In caso di rottura di una relazione sentimentale, l’ex partner ha diritto a riavere il denaro e un indennizzo per il tempo libero impegnato nel lavoro per la costruzione di una casa comune, anche se questa è di esclusiva proprietà del compagno.
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In caso di rottura di una relazione sentimentale, l’ex partner ha diritto a riavere il denaro e un indennizzo per il tempo libero impegnato nel lavoro per la costruzione di una casa comune, anche se questa è di esclusiva proprietà del compagno.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14732. Le massime estrapolate: L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicche’ non e’ dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di...

Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 8 marzo 2017, n. 5804
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Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 8 marzo 2017, n. 5804

Nella determinazione degli utili che spettano al socio uscente si deve tenere conto, in aggiunta alle operazioni compiute fino allo scioglimento del rapporto, soltanto di quelle in corso alla stessa data. Suprema Corte di Cassazione sezione III civile ordinanza 8 marzo 2017, n. 5804 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 giugno 2015, n. 13339. La disposizione dell’art. 1808 c.c. esclude il diritto del comodatario al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa (primo comma), prevedendo un’unica eccezione per le spese straordinarie occorse per la conservazione della cosa, sempreché le stesse siano state necessarie ed urgenti (secondo comma). A fronte del chiaro tenore della norma, risulta implicitamente – ma chiaramente – esclusa la possibilità che possa spettare un qualche rimborso (neppure nella forma dell’indennità o dell’indennizzo) per esborsi che, ancorché abbiano determinato un miglioramento, non siano risultati necessari per far fronte ad improcrastinabili esigenze di conservazione della cosa. Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Ne consegue che, se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale. Il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista rigettata l’azione di rimborso avanzata ai sensi dell’art. 1808 cod. civ., non può esperire quella di illecito arricchimento, atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall’art. 2041 cod. civ. non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest’ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell’utilità trasferita all’altra parte

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 giugno 2015, n. 13339 Svolgimento del processo M.T. agì nei confronti di B.A. per sentirlo condannare al pagamento di un’indennità ex art. 1592 c.c. – o, in subordine, di un indennizzo ex art. 2041 c.c. – per le migliorie apportate ad un immobile che il B. aveva...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 26 febbraio 2014, n. 4518. L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens. I versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza del 26 febbraio 2014, n. 4518  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 6725/2007 proposto da: S. S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO...