Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 marzo 2015, n. 4285 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...
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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3810. Rischia una sanzione pecuniaria il genitore che ostacoli il diritto dell'altro coniuge di far visita ai figli
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 febbraio 2015, n. 3810 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 febbraio 2015, n. 2576. In tema di separazione personale, l'addebito presuppone non solo una violazione degli obblighi matrimoniali, ma anche un rapporto di causalità con l'intollerabilità della convivenza
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 10 febbraio 2015, n. 2576 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 19 febbraio 2015, n. 3348. In tema di separazione o divorzio, nell’ipotesi in cui uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza. La parte che abbia chiesto la corresponsione di tale assegno ha, poi, la facoltà di chiedere un adeguamento del relativo ammontare, non costituendo tale richiesta una domanda nuova; anche l’aumento decorrerà dalla data di deposito del ricorso introduttivo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 19 febbraio 2015, n. 3348 Rilevato che la Corte d’Appello di Salerno, adita nel procedimento relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio di V. P. e M. D.T., accogliendo parzialmente l’appello proposto da quest’ultima disponeva, per ciò che ancora rileva – che, all’interno della sentenza non definitiva...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7611. L'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile riguardante l'affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la “frustrazione” delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo. Sono state, altresì, valorizzate in senso negativo quelle condotte di non collaborazione da parte del genitore non affidatario come idonee ad integrare il concetto di elusione e la loro equipollenza rispetto al rifiuto espresso di ottemperare al provvedimento giudiziale (in fattispecie in cui era stato impedito all'altro genitore di trascorrere con il figlio il periodo di vacanza prestabilito). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, appare del tutto irrilevante la circostanza che la fattispecie in esame riguardi un unico episodio, del tutto residuale rispetto alla dedotta complessità dell'intera vicenda della separazione coniugale.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 19 febbraio 2015, n. 7611 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha confermato quella emessa il 16/ 12/2009 dal Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Ostuni, con la quale D.L.V. era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di Euro 70,00...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1493.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 gennaio 2015, n. 1493 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2942. Non può essere delibata, per contrarietà all'ordine pubblico, la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio tutte le volte che la convivenza "come coniugi" si sia protratta per almeno tre anni. Tale ostacolo alla delibazione costituisce materia di eccezione in senso stretto, dunque non è rilevabile d'ufficio allorché la delibazione sia stata chiesta congiuntamente dai coniugi, tanto più che i caratteri stessi della convivenza ostativa alla delibazione sono tali da assegnare un ruolo prevalente alla consapevole, concorde manifestazione di volontà delle parti
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 febbraio 2015, n. 2942 Svolgimento del processo I sig.ri R. G. e F. C. chiesero alla Corte d’appello di Napoli, con ricorso congiunto del 23 settembre 2011, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza 30 settembre 2009 con la quale il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 febbraio 2015, n. 1790. Il giudice italiano, investito della domanda di riconoscimento dell'efficacia della sentenza di nullità del matrimonio concordatario dovuta a riserva mentale su uno dei bona matrimoni nella specie, il bonum prolis da un lato è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione dell'attività istruttoria
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 febbraio 2015, n. 1790 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1495. La convivenza come coniugi, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l’istituto del matrimonio nell’ordinamento italiano, è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’ordine canonico nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale. Peraltro la proposizione di un ricorso congiunto, volto a ottenere il riconoscimento dell’efficacia nel nostro ordinamento di una sentenza di nullità del matrimonio canonica pronunciata dal tribunale ecclesiastico, esclude l’interferenza della condizione ostativa costituita dalla convivenza. Si tratta infatti di un’eccezione in senso stretto, rimessa esclusivamente alla disponibilità della parte che vuole farla valere e con la prevalenza da dare alla «consapevole concorde manifestazione di volontà delle parti»
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 gennaio 2015, n. 1495 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO Maria...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1631. L’assegno divorzile non deve essere necessariamente definito su quello corrisposto a titolo di separazione, ma occorre valutare tutti i nuovi elementi di fatto dai quali desumere la permanenza o meno dei presupposti economici della corresponsione dell’assegno. Nella specie, l’ex marito chiedeva di rivedere non solo il quantum da corrispondere alla ex moglie, ma anche la sussistenza dell’esigenza della corresponsione dell’assegno, vista la nuova convivenza e il nuovo lavoro della ex moglie
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 gennaio 2015, n. 1631 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere Dott....