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Corte di Cassazione, sezione VI, 8 gennaio 2016, n. 535. Il reato previsto dall’art. 570, secondo comma n. 2, c.p. ha come presupposto necessario l’esistenza di un’obbligazione alimentare ai sensi del codice civile, ma non assume carattere meramente sanzionatorio del provvedimento del giudice civile; ed invero, l’inosservanza, anche parziale, non importa automaticamente l’insorgere del reato, di tal che, per configurare l’ipotesi delittuosa in esame, occorre che gli aventi diritto all’assegno alimentare versino in stato di bisogno, che l’obbligato ne sia a conoscenza e che lo stesso sia in grado di fornire i mezzi di sussistenza. In altri termini, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 570, comma secondo, n. 2, c.p., nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 8 gennaio 2016, n. 535 Ritenuto in fatto Con provvedimento del 25 settembre 2014, in parziale riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Udine del 20 aprile 2011, la Corte d’appello di Trieste, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a M.A. in quella di mesi...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 dicembre 2015, n. 25356. Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all’uso – cui la cosa deve essere destinata – il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante. Salva la facoltà di quest’ultimo di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 17 dicembre 2015, n. 25356 Ritenuto in fatto Con sentenza del 27 aprite 2011 il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, accoglieva la domanda, presentata da L.C. e F.A. nei confronti di L.B. e M.A. , di risoluzione di un contratto di comodato avente ad oggetto un...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 26 novembre 2015, n. 24184. Al momento della liquidazione del Tfr, il marito divorziato deve corrispondere alla moglie una quota di quanto ricevuto dall’azienda. Stessa sorte anche per le anticipazioni chieste in costanza del rapporto di lavoro, a meno che il coniuge non dimostri di averle ricevute «prima dell’instaurazione del giudizio divorzile, ovvero durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione».

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 26 novembre 2015, n. 24184 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 25 novembre 2015, n. 24099. In tema di divorzio, a mente dell’art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970, la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 25 novembre 2015, n. 24099 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 ottobre 2015, n. 20469. Non è addebitabile l’abbandono del tetto coniugale al consorte che risieda in parte autonoma e diversa del medesimo immobile, se questo è interamente imputato a dimora familiare.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 12 ottobre 2015, n. 20469 In fatto e in diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 28 maggio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con sentenza in data 29 gennaio 2014, la Corte d’Appello di Roma, respinta la...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 20 ottobre 2015, n. 21282. Un’eventuale violazione dell’obbligo di mantenimento verso i figli non configurerebbe automatica inidoneità dall’affidamento condiviso, che costituisce la regola, e può essere escluso, nell’interesse del minore, da valutarsi in concreto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 20 ottobre 2015, n. 21282 Fatto e diritto In un procedimento di separazione tra M.L. e P.W., la Corte d’Appello di Bologna,con sentenza in data 16/10/2012, confermava la sentenza del Tribunale di Modena, che aveva pronunciato l’affidamento condiviso della figlia a favore dei genitori. Ricorre per cassazione la...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 settembre 2015, n. 19193. In tema di separazione, l’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 28 settembre 2015, n. 19193 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere...