sua proprietà, che nel 1996 aveva lasciato in uso al figlio,...