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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 gennaio 2016, n. 666. Nel contratto di locazione di un immobile per uso diverso da quello di abitazione, la mancanza delle autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarità del bene sotto il profilo edilizio – e, in particolare, la sua abitabilità e la sua idoneità all’esercizio di un’attività commerciale o, come nella specie, professionale – costituisce inadempimento del locatore che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1578 c.c., a meno che il conduttore non sia a conoscenza della situazione e l’abbia consapevolmente accettata. Solo quando l’inagibilità o l’inabitabilità del bene attenga a carenze intrinseche o dipenda da caratteristiche proprie del bene locato, si da impedire il rilascio degli atti amministrativi relativi alle dette abitabilità o agibilità e da non consentire l’esercizio lecito dell’attività del conduttore conformemente all’uso pattuito, può configurarsi l’inadempimento del locatore, fatta salva l’ipotesi in cui quest’ultimo abbia assunto l’obbligo specifico di ottenere tali atti.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 gennaio 2016, n. 666 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato 11X1 novembre 1993, il dott. P.R. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, l’ENPAM – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici e l’Amministrazione Stabili Monaldi S.r.l., al fine di sentir risolvere il contratto...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 settembre 2015, n. 18878. In materia di arricchimento senza causa, perché possa configurarsi il diritto all’indennizzo ex art. 2041 c.c., è necessario che l’impoverimento e l’arricchimento derivino, in via immediata, dal medesimo fatto causativo, così aderendosi alla c.d. teoria del fatto unico (cui si contrappone la c.d. teoria della causalità storica), con la conseguenza che il fondamento dell’indennizzo viene meno qualora lo spostamento patrimoniale, pur se ingiustificato, tra due soggetti sia determinato da una successione di fatti che hanno inciso su due diverse situazioni patrimoniali soggettive, in modo del tutto indipendente l’uno dall’altro. Sono pertanto esclusi i casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l’arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito, pur ritenendosi, tuttavia, che, avendo l’azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall’impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 24 settembre 2015, n. 18878 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 30 maggio 2005, Bo.Fr. esponeva che in data (OMISSIS) si era verificata una perdita d’acqua dalle tubazioni dell’appartamento di sua proprietà, che aveva danneggiato il bagno dell’appartamento sottostante, di proprietà di B.G. ; il...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 luglio 2015, n. 15861. Il protesto non tempestivo degli assegni privi di fondi, dovuto alla condotta omissiva del notaio, lo espone alla responsabilità, nei confronti dell’istituto bancario per cui svolge il servizio, per la perdita dell’azione di regresso

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 28 luglio 2015, n. 15861 Svolgimento del processo Con atto di citazione del 15 dicembre 1992, la Cassa Rurale ed Artigiana di Castelvetrano, attualmente Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di (omissis) , conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Marsala, i notai G.G. , A.V. e L.V....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 giugno 2015, n. 12598. Nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l’atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l’effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la corresponsabilità dell’evento dannoso e, pertanto, in tal caso, essendo peraltro unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con la domanda principale e con la chiamata dei terzi, si verifica l’estensione automatica della domanda al terzo chiamato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 18 giugno 2015, n.12598 Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 106, 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nonché omessa o, quanto meno, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 maggio 2015, n. 10289. La scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione professionale spetta esclusivamente all’avvocato. L’assenso o addirittura la sollecitazione da parte del cliente in relazione alla proposizione di mezzi difensivi a lui pregiudizievoli non esonera il difensore dalla responsabilità per negligenza professionale. Nello caso concreto, risponde dei danni provocati al cliente il difensore che chiama in causa un terzo nei cui confronti il diritto è prescritto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 maggio 2015, n. 10289 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – rel....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 maggio 2015, n. 9312. Ai sensi dell’art. 1680 c.c. le disposizioni del capo Vili del titolo III del libro IV si applicano anche ai trasporti ferroviari in quanto non derogate da leggi speciali. Costituisce legislazione speciale al riguardo il R.D.L. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, recante le Condizioni generali e Tariffe per il trasporto di persone su Ferrovie dello Stato e sul punto questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in deroga all’art. 1681 c.c. – e in forza dell’art. 1680 dello stesso codice – l’art. 11, paragrafo quarto, del R.D.L. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n 911, subordina la responsabilità dell’amministrazione ferroviaria per danno alla persona del viaggiatore al verificarsi di una “anormalità nel servizio”, e cioè ad un irregolare funzionamento o ad un’anomalia strutturale del mezzo tecnico con cui venga effettuata la prestazione del vettore, cui sia eziologicamente ricollegabile il danno stesso secondo l’accertamento insindacabile del giudice del merito. Proprio il predetto R.D.L., tuttora in vigore (v. legge 18 febbraio 2009, n. 9, art. 3, comma 1 bis, lett. e), di conversione del d.l. n. 200 del 2008 nonché D.Lgs. n. 179 del 2009 allegato I), all’art. 11 rubricato “Responsabilità e sue limitazioni”, in relazione alla “responsabilità per ritardi o interruzioni” prevede che “il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10, qualunque sia la causa dell’inconveniente che da luogo all’indennizzo”. Pertanto il danno patrimoniale da ritardo ferroviario o da cancellazione del treno trova tutela o nell’art. 9 del citato R.D.L. (diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio) o nell’art. 10 del medesimo testo normativo (rimborsi), precisandosi che, comunque, l’utente ha accettato le predette condizioni generali di contratto nel momento in cui ha deciso di avvalersi del servizio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 maggio 2015, n. 9312 Svolgimento del processo Nel 2008 O.M. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Barra, Trenitalia S.p.a. chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della convenuta e la condanna della stessa al risarcimento dei danni. Deduceva l’attore di aver acquistato, in data 11 gennaio 2008,...