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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 aprile 2014, n. 9276. Il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma solo alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043, anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico: resta pertanto immune da censure la decisione di rigetto della domanda proposta nei confronti della Regione per il risarcimento dei danni conseguenti alla collisione tra una vettura e un cinghiale, non essendo emerse prove dell'addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione o all'Anas, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe la recinzione di tutte le strade e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi

  Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 24 aprile 2014, n. 9276 Svolgimento del processo L.L. e L.P., sull’assunto di aver patito un danno alla vettura di proprietà del primo e condotta dal secondo quando, il 28.08.2003, essa era venuta inopinatamente a collidere con un cinghiale proveniente dai boschi appartenenti alla Regione Abruzzo, convennero...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 febbraio 2014, n. 4788. La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'Ente (sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione etc…), a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro Ente. In quest'ultimo caso, l'Ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI  ORDINANZA 28 febbraio 2014, n. 4788 Svolgimento del processo 1. E stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti: “1. – La Regione Emilia-Romagna ricorre, affidandosi a due...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3839. La responsabilità del custode – Comune di Bari (cimitero comunale) – è stata esclusa dal caso fortuito, costituito dalla condotta disattenta del danneggiato, valutata idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento. In particolare, sulla base delle foto in atti, il primo giudicante ha ritenuto che la tubazione idrica, che fuoriusciva dalla sede stradale, determinante la caduta, fosse costituita da un rubinetto per attingere acqua, «collegato a un tubo a gomito attaccato al cordolo di un’aiuola, sporgente all’altezza di una ventina di centimetri da terra e perfettamente visibile» alle 10 di mattina. Individuato l’ostacolo e la sua posizione – non sulla sede stradale, ma al margine, attaccato al cordolo dell’aiuola, ha messo in evidenza che lo stesso attore aveva ammesso di camminare rasente il cordolo, dove la presenza di fiori poggiati aveva impedito di vedere l’ostacolo e che la circostanza era stata confermata dall’unico teste

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3839 Ritenuto che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione; che la relazione ha il seguente contenuto: «1. Il Giudice di Pace accolse la domanda di risarcimento proposta...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2014, n. 3967. In tema di appalto è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all’accertamento e alla verifica della corrispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto. In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, oppure quando sia configurabile in capo al committente una culpa in eligendo per aver affidato il lavoro ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche, ovvero in base al generale principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 cod. civ.

La massima 1. In tema di appalto è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire...