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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 marzo 2016, n. 9954. Ai fini della sussistenza del reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, il perseguimento di una finalità correttiva o educativa è del tutto irrilevante, giacché, proprio a fronte della peculiare qualità del destinatario del comportamento, deve considerarsi preclusa qualunque condotta che assuma in concreto il significato dell’umiliazione, della denigrazione, della violenza psicologica oltre che della violenza fisica

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 10 marzo 2016, n. 9954 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere Dott. RICCIARELLI Massimo – rel. Consigliere Dott. DE...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 marzo 2016, n. 9438. Il commesso giudiziario non rientra nelle categorie dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio, delineate dagli artt. 357 e 358 cod. pen. Essi di certo non esercitano una pubblica funzione amministrativa caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. D’altro canto i loro compiti sono caratterizzati non solo dalla mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione ma anche dal risolversi nello svolgimento di mansioni d’ordine e di prestazioni di opera meramente materiale. Quanto all’ipotesi dello svolgimento di mansioni eccedenti quelle assegnate, tali da far assumere al commesso giudiziario la qualità di funzionario di fatto o almeno di incaricato di pubblico servizio, deve rilevarsi come in effetti la veste soggettiva possa essere riconosciuta anche nel caso di esercizio di fatto delle relative funzioni. Difatti, anche con riguardo alla figura dei commesso di ufficio giudiziario, lo stesso può rivestire la qualifica soggettiva almeno di incaricato di pubblico servizio solo in relazione all’affidamento di fatto di mansioni ulterìori che vengano concretamente svolte

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  7 marzo 2016, n. 9438 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24/9/2015 il G.U.P. del Tribunale di Napoli ha dichiarato non luogo a procedere per insussistenza dei fatto nei confronti di G.R., chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 110, 81, 319 cod. pen., in...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 gennaio 2016, n. 546. L’obbligo di motivazione c.d. rafforzata che deve porsi alla base di una sentenza di riforma radicale di una precedentemente adottata deve trovare la propria legittimazione anche nel motivo di appello che contempli le ragioni giustificative del sovvertito decisum del giudice a quo, non essendo, all’uopo, sufficienti motivazioni pencolanti e riproduttive di temi già ritenuti insufficienti ed inidonei nel precedente grado di giudizio.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 8 gennaio 2016, n. 546 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott. RICCIARELLI Massimo – rel. Consigliere Dott....