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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 5 febbraio 2016, n. 2316. Il rinvenimento di reperti archeologici (c.d. sorpresa archeologica) nel corso dell’esecuzione di un appalto pubblico costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che impedisce la prosecuzione dei lavori in adempimento di doveri imposti dalla legge e senza discrezionalità alcuna da parte del committente, con la conseguenza che la sospensione in tal caso disposta dalla stazione appaltante, non costituendo sospensione discrezionale per ragioni di interesse pubblico, non consente all’appaltatore di richiedere, ai sensi dell’art. 30, secondo comma, del capitolato generale del Ministero dei Lavori pubblici approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, lo scioglimento del contratto ove la sospensione superi i termini ivi stabiliti e, in caso di rifiuto da parte del committente, di ottenere l’indennizzo dei maggiori oneri sopportati; la sospensione dei lavori, disposta dalla stazione appaltante ex art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962, per la sopravvenienza di una causa di forza maggiore, non può protrarsi illimitatamente, giacché si fonda sulla condizione della temporaneità dell’ostacolo sopraggiunto e sulla prospettiva di una ripresa dei lavori in un tempo ragionevole; nell’ipotesi di sospensione dei lavori, deve ritenersi tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa, o in un qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospensione dei lavori, quando questa, legittima inizialmente, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, con il conseguente collegamento del danno a tale illegittimo protrarsi, poiché, in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fatto illegittimo dell’appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all’appaltatore è accettabile solo al momento della ripresa dei lavori; e tuttavia, considerata la distinzione operabile tra il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile e quello in cui esso sia precisamente quantificabile, resta salva la facoltà dell’appaltatore, una volta formulata tempestivamente la riserva, di precisare l’entità del pregiudizio subito nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale, anche con riferimento al periodo precedente la formulazione della riserva

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  5 febbraio 2016, n. 2316 Ritenuto in fatto  1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Cooperativa Costruttori soc. coop a r. l. – in qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese (ATI) tra la medesima, la società F.lli Cervellati s.p.a. e la società Il Progresso s.r.l....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 gennaio 2016, n. 1748. A norma dell’art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d’autore, la divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari; il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto l’esercizio di tale diritto e, pertanto, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, tale consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene, con la conseguenza che esso è sempre revocabile, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso, che non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione; la trasmissione del diritto all’utilizzazione dell’immagine altrui va provata per iscritto, ai sensi dell’art. 110 della l. n. 633 del 1941

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 gennaio 2016, n. 1748 Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione notificato il 30.5.2008, V.M. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, la Segafredo Zanetti s.p.a., chiedendo accertarsi che detta società aveva utilizzato, ed utilizzava, l’immagine dell’attrice, senza o contro il consenso della medesima. La...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 gennaio 2016, n.1369. La concessione di un c.d. credito agevolato presuppone la nascita di un rapporto principale, instaurato tra l’istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, che intercorre tra l’ente pubblico ed il detto istituto finanziario. Il primo rapporto integra gli estremi del mutuo di scopo, in cui per legge o per volontà delle parti assume un ruolo primario l’interesse alla realizzazione dello scopo, tanto da tradursi, attraverso una clausola di destinazione, nell’assunzione, da parte del sovvenuto, dell’obbligo di compiere l’attività necessaria al perseguimento della finalità che il finanziamento mira ad agevolare. Il secondo rapporto è, invece, rappresentato da una convenzione (comunemente detta contratto di ausilio) diretta a regolare l’obbligazione nei confronti dell’istituto finanziario, e con la quale l’ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all’istituto mutuante. Il collegamento tra il rapporto di credito fondamentale originato dal mutuo di scopo ed il rapporto di ausilio raffigurato dal contributo in conto interessi concesso dall’ente pubblico è, peraltro, di natura accessoria, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere il solo rapporto principale, quando l’istituto finanziario lo abbia regolato in modo da poter convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario. Per converso, stante il vincolo di accessorietà che lega il contratto di ausilio a quello di mutuo, non è possibile che, a fronte della risoluzione di quest’ultimo, possa restare in vita solo il primo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 26 gennaio 2016, n.1369 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 1999, [Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale (ISVEIMER) s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Cevim s.a.s. di C.V. & C., nonché C.V. , C.D. e P.R. , chiedendone...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 novembre 2015, n. 22349. In tema di recesso del socio di s.r.l., la previsione contenuta nell’art. 2473, comma 1, c.c. riguarda l’ipotesi in cui venga operata una «…rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468, comma 4, c.c.», modificazione per la quale la disposizione richiamata richiede «…il consenso di tutti i soci…». Come si desume dall’art. 2468, comma 3, c.c. cui rinvia il citato comma 4 della stessa norma, i diritti in parola sono quei «particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili», che l’atto costitutivo attribuisce “a singoli soci”. Ora, il combinato disposto normativo succitato si riferisce, dunque, al solo caso in cui vengano attribuiti a singoli soci, dall’atto costitutivo, particolari diritti in materia di amministrazione della società o di distribuzione di utili, ovverosia diritti diversi, quantitativamente o qualitativamente, da quelli normalmente spettanti a ciascun socio sulla base della partecipazione detenuta, come, per esempio, il diritto alla nomina di uno o più amministratori, o di porre il veto al compimento di talune operazioni, o all’attribuzione di una determinata aliquota degli utili netti eccetera. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto infondata la doglianza prospettata dal ricorrente, il quale aveva invocato il legittimo esercizio del diritto di recesso adducendo una lesione del diritto di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, spettante a tutti i soci, in proporzione delle partecipazioni da essi possedute)

