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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 febbraio 2015, n. 3384. Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c. c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 20 febbraio 2015, n. 3384 Ritenuto in fatto La Regione Campania proponeva appello avverso la sentenza del 30 ottobre 2009 con la quale il Giudice di pace di Benevento, accogliendo la domanda proposta da S. O. e volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 gennaio 2015, n. 296. Al comodatario compete l'obbligo di custodia di cui agli artt. 1804 e 2051 c.c. e che il custode ha l'obbligo di avvertire il proprietario di ogni danno al bene di cui ha la custodia

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 gennaio 2015, n. 296 Svolgimento del processo Con ricorso del 2006 C.B. , premesso di aver concesso in comodato gratuito a P.D. , con contratto datato 14 luglio 1993, una casa con terreno, sita in Trieste ed avente accesso dal mare, rappresentava che il comodatario aveva realizzato...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 novembre 2014, n. 24986. Ai fini dell'ammissibilità del trattamento dei dati personali, la percepibilità ictu oculi, da parte di terzi, della condizione di handicap di una persona non può considerarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 137, comma 3, del Dlgs. n. 196 del 2003, quale circostanza o fatto reso noto direttamente dall'interessato o attraverso un comportamento di questi in pubblico

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 novembre 2014, n. 24986   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott....