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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 ottobre 2014, n. 20854. In materia di contratti, stabilire se sussista una condizione risolutiva o una clausola risolutiva espressa dipende dalla interpretazione della volontà delle parti, rimessa al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nella misura in cui sia informata ad erronei criteri giuridici o non sorretto da una motivazione logicamente adeguata

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 2 ottobre 2014, n. 20854 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 9-6-1988 D.M. conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo la s.a.s. Tomasino Lorenzo e C. e l’avv. M.A. , commissario giudiziale dell’amministrazione controllata della predetta società, chiedendo l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 giugno 2014, n. 14006. In pendenza della condizione sospensiva, il contratto a prestazioni corrispettive produce i suoi normali effetti e vincola i contraenti al puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte: la condizione, infatti, rende incerto il negozio, ma è già fermo ed irrevocabile il vincolo negoziale. Nessun effetto riferito alla situazione finale può però verificarsi finchè dura la pendenza salvo alcune eccezioni derivanti dall'applicazione dei principi ricavabili dalle disposizioni dettate dall'art. 1358 c.c.: da dette disposizioni è possibile individuare il contenuto delle aspettative delle parti del contratto condizionato, ossia delle situazioni soggettive che nascono dal contratto condizionato. Tale contratto fa sorgere diritti ed obblighi preliminari che possono dar luogo a risoluzione per inadempimento alla specifica obbligazione – prevista dal citato art. 1358 c.c. – di ciascun contraente di comportarsi in pendenza della condizione "secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte", cioè di osservare i doveri di lealtà e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in modo da non influire sul verificarsi dell'evento condizionante pendente

Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 19 giugno 2014, n. 14006 Ritenuto in fatto La ITALCOSTRUZIONI s.p.a. con due distinti contratti preliminari di compravendita stipulati il 3.4.1996 si impegnava ad acquistare dalla GESQUAR s.r.l. e dalla SEGIPA s.p.a., che si obbligavano a vendere, terreni siti nel Comune di (OMISSIS) aventi, rispettivamente, una superficie di...

Aliud pro alio – la tutela speciale contrattuale
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Aliud pro alio – la tutela speciale contrattuale

Aliud pro alio Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf Si consiglia di scaricare, inoltre, il saggio sulla compravendita La compravendita Prima di analizzare in particolare la fattispecie dell’aliud pro alio è opportuno rappresentare brevemente (poiché tale lavoro è stato già ampiamente riportato nel saggio...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 aprile 2014, n. 9278. In tema di preliminare è infondata la dedotta violazione dell'art. 1497 c.c. con riferimento all'esistenza del vincolo paesaggistico; il vincolo doveva essere conosciuto dal promissario acquirente perché i vincoli paesaggistici, inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati nelle forme previste hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia "erga omnes", come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché i vincoli in tal modo imposti, a differenza di quelli inseriti con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile, secondo l'art. 1489 cod. civ., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore, che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto

  Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  24 aprile 2014, n. 9278 Svolgimento del processo Con citazione in data 8/3/1990 M.P. conveniva in giudizio F.G. assumendo: – che con contratto preliminare del 23/6/1989 egli aveva promesso di acquistare dal convenuto un immobile in costruzione libero da oneri e privilegi con contestuale versamento di lire...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 marzo 2014, n. 5605. Un contratto traslativo della proprietà, nel quale la controprestazione abbia cumulativamente ad oggetto una cosa in natura ed una somma di denaro (ove venga superata la ravvisabilità di una duplicità di negozi, di cui uno di adempimento mediante datio in solutum, o, in virtù del criterio dell'assorbimento, l'ipotesi di un unico negozio a causa mista), può realizzare tanto la fattispecie di una compravendita con integrazione del prezzo in natura, quanto quella di permuta con supplemento in denaro e, in tale ultimo caso, la questione dell'individuazione del negozio in concreto voluto e posto in essere dalle parti non può essere risolta con il mero richiamo all'equivalenza (o anche prevalenza) economica del valore del bene in natura o della somma di denaro che unitamente costituiscono la controprestazione, dovendo invece essere determinata in ragione della prevalenza giuridica dell'una o dell'altra prestazione. Agli effetti della qualificazione del contratto, è necessario ricostruire gli interessi comuni e personali, che le parti avevano inteso regolare con il negozio, ed accertare se i contraenti avessero voluto cedere un bene in natura contro una somma di denaro, che, per ragioni di opportunità, avevano parzialmente commutata in un altro bene, ovvero avessero concordato lo scambio tra loro di due beni in natura e fossero ricorsi all'integrazione in denaro, soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 marzo 2014, n. 5605 Svolgimento del processo D.S.G. conveniva in giudizio la società SACAR e, premesso che in data 4 novembre 1999 stipulavano con la convenuta un contratto per l’acquisto di un veicolo Mercedes C 250, la proposta contrattuale scritta formulata dalla venditrice ed indirizzata ad entrambi...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 febbraio 2014, n. 3212. Risoluzione del contatto di compravendita di un cavallo da corsa poichè gli veniva diagnosticata un’ernia inguinale completamente taciuta dall’alienante ed aveva reso del tutto inservibile il cavallo allo scopo per il quale era stato stipulato il contratto di locazione finanziaria

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 febbraio 2014, n. 3212 Svolgimento del processo La Scuderia Enea s.d.f. corrente in Modena con atti di citazione del 26 giugno 1991 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Belluno l’Azienda agricola Sgrey di Bortolo Caneve & C. snc. per ivi sentire pronunciare la risoluzione del contatto...