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 novembre 2015, n. 22349 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, serzione I, sentenza 2 dicembre 2015, n. 24559. Non sussiste un danno “in re ipsa” in caso di violazione della clausola statutaria attributiva di un diritto di prelazione del socio per l’acquisto della partecipazione societaria, poiché la stessa assolve ad una funzione organizzativa per un interesse sociale e non del singolo socio. Ne discende che grava su quest’ultimo l’onere di allegare e dimostrare un suo specifico interesse all’acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla condotta violativa, potendo, solo in tal caso, giustificarsi l’eventuale liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’articolo 1226 c.c., in ragione dell’impossibilità o notevole difficoltà di una sua precisa quantificazione. La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilità nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione della cessione della partecipazione societaria (che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull’inadempimento delle obbligazioni. Per contro, siffatta violazione non comporta anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell’acquirente, atteso che il c.d. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettanti ai relativi titolari

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 dicembre 2015, n. 24559 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere Dott. FERRO...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 novembre 2015, n. 23979. In una situazione di stato di abbandono l’interesse primario è quello di preservare a tutti i costi la crescita e lo sviluppo del minore. E questo anche se i ragazzi di cui prendersi cura non sono fratelli di sangue ma che, vivendo insieme hanno instaurato nel tempo, un rapporto pari a quello di comuni germani

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 24 novembre 2015, n. 23979 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 ottobre 2015, n. 21713. Per quanto concerne l’assunzione delle garanzie fideiussorie in questione da parte dello Stato, l’estinzione di tali garanzie a seguito dell’assunzione a carico del bilancio statale delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell’art. 1 l. n. 237 del 1993, costituisce un vero e proprio diritto soggettivo dei soci medesimi, che non può essere sottoposto a limitazioni di sorta. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale – la potestà legislativa delle Regioni incontra il limite cosiddetto del diritto privato, fondato sull’esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità sul territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati. Il limite dell’ordinamento civile, quindi, identifica un’area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e ricomprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione. Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che tale limite comporti l’inderogabilità, da parte del legislatore regionale, delle norme dettate dal codice civile per regolare l’esercizio dell’autonomia negoziale privata ed il diritto delle obbligazioni, sia che si tratti di norme imperative, sia che si tratti di norme destinate a regolare direttamente i rapporti tra soggetti in assenza di diversa volontà negoziale delle parti

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 26 ottobre 2015, n. 21713 Ritenuto in fatto 1. In data 5.10.1994, veniva notificato alla Cooperativa Agricola Esperides a r.l. ed ai suoi fideiussori C.G.A. e C.G. , il decreto ingiuntivo n. 1471/1994, emesso dal Tribunale di Siracusa, con il quale si ingiungeva agli intimati il pagamento, in...